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lunedì 16 febbraio 2009

Lezioni italoamericane - la cauzione /4

(prosegue da qui)
Avevamo lasciato Carlo I prestare il proprio assenso al Petition of rights, e quasi subito dopo sciogliere il Parlamento e avviare un periodo di quasi undici anni di governo personale. Nel 1649 gli fu tagliata la testa, e nel 1660 il figlio Carlo II riprese la corona.
E proprio Carlo II diede il proprio assenso all'Habeas Corpus Act 1679, un atto del parlamento con il quale si ribadivano ancora una volta le garanzie giudiziarie contro gli arresti arbitrari costituite, anzitutto,  dalla possibilità di emettere il writ of habeas corpus. L'atto del 1679 è così famoso che molti credono erroneamente che sia all'origine del principio stesso dell'Habeas Corpus, che invece come abbiamo visto è assai anteriore.
L'atto -si noti- ribadisce senza innovare, per quanto, considerati i tempi che correvano, lo stesso ribadire era per certi versi rivoluzionario: consideriamo infatti che in pieno periodo di restaurazione dell'assolutismo sovrano il Parlamento richiama le garanzie della Magna Carta, concesse in epoca feudale da un sovrano infinitamente meno potente e costretto quindi al compromesso con la nobiltà. Comunque, per quanto specificamente ci interessa, si statuisce che:
and thereupon within two days after the party shall be brought before them, the said lord chancellor or lord keeper, or such justice or baron before whom the prisoner shall be brought as aforesaid, shall discharge the said prisoner from his imprisonment, taking his or their recognizance, with one or more surety or sureties, in any sum according to their discretions, having regard to the quality of the prisoner and nature of the offence[...]
unless it shall appear... that the party so committed... for such matters or offences for the which by the law the prisoner is not bailable.

In pratica, quindi, l'Habeas Corpus Act 1679 ribadisce, con maggior chiarezza che nel passato, che il prigioniero condotto davanti al giudice in forza di un Writ of Habeas Corpus deve essere rilasciato entro due giorni, previa costituzione di una cauzione di qualunque importo, a discrezione del giudice e tenuto conto della condizione personale del prigioniero, salvo che sia detenuto per causa per le quali la legge esclude il rilascio su cauzione.
Come ricorderete, la legge da ultimo richiamata altro non era che lo Statute of Westminster I 1275, che ad oltre 400 anni di distanza è quindi ancor vivo e vegeto; e il tempo sembra proprio essersi fermato, se consideriamo che, ora come allora, la quantificazione della cauzione è rimessa all'arbitrio del giudice, che può vanificare tale garanzia con l'imposizione di una somma sproporzionata.

Ma se dal 1679 ci spostiamo al 1689, ecco che le cose cambiano moltissimo: vediamo perché.
Nel 1685 Carlo II muore, e la corona viene assunta dal fratello minore Giacomo II, il quale aveva un'enorme quantità di difetti: era anzitutto un fautore dell'assolutismo, anche se i tempi ormai stavano cambiando; ma fin qui non ci sarebbe stato granché di male.
Il problema è che Giacomo, durante l'esilio in Francia al tempo del Protettorato, si era convertito al cattolicesimo. Tuttavia le figlie del primo matrimonio erano state allevate come protestanti, su preciso ordine di Carlo II, e in particolare la maggiore, Mary, aveva sposato Guglielmo d'Orange, pure d'indiscussa fede protestante.
Dopo la morte della prima moglie Giacomo aveva sposato Maria d'Este, ovviamente cattolica anch'essa, ma finché il matrimonio era rimasto privo di discendenza la classe dirigente inglese non aveva sollevato troppi problemi, rassicurata dalla posizione di Mary quale erede al trono.
Tuttavia nel 1688 Giacomo e Maria diedero la luce a un figlio maschio (quindi primo in linea di successione), che sarebbe stato allevato nel cattolicesimo. Di fronte alla prospettiva che la Corona fosse assunta da una dinastia di papisti, i nobili protestanti invitarono Guglielmo d'Orange a sbarcare in Inghilterra e "salvare la religione protestante".
Guglielmo non si fece pregare; molti nobili inglesi si schierarono con lui e Giacomo, malgrado la superiorità numerica e l'appoggio della Francia di Luigi XIV (il cui aiuto aveva tuttavia rifiutato, nel timore di alienarsi ancor di più la nazione ingelse) fuggì.

