ben tornato. così puoi finalmente togliermi 'sto dubbio. penati può rinunciare alla prescrizione?
perché a leggere le dichiarazioni di d'ambrosio non potrebbe, ma tutti continuano a chiederglielo....
il cp dice che l'imputato può farlo, ma il problema credo (non ho mai dato un esame di diritto, vado a intuito) sia che lui non è imputato ma solo indagato e se fosse prescritto le indagini verrebbero archiviate.
Non ho letto le dichiarazioni di D'Ambrosio, e certo qui si parla non del mio mestiere bensì del suo, per cui sarebbe difficile per me dar torto a un magistrato con tanti anni di onorata carriera. Tuttavia non posso far a meno di rimarcare che l'art. 61 c.2 c.p.p. dispone che all'indagato si estende "ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito", e quindi, non essendo stabilito che la prescrizione sia rinunciabile dall'imputato e non dall'indagato direi che, a lume di naso, ci si possa rinunciare. Tale interpretazione è del resto conforme allo spirito della sentenza C.Cost. 275 del 1990, che riconosce il diritto inviolabile dell'Uomo (non dell'imputato!) a vedersi giudicato nel merito.
Potete scrivere tutto quel che vi pare, e io son libero di cancellare gli insulti e le cose scritte per pura provocazione gratuita. So che è una rottura la procedura di verifica, ma quando provo a rimuoverla, entro un paio d'ore comincia lo spam, scusate.
ben tornato. così puoi finalmente togliermi 'sto dubbio. penati può rinunciare alla prescrizione?
RispondiEliminaperché a leggere le dichiarazioni di d'ambrosio non potrebbe, ma tutti continuano a chiederglielo....
il cp dice che l'imputato può farlo, ma il problema credo (non ho mai dato un esame di diritto, vado a intuito) sia che lui non è imputato ma solo indagato e se fosse prescritto le indagini verrebbero archiviate.
Non ho letto le dichiarazioni di D'Ambrosio, e certo qui si parla non del mio mestiere bensì del suo, per cui sarebbe difficile per me dar torto a un magistrato con tanti anni di onorata carriera.
RispondiEliminaTuttavia non posso far a meno di rimarcare che l'art. 61 c.2 c.p.p. dispone che all'indagato si estende "ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito", e quindi, non essendo stabilito che la prescrizione sia rinunciabile dall'imputato e non dall'indagato direi che, a lume di naso, ci si possa rinunciare.
Tale interpretazione è del resto conforme allo spirito della sentenza C.Cost. 275 del 1990, che riconosce il diritto inviolabile dell'Uomo (non dell'imputato!) a vedersi giudicato nel merito.
Caro m.fisk, ci sono momenti nella storia collettiva che la campana suona per tutti.
RispondiEliminasvelato l'arcano: http://marcocampione.wordpress.com/2011/08/30/penati-prescrizione/
RispondiEliminapuò ma non ora. grazie!