Ve lo dico così, secco secco e senza commenti.
L'art. 15 del Disegno di Legge modifica l'art. 8 della L.47/1948 (Disposizioni sulla stampa), imponendo degli obblighi e dei tempi stringenti in tema di rettifica.
La legge 47/1948 non si applica a forum di discussione e altri mezzi di manifestazione del pensiero non strutturati come testate giornalistiche.
Lo dice la sentenza Cass. Pen. n. 10535 del 11/12/2008, di cui riporto uno stralcio grassettato dove occorre:
Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dalla L. 7 marzo 2001, n. 62, art. 1, che ha esteso l'applicabilità delle disposizioni di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 2 (legge sulla stampa) al "prodotto editoriale", stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il "prodotto realizzato... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico".Ne consegue che l'obbligo di rettifica entro 48 ore non si applica ai blog.
Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l'art. 21 Cost., comma 3, riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero. D'altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata).
Acutamente il difensore del ricorrente sostiene che la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero. Ma da questo assunto, non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21 Cost., comma 3, prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.
In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale.
E questo un giornalista dovrebbe capirlo, prima di partire lancia in resta. E anche un docente di informatica giuridica.
(quest'ultimo capoverso è un commento, lo ammetto)
* che è una zozzeria, su ciò non ci piove.
aggiornamento: continua qui
domanda: c'è differenza, riguardo all'obligo di rettifica, tra i messaggi lasciati dai visitatori di un blog e dall'autore dei post del blog medesimo?
RispondiEliminaEssendosi che per i blog non inquadrabili come testate editoriali l'obbligo di rettifica ai sensi della legge sulla stampa non c'è, come dico nel post, ne consegue che non c'è nessuna differenza.
RispondiEliminaA meno che non parliamo di diffamazione, che è tutt'altra cosa, per la quale è ragionevole ipotizzare che il tenutario del blog risponda a titolo di concorso: ma non c'entra una fava con la rettifica di cui all'art. 8 L. 47/1948
L'obiezione da lei è riportata è già stata oggetto di un dibattito tra giuristi. Le riporto in merito il parere di Scorza:
RispondiEliminaMi piacerebbe credere che tale interpretazione sia corretta e mi auguro che, in futuro, essa si affermi come tale ma, allo stato l'interpretazione sistematica (si applica solo ai siti registrati perché è stata inserita nella legge sulla stampa) non è sufficiente a superare le conclusioni cui si perviene attraverso un'interpretazione letterale e seguendo la ratio legis.
Qui di seguito alcune ragioni:
(a) Repubblica.it, corriere.it e le altre testate telematiche registrate sono già oggi tenute all'obbligo di registrazione. Le disposizioni appena introdotte, quindi, per loro risulterebbero inutili.
(b) non c'è nessuna disposizione di carattere generale nella legge sulla stampa che circoscriva l'ambito di applicazione di tutte le disposizioni in essa contenute alle sole testate registrate ergo, benché collocata nell'ambito di tale legge, la nuova disposizione vive di vita autonoma e può essere applicata autonomamente per esigere la rettifica dal responsabile di qualsiasi sito informatico
(c) tutti gli emendamenti all'art. 15 del ddl intercettazioni erano finalizzati proprio a contenere il novero dei soggetti destinatari dell'obbligo di rettifica con la conseguenza che, evidentemente, lo stesso legislatore ritiene la formulazione di cui al maxi emendamento suscettibile di applicazione verso tutti i responsabili di siti informatici
(d) allo stato, non è affatto sancito che un blog non sia soggetto a registrazione (cfr. vicenda ruta condannato per stampa clandestina) ed il pasticciaccio realizzato con la legge di riforma dell'editoria 62/01 e, quindi, anche a seguire l'interpretazione da lei proposta sussiste il forte rischio che il blogger che si rifiuti di rettificare si veda contestare la mancata rettifica in uno con la stampa clandestina...
Non mi sembra facilissimo sostenere che il responsabile delle trasmissioni informatiche o telematiche - ovvero il soggetto dal quale può essere pretesa l'esecuzione dell'obbligo di rettifica - sia solo il direttore responsabile di una testata on-line.
