sabato 12 marzo 2011

Qualche riflessione sulla riforma della giustizia /2

Passiamo ora a parlare dei due punti di maggiore rilevanza della proposta di riforma: l'attenuazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e la responsabilità civile dei magistrati. Ci sarebbe da scriverci sopra un paio di tesi di laurea, ma non avendo qualche mese a disposizione mi limiterò a formulare qualche pensiero più disordinato del consueto.

Sulla responsabilità civile, la questione, per quanto mi riguarda, è abbastanza semplice: già oggi è previsto che il magistrato risponda per dolo o per colpa grave. Nella proposta del Governo si equiparano i magistrati ai dipendenti dello Stato, che rispondono anche per colpa semplice. Ciò comporterebbe, a mio avviso, un inaccettabile pressione su chi è chiamato a giudicare: perché il giudizio è un mestiere difficilissimo, e chi lo esercita deve essere messo in condizioni di farlo con tutta la serenità del caso. I giudici sono pur sempre uomini, soggetti ad abbagli, distrazioni e stanchezza: tanto che il sistema giudiziario, in tutto il mondo, prevede che vi siano più gradi di giudizio, al fine di riparare gli errori commessi nella pronuncia di una sentenza.
Già oggi l'art. 2236 c.c. limita la responsabilità civile del prestatore d'opera intellettuale (il medico, l'avvocato, l'architetto...) statuendo che "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave", ed è giusto che sia così dato che, altrimenti, nessun medico penserebbe di sperimentare una nuova terapia. Negli USA, dove questo principio di limitazione di responsabilità non esiste, la tutela del professionista passa attraverso il meccanismo dell'assicurazione, il che ha comportato una lievitazione dei costi per l'accesso alla sanità che tutti, in quanto spettatori di serie americane, ben conosciamo.
Cosa farebbe un giudice che rischiasse di essere citato in un giudizio risarcitorio ogni volta che condanna qualcuno? Siamo certi che potrebbe pronunciare la sentenza liberamente? Io francamente non lo credo: basterebbe un minimo dubbio (vale a dire un dubbio assai più sfumato del "ragionevole dubbio" oggi previsto dall'art. 533 c.p.p.) per assolvere l'imputato, a scanso di rogne. E se sposiamo questo con la pure prevista inappellabilità delle sentenze di assoluzione, quello che ne uscirebbe è un sistema in cui chiunque (ma in particolare chi, avendo maggiori mezzi, potrebbe affrontare a cuor sereno le spese dei successivi giudizi risarcitori) potrebbe farla franca molto più facilmente di oggi.
Badate, io sono un convinto sostenitore del principio per cui è meglio che cento colpevoli siano fuori che un solo innocente in galera: ma qui andiamo a sconfinare nell'impunità legalizzata, e per di più nell'impunità di classe.

