Gran festa, oggi, per il fatto che verrà abolita l'esenzione ICI per la Chiesa. Repubblica, per dirne una, ci ha fatto un bell'articolone soddisfatto.
Come ha (tardivamente) scoperto il cronista, nello scorso agosto il Governo ha approvato un provvedimento con il quale si istituisce l'imposta municipale propria, che andrà a sostituire l'ICI. La normativa sulla nuova imposta richiama le esenzioni attualmente esistenti per l'ICI, ma con qualche eccezione.
Qui sotto vi riporto le esenzioni attualmente esistenti in tema di ICI, e in grassetto quelle che non sono state confermate dalla nuova imposta. Appongo qualche omissis al testo originale della legge ICI, che comunque potete trovare qui, ma solo al fine di rendere più scorrevole le lettura, e in corsivo riporto qualche nota esplicativa tratta da questa guida.
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche' dai comuni..., dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome..., dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (si tratta di edifici ad uso pubblico quali stazioni, ponti, fortificazioni, fari etc.);
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (si tratta di immobili integralmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di: musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile stesso).
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (esempi di pertinenze sono: l’oratorio, l’abitazione del parroco, il cinema parrocchiale, purchè non destinato ad attività di carattere commerciale);
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili [utilizzati da enti e privati non a fini di lucro] destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive... nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (quest'ultima norma si riferisce alle "attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana". Sono invece espressamente escluse dall'esenzione ICI, in quanto enumerate dalla lettera b) del medesimo articolo, le "di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro").
Dunque, con la nuova imposta i seminari e i convitti missionari gestiti dalla Chiesa pagheranno l'ICI (anzi: l'IMP), mentre le scuole private, come pure gli immobili a fini assistenziali e di beneficienza la pagavano già. In compenso pagheranno l'ICI pure tutti gli immobili adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche etc. non a fini di lucro. Pagheranno pure l'IMP gli immobili inagibili utilizzati a fini di assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Pagheranno pure l'IMP tutte le ONLUS che svolgono attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Trovate che davvero ci sia da inalberare il gran pavese e stappare lo champagne?
Non avevo dubbi che le notizie sull'ICI avessero il lato B. Grazie a te ora ne ho la certezza.
RispondiEliminaOra, o tu sei un genio del giornalismo o alcuni giornalisti non fanno il loro mestiere.
Senza nulla togliere ai tuoi meriti e alla tua bravura, penso che sia vero il secondo caso.
Lo credo anch'io (grazie, comunque!)
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