Fu così che la "gloriosa rivoluzione" (anche se gli storici sono divisi tra considerarla una rivoluzione o un'invasione) si concluse con l'offerta del trono a Guglielmo e Maria (William and Mary), congiuntamente: e ciò per superare le divisioni tra chi riteneva che spettasse a Mary per diritto successorio o a William per conquista e per espressione della "sovranità popolare" (espressione troppo moderna, ma che rende l'idea).
E' chiaro che a questo punto tutte le teorie sull'assolutismo sovrano, la discendenza diretta del potere regale da Dio e la superiorità del Re alla Legge avevano una forza infinitamente inferiore a quanto ipotizzabile solo 10 anni prima, sotto Carlo II. E infatti uno dei primi atti dei due sovrani fu la promulgazione del Bill of Rights, specie di patto tra Corona e Parlamento di cui parleremo nella prossima puntata

(continua)

sabato 14 febbraio 2009

Lezioni italoamericane - la cauzione /3

(prosegue da qui)
Quando Carlo I sale al trono, nel 1625, l'Europa è dilaniata dalla Guerra dei Trent'Anni, un verminaio del quale riuscire a capire qualcosa è al di là della mia portata, anche se qualche buona lettura (in traduzione!) può dare l'atmosfera.
Sta di fatto non appena salito al trono Carlo ha la bella idea di imbarcarsi in una guerra contro la Spagna con l'obiettivo di far riconquistare al cognato il principato occupato dall'Imperatore. La guerra fu un disastro, soprattutto grazie alla rovinosa conduzione da parte del favorito del padre, il Duca di Buckingham, il quale nel 1627 condusse un'altra spedizione, altrettanto fallimentare, in soccorso degli Ugonotti assediati a La Rochelle (e ne avrebbe organizzata un'altra ancora, se non fosse stato ammazzato nell'agosto del 1628).

Le avventure guerresche costavano una fortuna, e Carlo doveva necessariamente passare dal Parlamento per farsi finanziare, anche perché le tasse erano raccolte dalla nobiltà e non da esattori reali, come altrove in Europa: quindi senza il concorso dei nobili la Corona non aveva granché di strumenti per raccogliere fondi. Dapprima il Parlamento concesse un finanziamento, ma per la prima volta da tempo immemorabile solo a termine, per un anno, e contestualmente all'apertura di un processo per alto tradimento contro Buckingham. Il Re piuttosto che mettere in discussione l'operato del suo protetto sciolse il Parlamento e si inventò delle tasse di assai dubbia legittimità destinate al finanziamento delle spedizioni navali.

Taluni nobili si rifiutarono di pagare e furono arrestati per convincerli a versare quanto voluto dal Re, ma senza un'accusa formale, dacché in effetti on avevano commesso alcun reato. La prigione convilse alcuni a più miti consigli, tuttavia cinque cavalieri (the Five Knights) resistettero alle pressioni ed adirono il King's Bench per l'emissione di un writ of habeas corpus. A seguito dell'emissione del writ sarebbe stato necessario formulare un'accusa o rilasciare i detenuti, ma l'Accusatore Generale affermò il diritto del Re di porre agli arresti chiunque senza essere soggetto al rispetto dell'habeas corpus.
La cosa non piacque per niente alla nobiltà, che trovò in Sir Edward Coke (uno dei maggiori giuristi inglesi di tutti i tempi) il proprio campione. Sarebbe troppo faticoso ora divagare raccontando il come e il perché, ma fidatevi se vi dico che Coke aveva il dente mortalmente avvelenato con la Corona, con il suo Cancelliere, e (scusate la tremenda semplificazione) tutti coloro che cercavano di sminuire l'efficacia della common law rispetto alla giurisdizione parallela di emanazione sovrana (equity) che si stava formando.

