martedì 10 settembre 2013

Relativismi etici

«Macche' organo giurisdizionale. Siamo senatori eletti. Siamo un organo politico e non giurisdizionale» Felice Casson, 9/9/2013
«Il senatore CASSON (PD) evidenzia le differenze, rispetto al giudizio pronunciato dalla Giunta nella scorsa legislatura; ciò giustifica un approfondimento che, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, compete alla Giunta e non può essere compresso per una questione di schieramenti politiciFelice Casson, 1/7/2009

«Non è la giunta che può sollevare dubbi da porre davanti alla Consulta. Noi fungiamo da pre-istruttoria, sarà l'aula a decidere. E il Pdl può appellarsi alla Corte costituzionale solo davanti a un'autorità giurisdizionale». Giuseppe Cucca, capogruppo PD nella Giunta per le immunità, 9/9/2013
«Se le "vie normali di accesso" alla Corte richiedono l’esistenza di un giudice remittente, in via incidentale rispetto ad un giudizio, la Giunta o l’Assemblea del Senato, in sede di verifica dei poteri, non può che svolgere questa funzione, pena il diniego di ogni possibilità di portare la doglianza dinanzi al Giudice delle leggi.» Vidmer Mercatali, relatore PD nella Giunta per le immunità, 1/7/2009


5 commenti:

.mau. ha detto...

è la differenza tra teoria (luglio) e pratica.

Anonimo ha detto...

Tu invece cosa ne pensi?
D'altronde la giunta per le elezioni potrebbe comunque fare un rinvio alla Corte Costituzionale: sarà quest'ultima a decidere sulla natura giurisdizionale o meno della giunta. O sbaglio?

In ogni caso, sulla natura non sanzionatoria della norma si era già espressa la Corte Costituzionale con la sent. 118/1994.

http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0118s-94.html

Patrick

m.fisk ha detto...

mi spiace ma quella sentenza, citata da quell'azzimato sedicente giurista sul Fatto Quotidiano, dice altro. Dice che scopo della legge oggetto di vaglio costituzionale era quello di "di assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente interessi dell'intera collettività, connessi a valori costituzionali di primario rilievo" (nello specifico, reati di associazione mafiosa e di terrorismo), e che "Alla luce della ratio della normativa come sopra individuata, non appare, invero, affatto irragionevole che questa operi con effetto immediato anche in danno di chi sia stato legittimamente eletto prima della sua entrata in vigore". Qui invece siamo in un campo del tutto diverso, in quanto la ratio manca.

Anonimo ha detto...

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Sentenza-del-Consiglio-di-Stato-n.695-del-6-febbraio-20131.pdf

Qui la sentenza del Consiglio di Stato del 2013, che fa applicazione della Legge Severino, citando la sentenza 118/1994.

No non ho letto l'articolo dell'azzimato sedicente giurista sul Fatto Quotidiano, ma quello di Alessandro Pace su Repubblica.

Patrick

m.fisk ha detto...

ussignùr, ancor peggio. Quella era un'elezione regionale, e i consiglieri regionali non godono delle garanzie costituzionali riservate ai parlamentari.

 

legalese
Il contenuto di questo sito è rilasciato con la seguente licenza:
- ognuno può farne quel che gli pare
- l'eventuale citazione del nome dell'autore e/o del blog è lasciata alla buona educazione di ciascuno