Spettabile
$OperatoreTelefonico
e p.c.
Pregiatissimo
Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia
fax xxxxxxxxx
e p.c.
Onorevole
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
fax xxxxxxx
e p.c.
Onorevole
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
fax xxxxxxxxxxx
Vs. Sollecito di pagamento prot. 2015-xxxxxxxxxx
Egregi signori,
Ho ricevuto la pregiata Vostra in data 17/082015 con la
quale mi sollecitate il pagamento della fattura RZxxxxxxxxxxxxx emessa in data
8/7/2015, dell'ammontare di € 31,34, avente come giustificativo la voce
"Costo disattivazione linea".
Come certamente a Voi noto il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7,
convertito con modificazioni con L. 2 aprile 2007, n. 40, statuisce che "I contratti per adesione stipulati con
operatori di telefonia (...) devono
prevedere la facoltà
del contraente di recedere dal
contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza
vincoli temporali o
ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore".
Chiaro è il senso della norma: il consumatore non può e non
deve essere soggetto a penali se decide di interrompere il contratto con il
proprio operatore telefonico, dal momento che ciò avrebbe l’effetto di indurre
il consumatore a non adottare una decisione di natura commerciale che, in
mancanza di tale balzello e quindi nel pieno della propria autonomia negoziale,
avrebbe liberamente assunto. E’ pertanto è illegittimo imporre il pagamento di
somme a fronte dell'intervenuto recesso dal rapporto contrattuale, salvo che
dette somme siano a ristoro di costi vivi sopportati dall'operatore.
Di tali costi vivi, nella Vostra fattura, non vi è alcuna
traccia: e la cosa ha destato in me profondo stupore in quanto, nella mia
pratica professionale, ogni volta che richiedo a un cliente il ristoro di un
costo sostenuto mi perito di fornire un dettagliato giustificativo del
medesimo: e ciò sia per ovvie ragioni di correntezza commerciale che per
scrupolo di buona creanza. Sospetto che, avendo io disdettato il vostro
servizio, non abbiate a cuore il tema della correntezza commerciale.
Ma vi è di più: come certo ben saprete, essendo Voi il
principale fornitore italiano di accesso a Internet, è opinione condivisa da
parte della stragrande maggioranza dei consumatori che tali –Vostri e dei
Vostri concorrenti- cosiddetti “costi” altro non siano che un’etichetta di
comodo applicata a quelle che un tempo venivano chiamate “penali”: come col
Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio (CJC
can. 1213), così il nuovo sostantivo sarebbe stato introdotto al solo fine
di rendere legittimo, di purificare insomma, ciò che il Parlamento aveva deciso
non essere tale.
Tale tesi potrebbe essere frutto di maldicenza, ma viene
spontaneo chiedersi quali mai possano essere questi Vostri costi vivi,
considerato che al giorno d’oggi il distacco delle linee viene effettuato non
già da tecnici con tuta blu ed elmetto, bensì da elaboratori che parlano con
altri elaboratori. Nel dubbio, ho deciso
di approfondire la questione: e sono andato a consultare il Vostro foglio di
trasparenza tariffaria, scaricato in data 27/8/2105 dall’indirizzo xxxxxxx
e qui allegato per Vostro pronto riscontro.
Ohibò! Quella medesima
somma che nella Vostra fattura viene chiamata "Costo disattivazione linea", nel foglio di trasparenza è
denominata “Penali per il cliente per
rescissione anticipata del contratto”.
Capite bene che per ritenere tale denominazione il mero frutto di un mero
lapsus calami sia necessaria una dose
di sospensione dell’incredulità ben maggiore di quella necessaria per
spaventarsi nel buio della sala di fronte ai rettili animati di Jurassic Park.
Al proposito mi sovviene un aneddoto: un mio cugino possedeva
una A112 un po’ scassata, che aveva ribattezzato
“Porsche Cayenne”, e con tanto di targhetta incollata sul portellone; in guisa
che quando andava in discoteca poteva proporre a una qualsiasi delle compagne di ballo: “ti
riaccompagno a casa con il Cayenne”. Sarà
che fosse belloccio, sarà che le ragazze apprezzassero lo spirito, sta di fatto
che una volta su due salivano sull’utilitaria.
Ma quello era, come affettuosamente lo definivamo, un “trucco bacucco
per il cucco”. Ribattezzare “costo” una “penale”
è, di contro, una pratica commerciale
contraria a buona fede.
La buona fede si presume, come insegna il Codice civile: e
pertanto Vi confermo l'intenzione di ristorarVi dei costi da Voi sostenuti per
la disattivazione della linea. Resta in
capo a Voi l’onere di dimostrarmi che si tratti di effettivi costi vivi (non
riterrei rimborsabile, ad esempio, il danno biologico da me apportato ai Vostri
dirigenti, discendente dalla intensa sofferenza provata quando questi hanno
appreso di aver perso un prezioso cliente quale certo sono stato considerato in
tutti questi anni di felice e sereno rapporto contrattuale), e a tal fine Vi
invito a trasmettermi un resoconto analitico, esaustivo e in forma
comprensibile, talché possa esercitare il mio diritto preciso diritto di
verifica ed eventuale contestazione delle voci di costo che intendete io Vi
risarcisca.
In tale attesa, sono lieto di esprimere i sensi della mia
migliore considerazione.