Torniamo a bomba: Carlo I convoca il nuovo Parlamento nel marzo 1628, introducendone i lavori con un discorso non molto dissimile da quello che pronuncerà un certo Cavaliere qualche secolo dopo: in pratica Carlo dice ai Comuni di votare i sussidi di cui ha bisogno e non perdere tempo con troppi discorsi noiosi.
I Comuni gli danno retta, e anziché perder tempo in noiosi discorsi si mettono a parlare dei five Knights, delle tasse illecite e così via. Dapprima Coke prepara una bozza di Bill (una legge, quindi); ma poi, non avendo il coraggio di scontrarsi apertamente contro il principio del potere assoluto del Sovrano, si risolsero per una mera Petition of Right.
La Petition passò faticosamente al vaglio dei Lord e fu approvata dal Re, che la approvò dichiarando contestualmente che essa non abrebbe potuto in nessun modo intaccare le sue prerogative.

In effetti la Petition si "limitava" a chiedere il ripristino dei principi di diritto del Regno dalla Magna Charta in poi, e tra gli altri il rispetto dell'habeas corpus e la protezione dagli arresti arbitrari e da tasse ingiuste.
Come abbiamo visto, il Petition of Rights non fu una rivoluzione: non tanto perché Carlo non aveva intenzione di rispettarlo, bensì perché il suo contenuto si limitava a ribadire i princìpi fondamentali del Regno. Ma quello che rileva veramente, è che il Petition sancisce il fatto che il diritto inglese, in origine utilizzato dal Re per contrastare le tendenze centrifughe della nobiltà, ora veniva utilizzato dalla nobiltà stessa contro le tendenze assolutistiche della Corona. Ancora i nobili erano troppo deboli e timorosi, ma già nel gennaio 1629 l'opposizione del Parlamento ad un nuovo arresto arbitrario del Re si risolse nell'approvazione di mozioni ben più dure verso il Re, che infatti sciolse seduta stante la Camera. Ne seguirono 11 anni di esercizio personale del potere, e successivamente la guerra civile che si risolse con il taglio della testa del Re, il 30 gennaio 1649. Ma questa è un'altra storia.

(continua)

giovedì 12 febbraio 2009

Lezioni italoamericane - la cauzione /2

(prosegue da qui)
Un (bel) po' di tempo fa eravamo rimasti verso la fine del 1200 con la stabilizzazione della forma del writ of habeas corpus, che serviva a tirar fuori dalle prigioni chi fosse stato imprigionato arbitrariamente dagli sceriffi, braccio armato dei signori locali.
Dobbiamo considerare che gli sceriffi non erano proprio degli stinchi di santi: disponevano di un potere praticamente assoluto sui sudditi appartenenti alla propria giurisdizione e non esitavano ad esercitarlo nella maniera più arbitraria possibile: non si può certo affermare che lo Sceriffo di Nottingham fosse molto peggio dei suoi colleghi!
Uno di questi poteri era quello di pretendere somme di denaro in cambio della libertà; ma gli sceriffi erano pur sempre organi esecutivi e non giurisdizionali, e quindi non avrebbero potuto, almeno formalmente, irrogare sanzioni; e comunque non erano tutti criminali incalliti dediti al sequestro di persona a scopo di estorsione: così la motivazione per farsi erogare una somma di denaro era quella di costituire un "pegno" (bail) in sostituzione della persona trattenuta.
Il concetto era che il deposito avrebbe sostituito l'imputato fino alla celebrazione del processo, se e quando questo si sarebbe effettivamente celebrato.
L'arbitrio degli sceriffi, e per essi dei loro signori, era duplice: da un lato in quanto avevano piena libertà di fissare l'ammontare che i malcapitati avrebbero dovuto sborsare, e dall'altra perché di regola le somme anziché restare in deposito finivano direttamente nelle tasche dei (pre)potenti di turno.