Veniamo ora alla questione dell'obbligatorietà dell'azione penale. Il testo proposto dice che "Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri stabiliti dalla Legge". Sembrerebbe quindi che non vengsa meno il principio di base, ma non è così: questa fornmulazione mi ricorda assai da vicino l'art. 28 dello Statuto Albertino (che, non dimentichiamolo, era in vigore nel Ventennio) che disponeva: "La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi", e sappiamo tutti come è andata a finire.
Prendiamo atto quindi che la formulazione proposta, quindi, metterebbe fine all'obbligo costituzionale di esercitare l'azione penale, rimettendo alla legge ordinaria le modalità di tale esercizio, e cerchiamo di capire che cosa ciò significherebbe.
Già sappiamo che non dovunque l'azione penale è obbligatoria: negli ordinamenti anglosassoni infatti non lo è mai, e pure in molti ordinamenti continentali (in particolare in quelli francofoni) è discrezionale.
In Italia il principio di obbligatorietà dell'azione penale è sempre esistito, per quanto il codice di procedura del 1930, che dava al PM il potere di archiviare la notizia di reato senza il vaglio del Giudice Istruttore, l'avesse di fatto incrinato. La cosa non sfuggì nel corso del dibattito alla Costituente, all'inizio del quale la figura del Pubblico Ministero era ben lungi dall'essere ben definita.
In effetti vi erano sul tappeto due temi, strettamente connessi anche se tale legame non è di immediata evidenza: quello se il PM dovesse essere espressione del Potere Esecutivo piuttosto che del Potere Giudiziario, e quello dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Il concetto di base è questo: un PM espressione dell'Esecutivo potrebbe essere sottoposto a pressioni, o addirittura a vere e proprie disposizioni formali da parte del superiore gerarchico, per non fargli esercitare l'azione penale in determinati casi In tale configurazione pertanto l'obbligatorietà dell'azione penale andrebbe a tutela sia del singolo PM, sia in generale del principio di eguaglianza di chiunque di fronte alla legge. Un PM indipendente e autonomo invece non sarebbe soggetto a quelle pressioni o ordini, e quindi in tal caso sarebbe possibile lasciare una maggiore discrezionalità all'ufficio. Alla fine i Costituenti scelsero la via più rigida, facendo sì che il PM fosse autonomo al pari dei giudici, e al contempo sancendo l'obbligatorietà dell'azione penale. Uno dei motivi per tale scelta radicale fu di evitare l'introduzione nell'ordinamento di un'azione penale sussidiaria da parte del giudice che avesse dovuto riscontrare l'inattività del PM di fronte alla notizia di reato, dato che appariva inaccettabile, per la nostra cultura giuridica, la possibilità che un reato non venisse perseguito non in quanto bagattellare bensì in quanto commesso da "amici di amici". In altre parole, si riteneva che senza l'espressa previsione dell'obbligatorietà dell'azione anche un PM autonomo avrebbe potuto favorire qualcuno, magari non per effetto di pressioni bensì di interesse personale, e pertanto si volle blindare l'ufficio.
Con la riforma che viene proposta si accetta che certi reati, che verranno poi definiti con legge ordinaria, siano "meno reati" di altri. Ci si dice che ciò è fatto perché la Giustizia oggi non funziona, perché bisogna saper dare priorità nella persecuzione degli illeciti, perché non si può pensare che per ogni puttanata venga avviato un procedimento penale, con tutto quel che costa in termini di tempo, mezzi e soldi.
E' in gran parte vero, ma, ahinoi, non è questo il punto.
Recentemente il vicesindaco di Treviso, Gentilini, è stato oggetto del del lancio di due carciofi romani che lo hanno sfiorato al volto. Gli autori dell'orrendo gesto sono stati identificati e denunciati, e certo tutti siamo più tranquilli. Ne scaturirà un procedimento penale (dato che il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione) che si concluderà con un nulla di fatto, o al più con una multa di qualche decina o centinaia di euri. Secondo il Governo fare un processo penale per queste cazzate non è giusto: bisogna che i mezzi della giustizia siano utilizzati per perseguire i reati veri: e noi siamo d'accordo.
Ma la soluzione al problema, e credo che chiunque dotato di buon senso ne debba convenire, non è quella di lasciare certi reati in una zona grigia di procedibilità attenuata, bensì quella di ridurre l'ambito della normativa penale limitando il suo campo d'azione ai reati veramente offensivi. Non ha senso lasciare che il getto pericoloso di cose o la rappresentazione abusiva di spettacoli teatrali restino reati, ma allo stesso tempo dire che i giudici non devono occuparsene per mancanza di tempo. In primo luogo, perché è sbagliato in via di principio (i reati dovrebbero essere cose serie e gravi, e quindi dovrebbero essere puniti senza badare al tempo disponibile), e in secondo luogo perché così si introdurrebbe una discriminazione tra chi commette un reato in un luogo con un tribunale scarico di lavoro, che verrebbe perseguito in quanto il PM locale non ha nulla da fare, e chi commettesse lo stesso reato in un luogo con un tribunale ingolfato, che la farebbe franca.
Gli strumenti per ridurre il carico di lavoro dei tribunali e dei PM ci sono: la depenalizzazione, anzitutto, come pure -ad esempio- l'estensione del procedimento per decreto alle fattispecie più lievi di reato, anche se punibili con pene detentive minime.
Il fatto è che la discrezionalità dell'azione penale vale nei sistemi in cui il PM la sfrutta non per sgravarsi da una parte del lavoro, bensì per perseguire più efficacemente i reati, modulare la pena in funzione della pericolosità del reo o, come nei sistemi anglosassoni, trattare con l'imputato per far ammettere la sua colpevolezza o concedergli l'immunità per fargli fare nomi. Ma nei sistemi anglosassoni l'accusatore dispone non solo dell'esercizio dell'azione, ma anche della quantificazione della pena.
Insomma: rendere discrezionale l'esercizio dell'azione penale, o sottoporre il suo esercizio a condizioni dipendenti dalla situazione degli uffici giudiziari, è profondamente iniquo nmel sistema che oggi abbiamo: e il fatto che all'estero funzioni non significa nula, dato che per scardinare questo punto bisognerebbe importare dall'estero tutti quegli altri istituti che danno un senso alla discrezionalità del PM.

2 commenti:

  1. Sull'obbligatorietà dell' azione penale saresti convincente se , depenalizzando tutto il depenalizzabile , si potesse perseguire tutto il resto . Visto che cosi non è e che una scelta va fatta , non essendo una scelta di natura tecnica non può essere altro che una scelta politica .

    Ormazad

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  2. Su quest'osservazione non posso essere d'accordo. Se il problema è l'eccessiva estensione del campo d'azione del diritto penale, allora il rimedio è quello di depenalizzare. Se invece si ritiene (ed è una scelta politica) che l'ambito del penale sia correttamente configurato, allora il rimedio è quello di aumentare le risorse e gli organici, non certo quello di introdurre una zona grigia di comportamenti per i quali vige il precetto primario ma il precetto secondario viene svuotato di significato.

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