In quell'occasione avevo scritto:
La possibilità che mi sembra più concreta (e che certo sarà smentita quando leggeremo le motivazioni, ma lasciatemi fantasticare un po') è che il giudice abbia riconosciuto che anche applicando pedissequamente la normativa sulla privacy, comunque non è detto che il reato sarebbe stato impedito..
Le motivazioni della sentenza sono state ora pubblicate, e nel passo fondamentale per l'assoluzione degli imputati (dal reato di diffamazione) il Giudice scrive proprio:
Ed infatti, pur ammettendo per ipotesi che esista un potere giuridico derivante dalla normativa sulla privacy che costituisca l’obbligo giuridico fondante la posizione di garanzia, non vi è chi non veda che tale potere, anche se correttamente utilizzato, certamente non avrebbe potuto "impedire l’evento" diffamatorio.
La sentenza è lunga e merita d'essere approfondita con la dovuta calma (che in questo periodo purtroppo non ho: mi fanno lavorare!), ma questa notarella volevo proprio buttarla giù di getto.
2 commenti:
buona fortuna ... sono più di cento pagine
dopo ce la riassumi :D
Visto che citi, cito anch'io :D
Dal mio commento precedente sull'argomento: "La legge sul trattamento dei dati personali è fatta male e secondo me questa sentenza farà scoppiare il bubbone."
Dalle motivazioni: "In ogni caso questo giudice, come chiunque altro, rimane in attesa di una 'buona legge' sull'argomento in questione".
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