Questo del bail fu uno dei molti temi affrontati nello Statute of Westminster 1275 (the First): una delle prime leggi inglesi che voleva essere un vero e proprio tentativo di raccogliere organicamente, in una cinquantina di norme, lo stato della legislazione del regno. Una sorta di codificazione ante litteram!
Lo Statute of Westminster I 1275 (per distinguerlo dallo Statute of Westminster II 1285, pure fondamentale, e da quello che impropriamente viene chiamato Statute of Westminster III 1290) conteneva fra le altre (consentitemi la divagazione) una norma che definiva quale sia il limite temporale oltre il quale una consuetudine può definirsi "antica" e quindi fonte di diritto, fissandolo al 1189 (avvento al regno di Riccardo I). E il bello è che ancor oggi il 1189 costituisce il limite della "memoria d'uomo" che rende la consuetudine valida, per quanto il pragmatismo tipico della Common Law abbia alla fine invertito l'onere della prova, non essendo evidentemente possibile dimostrare pratiche di 800 anni fa.

Torniamo alla nostra cauzione: lo Statute definiva una lista di reati, distinguendo per quali di essi fosse concedibile la libertà dietro costituzione del bail e per quali invece non fosse concedibile. Permaneva ancora la potestà dello Sceriffo di determinare la misura della cauzione secondo la ponderazione di tutti i fattori che egli avrebbe potuto prendere in considerazione, ma comunque veniva espressamente statuito che il rilascio in attesa della celebrazione del giudizio era un vero e proprio diritto per il suddito.  Non un balzo in avanti, quindi, ma un bel passo sì.

Un balzo temporale dobbiamo però farlo noi ora, e proiettarci nel XVII secolo, e precisamente al 1628 sotto il regno di Carlo I. Siamo nel pieno dell'età dell'assolutismo: giusto per intenderci, è l'anno sul finire del quale don Abbondio incontra i bravi. In Ispagna Filippo III è morto da poco, lasciando il regno al figlio Filippo IV e per esso al Conte-Duca di Olivares, mentre in Francia regnava Luigi XIII e per esso il Cardinale Duca di Richelieu.
Carlo I non è da meno dei suoi colleghi, quanto a concezione personalistica dello Stato, e i rapporti con il Parlamento e le istituzioni inglesi non sono certo agevolate dal suo essere in fondo scozzese (e sposato con una cattolica), per quanto il padre avesse raccolto la corona inglese unendola a quella scozzese già dal 1603. Purtroppo per Carlo, tutti i monarchi assoluti avevano un'enorme bisogno di soldi, e i cordoni della borsa in Inghilterra erano in mano al Parlamento che era molto più geloso delle proprie prerogative rispetto alle assemblee analoghe del resto d'Europa.
(continua)

venerdì 30 gennaio 2009

Lezioni italoamericane - la cauzione /1

Appassionati di cinema e semplici spettatori occasionali ricorderanno sicuramente la scena di North by Nortwest (Intrigo internazionale) in cui Cary Grant, completamente ubriaco per essere stato costretto a scolarsi una bottiglia di Bourbon, viene arrestato dalla polizia e telefona alla madre mettendo in scena una spassosa conversazione. Verso la fine (al minuto 1:25 del video linkato) Grant pronuncia la fatidica frase: You get my lawyer right away and come and bail me out.
E' questo solo uno delle migliaia di esempi con i quali in Italia ci siamo avvicinati all'istituto del rilascio su cauzione, talmente tipico del diritto anglo-americano che non solo qualunque cittadino di laggiù lo conosce, ma (e ciò emerge chiaramente anche dallo stralcio di conversazione sopra riportata) lo esercita come un vero e proprio diritto.
Credo sia noto anche al cittadino medio che, se si viene arrestati in Italia, ci si rivolge all'avvocato sperando che riesca ad inventarsi qualcosa per essere tirati fuori; ma non c'è proprio verso di metter mano al portafoglio e uscire. Negli USA, e in generale nei paesi di Common law, le cose funzionano al contrario. A prima vista potrebbe sembrare un'indegna sperequazione tra persone abbienti e disagiate, ma sarebbe un'interpretazione semplicistica: vediamo perché.