All'indomani dell'entrata in vigore della norma la rettifica quindi può essere richiesta a blogger e gestori di piattaforme...
Una sola cosa vorrei capire, non avendo alcuna voglia di leggermi tutto il disegno di legge. SE, sottolineo se, la legge si applicasse anche ai blog significa che non posso pubblicare intercettazioni?
RispondiEliminaO che non posso più scrivere praticamente nulla?
(scusami l'ignoranza)
@Alessandro: per motivi di spazio le ho risposto in un post autonomo: resto in attesa di eventuali ulteriori contributi per continuare la discussione.
RispondiElimina@Scorfano: no, significa -nell'interpretazione che qui contesto- che il blog sarebbe ro soggetti all'obbligo di rettifica: quello per il quale i "soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità" hanno diritto di chiedere al quotidiano o periodico la pubblicazione di una rettifica, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa.
RispondiEliminala rettifica dovrebbe inoltre essere fatta entro quarantott'ore, il che non sarebbe sempre semplice per un blog (se mi scrivono venerdì pomeriggio e io sono andato via nel weekend, che succede?)
RispondiEliminaPerò, come ho scritto da me, la legge è al solito fumosa ma non si dovrebbe applicare ai blog già per come è scritta.
Ho l'impressione che la sua impostazione venga smentita dalla stessa sentenza di cassazione che cita.
RispondiElimina"Con ordinanza 25 ottobre 2007 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania respinse la richiesta dell’Aduc di revoca del sequestro preventivo di alcune pagine web di sua proprietà disposto il 20.11.2007 in relazione al reato di cui all’art. 403 cod. pen. Il tribunale del riesame di Catania, con l’ordinanza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’Aduc, revoca il sequestro previa rimozione sul sito internet dell’Aduc delle espressioni e dei messaggi oggetto dei reati contestati, inibendone l’ulteriore diffusione."
L'Aduc ricorre in cassazione.
La cassazione rigetta il ricorso.
questi sono i fatti. o sbaglio?
@Sebastiano: questi sono i fatti, certo. Ma non capisco proprio perché lei dica che smentiscano quanto affermo: forse se sviluppa più ampiamente il suo ragionamento posso contribuire a chiarire il dubbio.
RispondiEliminaParto dal presupposto che la stragrande maggioranza degli utenti internet sia convinta che qui tutto sia permesso e le leggi non le riguardino, confondendo libertà e liberticidio. Diverse sentenze, ormai, ci dicono che così non è, ma ciò è patrimonio di pochi, poiché, se c’è una cosa che l’internauta medio proprio non fa, è informarsi. La sentenza da lei indicata scaturisce proprio da un visione della rete come terra di nessuno, dove tutto sarebbe lecito; la Cassazione sancisce che così non è e, inoltre, riconosce che un forum di discussione non è “sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa”.
RispondiEliminaFin qui, dunque, sappiamo che:
1) in rete non esiste la libertà di offesa (le leggi valgono anche in qui);
2) un forum di discussione non ricade sotto i dettami delle legge sulla stampa.
La Cassazione, però, non esclude qualsiasi pubblicazione telematica dal dettato della legge sulla stampa (diamo per acquisito che i giornali telematici – Corriere.it, Repubblica.it, l’Espresso ecc… – vi ricadano), infatti, a una osservazione dei legali dell’Aduc argomenta:
“Acutamente il difensore del ricorrente sostiene che la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero. Ma da questo assunto, non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell’art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.”
L’ultima espressione, relativa alle “caratteristiche specifiche di ciascuno di essi”, non esclude che i blog o determinati blog (dipende dalle “caratteristiche specifiche”) possano rientravi. Sappiamo che a Modica, in primo grado (la vicenda di Carlo Ruta), il Tribunale ha deciso per l’assimilazione di un determinato blog a un giornale, decidendo di conseguenza (stampa clandestina). Non sappiamo cosa succederà nei successivi gradi di giudizio. Non lo sappiamo perché la legislazione è più che approssimativa e la giurisprudenza, in considerazione della novità dello strumento, è carente quando non contraddittoria.
