martedì 19 ottobre 2010

Combattere lo spam in qualunque forma!

Onorevole Autorità
Garante per la protezione
dei dati personali

Reclamo ex art. 141 lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali
Onorevole Autorità,
ai sensi dell'art. 141 lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali Vi rappresento quanto segue.
In data 15 ottobre 2010, alle ore 19:58, sono stato disturbato nella mia tranquillità domestica in quanto ho ricevuto sul telefono fisso, al numero 02/********, una comunicazione registrata proveniente da un apparecchio automatico senza intervento di operatore che pubblicizzava l'apertura straordinaria dello "Spaccio di fabbrica Z****" di Milano.  Nel messaggio in questione non veniva precisato se il medesimo provenisse direttamente dalla Società V***** Z***** S.p.A. (apparentemente titolare dei marchi in questione), da terzi rivenditori o da altri soggetti quali agenzie di pubblicità e simili.
Non ho mai prestato alcun consenso alla ricezione di messaggi automatizzati senza intervento di operatore, né alla Società V***** Z****** S.p.A. né, a quanto mi consta, ad alcun altro operatore pubblicitario o commerciale: ritengo pertanto che quanto accaduto configuri una violazione dell'art. 130 c.1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in relazione a ciò sporgo formale reclamo a codesta Onorevole Autorità Garante, autorizzando fin d'ora, ove riteniate di dar seguito al procedimento, il controllo del traffico telefonico avvenuto sulla mia utenza nella predetta data, anche al fine di meglio individuare l'effettivo soggetto mittente del messaggio automatizzato.
Per la ricezione di eventuali comunicazioni inerenti l'eventuale prosieguo del reclamo eleggo domicilio presso la mia abitazione in(omissis).
Con ossequio, m.Fisk

Note
Ai sensi dell'art. 130 Codice Privacy,
«1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.»
L'art. 167 Codice Privacy dispone che:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.»

2 commenti:

Thumper ha detto...

Mitico!

Ti copioincollo alla prima occasione.

Andrea Segato ha detto...

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legalese
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