L'istituto della cauzione nel diritto inglese è antichissimo, e per comprenderne la nascita dobbiamo risalire fino alle origini del sistema di Common law.
La conquista dell'Inghilterra da parte dei Normanni, che ebbe luogo nel 1066, non comportò il rovesciamento del sofisticato sistema amministrativo anglo-sassone, basato su di un sistema di signorie locali che avevano il proprio fulcro nelle contee (termine generico italiano che traduce, sia pure approssivamente, i concetti, peraltrro tra loro non del tutto coincidenti, di shire, county e earldom, e che può corrispondere a una nostra provincia).
Le contee (che di regola coincidevano con gli shires ma potevano talora comprenderne più d'uno) erano rette da un signorotto (Count o Earl) e ciascuno shire amministrato da un ufficiale detto shire reeve o sheriff, che aveva anche il compito di amministrare la giustizia in nome del signore locale, secondo le usanze locali.
Ciascun suddito era pertanto sottoposto al potere del signore e dei suoi ufficiali, primo tra tutti lo sceriffo, che poteva eseritare il proprio potere di fatto nella maniera più arbitraria.
Ne conseguiva che un suddito poteva essere sottoposto a qualunque vessazione, stante il potere dei signori e dei loro emissari di imprigionare chichessia (per crimini o per debiti) e con tale strumento impadronirsi di beni e utilità (in pratica arrivando al sequestro di persona); e ciò del tutto legittimamente, dato che tale potere perteneva, almeno formalmente, ai signori in questione.

Senza arrivare a tali distorsioni, in ogni caso anche la pur semplice disparità di comportamenti tra una signoria e l'altra era in sé inaccettabile, dal punto di vista della Corona. Ciò in quanto tali atti comportavano una "grave turbativa della pace del regno", della quale il Re era custode supremo (The king is the fountain of justice, and the supreme conservator of the peace of the realm. Egli pertanto, poteva avocare a sé (o più propriamente alla propria Court of King's Bench qualunque giudizio. Il mezzo tecnico per fare ciò era l'emissione di un ordine scritto (detto brevis in latino e writ in inglese), con il quale si ordinava al signore locale di condurre davanti al King's Bench il prigioniero perché fosse giudicato.

Con il tempo i writ, originariamente in forma libera, furono standardizzati, assumendo una forma per ciascun possibile rimedio dell'ordinamento finché, con le Provisions of Oxford del 1258, vennero "congelati" i possibili tipi di writ (che divennero quindi degli "stamponi") e conseguentemente le possibili azioni esperibili.
Nel XIII secolo quindi si stabilizzò la formula con la quale il Re, chiamando avanti a sé i priglionieri, li sottraeva al giudizio delle signorie locali:
Præcipimus tibi quod corpus Walteri Earl militis in prisona nostra sub custodia tua detentum, ut dicitur, una cum causa detentionis suæ, quocumque nomine praedictus Walterus censeatur in eadem, Habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum ea quae curia nostra de eo ad tunc et ibidem ordinare constingant in hac parte, et haec nullatenus omittas periculo incumbendo: et habeas ibi hoc breve
E' questo il writ of Habeas corpus [ad subjiciendum]; la forma più comune del writ, che poteva anche avere sfumature diverse quali: habeas corpus ad respondenum, ad testicficandum, ad satisfaciendum, ad prosquendum, and ad faciendum et recipiendum, ad deliberandum at recipiendum.

(continua)

 

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