E veniamo alla “legge bavaglio” e alle sue possibili conseguenze. A me pare fuor di dubbio che, nelle intenzioni del ministro proponente, l’art. 15 del ddl Alfano riguardi anche la blogsfera nel suo insieme, altrimenti non si spiegherebbe perché, a proposito delle rettifiche, faccia riferimento a “informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ovvero tramite i siti internet.” Delle due l’una: o l’estensore di questa espressione è ignorante come una capra o intende estendere l’obbligo di rettifica senza commento (pena salatissime sanzioni pecuniarie) anche a prodotti che non rientrano fra le testate giornalistiche (e ciò non varrebbe solo per internet, ma anche per radio e tv – si parla di “trasmissioni”). La stessa genericità dell’espressione usata all’articolo 15 (“siti informatici”) non risolve la questione.
Come evidenziavo prima, la Cassazione, nella sentenza da lei indicata, lascia uno spiraglio (le “caratteristiche specifiche”) e nessuno di noi – allo stato degli atti – può escludere che quella espressione possa valere per i blog o per determinati blog.
Questa della sentenza di Modica è una cosa che ha fatto un enorme scalpore: e giustamente, dato che ha comportato una condanna penale vista dalla totalità o quasi della rete come profondamente ingiusta.
RispondiEliminaSi tende tuttavia a dimenticare il fatto che un giudice monocretico non è fonte di legge, e neppure è titolare di quella funzione nomofilattica che il nostro ordinamento assegna esclusivamente alla Corte di Cassazione.
Sono ragionevolmente fiducioso nel fatto che se la sentenza di Modica fosse stata pronunciata dopo la sentenza di Cassazione richiamata, l'esito sarebbe stato diverso; e che se il sig. Ruta si sarà appellato, in secondo grado il ricorso verrà accolto.
Nella mia vita professionale ho visto innumerevoli sentenze che cozzavano non solo contro la legge, ma anche contro il mero buon senso; e però il nostro ordinamento giudiziario prevede i rimedi adeguati a riparare a questi errori (a caro prezzo, è vero: ma questo è un problema diverso).
La sentenza di Modica è discutibile ma non del tutto disprezzabile, mentre talune sentenze che purtroppo ho dovuto leggere sembrano dimostrare che l'organo giudicante non si è nemmeno degnato di sfogliare il codice: ma in questi casi la colpa è del giudice, non del legislatore.
Che l'interpretazione dell'art. 8 qualora (il che sembra non sarà, fortunatamente) dovesse passare il DDL sia tutt'altro che perspicua, è certo vero; ma ciononostante io persisto nel credere che l'inserimento della norma all'interno della legge che reca per epigrafe "Disposizioni sulla Stampa", come definita all'art. 1, sia un criterio ermeneutico sufficientemente chiaro.
Quanto alla sua osservazione sull'art. 15, non posso che rimandarla al successivo post, nel quale espongo più dettagliatamente i motivi per i quali, a mio parere, tale norma ha un suo preciso significato anche se applicata limitatamente alle sole testate editoriali registrate.
Sarà anche il caso di ricordare come dalla sentenza del tribunale di Modica sul caso di Carlo Ruta si evince che:
RispondiElimina...
In primo luogo è lo stesso imputato che, intitolando il proprio prodotto “Accade in Sicilia giornale di informazione civile”, ha definito e qualificato il proprio prodotto come giornale diretto a svolgere attività di informazione e, dunque, come prodotto editoriale.
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Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il “blog” è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale.
Infatti un “blog” può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.
Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l’obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.
Se non c'è obbligo di registrazione, non si vede perché dovrebbe sussistere l'obbligo di rettifica, stante il fatto che entrambe le prescrizioni compaiono nel medesimo contesto legislativo (stessa legge).
Il caso di Ruta, come si vede, è del tutto particolare. Se dichiari che il tuo blog è un giornale, poi non puoi certo non essere sottoposto alle vigenti norme su stampa e prodotti editoriali.
La ringrazio per Blog intiresny
RispondiEliminayes. cognitively post ))
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