giovedì 27 agosto 2015

Letterina al mio operatore telefonico

Spettabile
$OperatoreTelefonico

e p.c.
Pregiatissimo
Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia
fax xxxxxxxxx

e p.c.
Onorevole
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
fax xxxxxxx

e p.c.
Onorevole
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
fax xxxxxxxxxxx

Vs. Sollecito di pagamento prot. 2015-xxxxxxxxxx

Egregi signori,
Ho ricevuto la pregiata Vostra in data 17/082015 con la quale mi sollecitate il pagamento della fattura RZxxxxxxxxxxxxx emessa in data 8/7/2015, dell'ammontare di € 31,34, avente come giustificativo la voce "Costo disattivazione linea".

Come certamente a Voi noto il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni con L. 2 aprile 2007, n. 40, statuisce che "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia (...) devono  prevedere  la  facoltà  del contraente  di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore  senza  vincoli  temporali  o  ritardi  non giustificati  e senza spese non giustificate da costi dell'operatore".

Chiaro è il senso della norma: il consumatore non può e non deve essere soggetto a penali se decide di interrompere il contratto con il proprio operatore telefonico, dal momento che ciò avrebbe l’effetto di indurre il consumatore a non adottare una decisione di natura commerciale che, in mancanza di tale balzello e quindi nel pieno della propria autonomia negoziale, avrebbe liberamente assunto. E’ pertanto è illegittimo imporre il pagamento di somme a fronte dell'intervenuto recesso dal rapporto contrattuale, salvo che dette somme siano a ristoro di costi vivi sopportati dall'operatore.

Di tali costi vivi, nella Vostra fattura, non vi è alcuna traccia: e la cosa ha destato in me profondo stupore in quanto, nella mia pratica professionale, ogni volta che richiedo a un cliente il ristoro di un costo sostenuto mi perito di fornire un dettagliato giustificativo del medesimo: e ciò sia per ovvie ragioni di correntezza commerciale che per scrupolo di buona creanza. Sospetto che, avendo io disdettato il vostro servizio, non abbiate a cuore il tema della correntezza commerciale.

Ma vi è di più: come certo ben saprete, essendo Voi il principale fornitore italiano di accesso a Internet, è opinione condivisa da parte della stragrande maggioranza dei consumatori che tali –Vostri e dei Vostri concorrenti- cosiddetti “costi” altro non siano che un’etichetta di comodo applicata a quelle che un tempo venivano chiamate “penali”: come col Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio (CJC can. 1213), così il nuovo sostantivo sarebbe stato introdotto al solo fine di rendere legittimo, di purificare insomma, ciò che il Parlamento aveva deciso non essere tale.

Tale tesi potrebbe essere frutto di maldicenza, ma viene spontaneo chiedersi quali mai possano essere questi Vostri costi vivi, considerato che al giorno d’oggi il distacco delle linee viene effettuato non già da tecnici con tuta blu ed elmetto, bensì da elaboratori che parlano con altri elaboratori.  Nel dubbio, ho deciso di approfondire la questione: e sono andato a consultare il Vostro foglio di trasparenza tariffaria, scaricato in data 27/8/2105 dall’indirizzo xxxxxxx e qui allegato per Vostro pronto riscontro.

Ohibò! Quella medesima somma che nella Vostra fattura viene chiamata "Costo disattivazione linea", nel foglio di trasparenza è denominata “Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto”.  Capite bene che per ritenere tale denominazione il mero frutto di un mero lapsus calami sia necessaria una dose di sospensione dell’incredulità ben maggiore di quella necessaria per spaventarsi nel buio della sala di fronte ai rettili animati di Jurassic Park.

Al proposito mi sovviene un aneddoto: un mio cugino possedeva una A112 un po’ scassata, che aveva ribattezzato “Porsche Cayenne”, e con tanto di targhetta incollata sul portellone; in guisa che quando andava in discoteca poteva proporre a una qualsiasi delle compagne di ballo: “ti riaccompagno a casa con il Cayenne”.  Sarà che fosse belloccio, sarà che le ragazze apprezzassero lo spirito, sta di fatto che una volta su due salivano sull’utilitaria.  Ma quello era, come affettuosamente lo definivamo, un “trucco bacucco per il cucco”.  Ribattezzare “costo” una “penale” è, di contro, una pratica commerciale contraria a buona fede.

La buona fede si presume, come insegna il Codice civile: e pertanto Vi confermo l'intenzione di ristorarVi dei costi da Voi sostenuti per la disattivazione della linea.  Resta in capo a Voi l’onere di dimostrarmi che si tratti di effettivi costi vivi (non riterrei rimborsabile, ad esempio, il danno biologico da me apportato ai Vostri dirigenti, discendente dalla intensa sofferenza provata quando questi hanno appreso di aver perso un prezioso cliente quale certo sono stato considerato in tutti questi anni di felice e sereno rapporto contrattuale), e a tal fine Vi invito a trasmettermi un resoconto analitico, esaustivo e in forma comprensibile, talché possa esercitare il mio diritto preciso diritto di verifica ed eventuale contestazione delle voci di costo che intendete io Vi risarcisca.


In tale attesa, sono lieto di esprimere i sensi della mia migliore considerazione.

 

legalese
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