venerdì 1 maggio 2009

Lezioni italo-americane - la bancarotta /2

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

Vediamo anzitutto alcuni principi generali. L'art. 2740 del codice civile dice che "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri": chi contrae un debito insomma deve pagarlo, e se non lo paga gli verranno tolti i beni finché non l'avrà pagato.
Dato che tutti sono uguali davanti alla legge, anche tutti i creditori devono essere trattati allo stesso modo; pertanto, ipotizzando che un tizio abbia 30.000 euro di debiti e possieda beni solo per 10.000 euro, ciascuno dei creditori dovrebbe ricevere circa il 33% di quanto gli è dovuto. Tuttavia tale elementare principio di uguaglianza ha delle eccezioni e pone dei problemi.

Le eccezioni
L'art. 2741 c.c. infatti ci dice che "I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche". I creditori, insomma, non sono tutti uguali tra loro. Sappiamo bene che se vogliamo comperare una casa, la banca ci concederà un mutuo e iscriverà un'ipoteca sull'immobile: quell'ipoteca ha l'effetto di far sì che il credito della banca, qualora non dovessimo pagare, avrà un diritto di prelazione sul valore della casa: la banca verrà insomma preferita agli altri creditori, limitatamente al valore della casa. Così pure se andiamo a portare le lenzuola (o il brillocco) al Monte dei pegni, sul valore di quelle lenzuola (o di quel brillocco) il Monte sarà preferito rispetto agli altri creditori.
Esistono poi una serie di creditori che sono preferiti per definizione: primi fra tutti i lavoratori dipendenti, i professonisti, gli artigiani e via discorrendo. E' universalmente noto, infatti, che in caso di fallimento i dipendenti sono i primi ad essere pagati.

I problemi
Facciamo ora un altro esempio: abbiamo il nostro imprenditore che ha un patrimonio di €10.000 e debiti per €30.000 (quindi un patrimonio netto negativo per €20.000). Ipotizziamo che dei debiti, €5.000 siano verso dipendenti e gli altri verso creditori senza nessuna causa legittima di prelazione (tecnicamente si chiamano creditori chirografari). In teoria dovrebbero andare €5.000 ai dipendenti, e i rimanenti €5.000 a pagamento degli altri €25.000 di debiti, che verrebbero pagati al 20%, quindi, anziché al 33%.
Se voi foste un creditore chirografario, diciamo per €10.000, non preferireste fare un accordo con il debitore per portare a casa il 25% o il 30%? Naturalmente! Ma se tutti facessero così, alla fine i dipendenti si troverebbero con molto meno dei 5.000 euro a cui avrebbero diritto, il che è evidentemente ingiusto.
Se ci pensiamo bene, poi, non c'è neppur bisogno di mettere in mezzo i dipendenti: in fondo è vero che i soldi non bastano; ma è anche vero che ciascuno dei creditori ha il pieno diritto di essere pagato per intero: e quindi al primo segno di crisi si scatenerebbe una lotta spietata tra i creditori per arrivare prima degli altri ad arraffare tutto quel che c'è da arraffare.
Ciò sarebbe ingiusto per due ordini di motivi: dal punto di vista dei creditori, in tale maniera sarebbero premiati i più rapidi, i più decisi, i più spregiudicati; e la spregiudicatezza non è una di quelle qualità che l'ordinamento giuridico dovrebbe premiare. Ma anche dal punto di vista del debitore, dobbiamo considerare che al primo indizio di difficoltà vi sarebbe una corsa all'accaparramento che in pochissimo tempo metterebbe l'impresa in condizioni di non poter più lavorare: e quindi anche un momentaneo e superabilissimo momento di difficoltà porterebbe alla distruzione dell'impresa e della ricchezza, con conseguenze negative non solo per l'imprenditore, ma anche per lo stesso sistema economico.

E' per questo motivo che un po' tutti gli ordinamenti conoscono le Procedure concorsuali: vale a dire un sistema di regole sostanziali e procedurali che fanno sì che sia rispettata la parità di trattamento tra tutti i creditori (che tecnicamente si definisce con la locuzione latina Par Condicio creditorum) e il rispetto dei diritti legittimi di prelazione.

(continua)

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