giovedì 12 febbraio 2009

Lezioni italoamericane - la cauzione /2

(prosegue da qui)
Un (bel) po' di tempo fa eravamo rimasti verso la fine del 1200 con la stabilizzazione della forma del writ of habeas corpus, che serviva a tirar fuori dalle prigioni chi fosse stato imprigionato arbitrariamente dagli sceriffi, braccio armato dei signori locali.
Dobbiamo considerare che gli sceriffi non erano proprio degli stinchi di santi: disponevano di un potere praticamente assoluto sui sudditi appartenenti alla propria giurisdizione e non esitavano ad esercitarlo nella maniera più arbitraria possibile: non si può certo affermare che lo Sceriffo di Nottingham fosse molto peggio dei suoi colleghi!
Uno di questi poteri era quello di pretendere somme di denaro in cambio della libertà; ma gli sceriffi erano pur sempre organi esecutivi e non giurisdizionali, e quindi non avrebbero potuto, almeno formalmente, irrogare sanzioni; e comunque non erano tutti criminali incalliti dediti al sequestro di persona a scopo di estorsione: così la motivazione per farsi erogare una somma di denaro era quella di costituire un "pegno" (bail) in sostituzione della persona trattenuta.
Il concetto era che il deposito avrebbe sostituito l'imputato fino alla celebrazione del processo, se e quando questo si sarebbe effettivamente celebrato.
L'arbitrio degli sceriffi, e per essi dei loro signori, era duplice: da un lato in quanto avevano piena libertà di fissare l'ammontare che i malcapitati avrebbero dovuto sborsare, e dall'altra perché di regola le somme anziché restare in deposito finivano direttamente nelle tasche dei (pre)potenti di turno.

Questo del bail fu uno dei molti temi affrontati nello Statute of Westminster 1275 (the First): una delle prime leggi inglesi che voleva essere un vero e proprio tentativo di raccogliere organicamente, in una cinquantina di norme, lo stato della legislazione del regno. Una sorta di codificazione ante litteram!
Lo Statute of Westminster I 1275 (per distinguerlo dallo Statute of Westminster II 1285, pure fondamentale, e da quello che impropriamente viene chiamato Statute of Westminster III 1290) conteneva fra le altre (consentitemi la divagazione) una norma che definiva quale sia il limite temporale oltre il quale una consuetudine può definirsi "antica" e quindi fonte di diritto, fissandolo al 1189 (avvento al regno di Riccardo I). E il bello è che ancor oggi il 1189 costituisce il limite della "memoria d'uomo" che rende la consuetudine valida, per quanto il pragmatismo tipico della Common Law abbia alla fine invertito l'onere della prova, non essendo evidentemente possibile dimostrare pratiche di 800 anni fa.

Torniamo alla nostra cauzione: lo Statute definiva una lista di reati, distinguendo per quali di essi fosse concedibile la libertà dietro costituzione del bail e per quali invece non fosse concedibile. Permaneva ancora la potestà dello Sceriffo di determinare la misura della cauzione secondo la ponderazione di tutti i fattori che egli avrebbe potuto prendere in considerazione, ma comunque veniva espressamente statuito che il rilascio in attesa della celebrazione del giudizio era un vero e proprio diritto per il suddito.  Non un balzo in avanti, quindi, ma un bel passo sì.

Un balzo temporale dobbiamo però farlo noi ora, e proiettarci nel XVII secolo, e precisamente al 1628 sotto il regno di Carlo I. Siamo nel pieno dell'età dell'assolutismo: giusto per intenderci, è l'anno sul finire del quale don Abbondio incontra i bravi. In Ispagna Filippo III è morto da poco, lasciando il regno al figlio Filippo IV e per esso al Conte-Duca di Olivares, mentre in Francia regnava Luigi XIII e per esso il Cardinale Duca di Richelieu.
Carlo I non è da meno dei suoi colleghi, quanto a concezione personalistica dello Stato, e i rapporti con il Parlamento e le istituzioni inglesi non sono certo agevolate dal suo essere in fondo scozzese (e sposato con una cattolica), per quanto il padre avesse raccolto la corona inglese unendola a quella scozzese già dal 1603. Purtroppo per Carlo, tutti i monarchi assoluti avevano un'enorme bisogno di soldi, e i cordoni della borsa in Inghilterra erano in mano al Parlamento che era molto più geloso delle proprie prerogative rispetto alle assemblee analoghe del resto d'Europa.
(continua)

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