venerdì 3 luglio 2009

Libertà di blogging /2

Alessandro (mi piace credere che sia Alessandro Gilioli, dato anche il tono professionale e la ricchezza di argomentazioni) ha commentato il mio precedente post.
Dato che si tratta di argomentazioni che meritano una risposta articolata, riporto qui per motivi di spazio sia il commento sia le mie considerazioni.
L'obiezione da lei è riportata è già stata oggetto di un dibattito tra giuristi. Le riporto in merito il parere di Scorza:

Mi piacerebbe credere che tale interpretazione sia corretta e mi auguro che, in futuro, essa si affermi come tale ma, allo stato l'interpretazione sistematica (si applica solo ai siti registrati perché è stata inserita nella legge sulla stampa) non è sufficiente a superare le conclusioni cui si perviene attraverso un'interpretazione letterale e seguendo la ratio legis.
Qui di seguito alcune ragioni:
(a) Repubblica.it, corriere.it e le altre testate telematiche registrate sono già oggi tenute all'obbligo di registrazione. Le disposizioni appena introdotte, quindi, per loro risulterebbero inutili.
(b) non c'è nessuna disposizione di carattere generale nella legge sulla stampa che circoscriva l'ambito di applicazione di tutte le disposizioni in essa contenute alle sole testate registrate ergo, benché collocata nell'ambito di tale legge, la nuova disposizione vive di vita autonoma e può essere applicata autonomamente per esigere la rettifica dal responsabile di qualsiasi sito informatico
(c) tutti gli emendamenti all'art. 15 del ddl intercettazioni erano finalizzati proprio a contenere il novero dei soggetti destinatari dell'obbligo di rettifica con la conseguenza che, evidentemente, lo stesso legislatore ritiene la formulazione di cui al maxi emendamento suscettibile di applicazione verso tutti i responsabili di siti informatici
(d) allo stato, non è affatto sancito che un blog non sia soggetto a registrazione (cfr. vicenda ruta condannato per stampa clandestina) ed il pasticciaccio realizzato con la legge di riforma dell'editoria 62/01 e, quindi, anche a seguire l'interpretazione da lei proposta sussiste il forte rischio che il blogger che si rifiuti di rettificare si veda contestare la mancata rettifica in uno con la stampa clandestina...
Non mi sembra facilissimo sostenere che il responsabile delle trasmissioni informatiche o telematiche - ovvero il soggetto dal quale può essere pretesa l'esecuzione dell'obbligo di rettifica - sia solo il direttore responsabile di una testata on-line.

All'indomani dell'entrata in vigore della norma la rettifica quindi può essere richiesta a blogger e gestori di piattaforme...

egregio signor Gilioli,
apprezzo la sua precisazione e l'attenzione concessami ma, nel merito, non posso concordare sulle conclusioni assunte.
Per chiarezza espositiva parto dal rilievo di cui alla lettera B), riguardo al quale debbo osservare che l'avv. Scorza parte dalla coda anziché dalla testa. Egli infatti esprime il concetto che non vi sia alcuna norma della legge sulla stampa che circoscriva l'ambito di applicazione alle testate registrate; ma l'art. 1 della legge sulla stampa, espressamente circoscrive l'applicabilità della legge ad un ambito ancor più ristretto di questo: vale a dire alle sole "riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione", concetto nel quale i "siti internet" non rientrano in alcun modo. E' la L. 62/2001 che ha esteso l'ambito di applicazione della Legge sulla stampa al "prodotto editoriale"; e tale estensione, come chiarisce la Suprema Corte, non è suscettibile di interpretazione analogica.
L'avv. Scorza tenta pertanto (è il punto A) un approccio sistematico, affermando che la modifica non avrebbe senso per siti quali Repubblica.it, dacché i medesimi sono già soggetti agli obblighi di registrazione; e ciò è vero, certo: ma ciò non toglie che la L. 62/2001 nulla abbia affermato in tema di rettifica; e dato che le norme sulla rettifica sono rette dalla L. 47/1948, che espressamente limita l'ambito di applicazione alla "stampa", ne consegue che, sempre da un punto di vista sistematico, legittimamente si sarebbe potuto affermare che la rettifica oggi non sia applicabile a "prodotti editoriali" pubblicati su internet.
La modifica introducenda tramite il DDL colmerebbe tale lacuna (e quindi avrebbe un suo autonomo valore dal punto di vista sistematico, tale da affermare che si tratterebbe di una norma valida ed efficace anche se limitata al mondo delle testate registrate), e in più offre un quadro normativo certo per i tempi di pubblicazione della rettifica, che altrimenti resterebbero arbitrari (ritengo infatti assai dubbio che un "sito internet" possa essere assimilato a un "quotidiano" per il solo fatto di essere in rete tutti i giorni; e pertanto il tema dei tempi di pubblicazione resta, oggi, vago).
Quanto alla lettera C), il fatto che in sede di discussione legislativa vengano respinti degli emendamenti fa parte del normale gioco politico, e Lei sa benissimo che in queste vicende spesso l'approvazione dell'emendamento ha un valore puramente mediatico, potendo essere sfruttato per affermare l'esistnza di un dissapore nella maggioranza. In ogni caso, l'utilizzo a fini ermeneutici dei lavori preparatori è evento assai raro, e utilizzato solo su temi nei quali la lettera della legge non offre sufficienti elementi per decidere la controversia.
Mi lasci inoltre osservare che qualora il legislatore avesse effettivamente voluto imporre l'obbligo di rettifica a qualunque utente della rete avrebbe dovuto modificare il primo capoverso dell'art. 8, che impone l'obbligo di rettifica a "Il direttore o, comunque, il responsabile" (laddove l'espressione "responsabile" deve essere coordinata con il disposto dell'art. 3 u.c.): in assenza di tale modifica, nulla legittima ad estendere l'ambito di applicazione dell'art. 8. 
Quanto al punto D, è lo stesso avv. Scorza ad aver affermato che la sentenza del Tribunale di Modica è profondamente sbagliata; e la Sentenza di Cassazione richiamata nel mio post (posteriore alla sentenza modicana) offre un eccellente conferma dell'interpretazione a suo tempo fornita dall'avv. Scorza.

Con tutto ciò, lo ripeto esplicitandolo, non voglio assolutamente dire che la legge sulle intercettazioni sia buona o anche solo esprimere un giudizio di neutralità sulla medesima: e anzi esprimo la più piena contrarietà rispetto ai contenuti del DDL, sia sulla parte prettamente procedurale, che limita l'utilizzo delle intercettazioni per l'individuazione di reati e dei relativi colpevoli, sia su quella che limita fortemente il diritto di cronaca.
Ciò non toglie che, a mio giudizio, il ventilare in capo al mondo dei blogger un pericolo di bavaglio che a mio parere non ha ragione di essere individuato, sia controproducente: credo sarebbe stato infinitamente meglio che da parte del mondo della stampa (mondo nei confronti del quale i blogger in media sono molto critici, ma del quale ciononostante rinconoscono l'indispensabilità) si fosse cercata l'adesione alla propria protesta da parte del mondo della rete, amplificando e diffondendo le giuste rivendicazioni contro una legge iniqua.

aggiornamento continua qui

3 commenti:

Giacomo Cariello ha detto...

Le leggi attualmente in vigore su queste tematiche sono dei vecchi arnesi e i giudici sono costretti a gestire problemi nuovi con strumenti vecchi. Da questo e da una diffusa impreparazione derivano sentenze che a priori nessuno di noi avrebbe ritenuto possibili (perchè spesso sono concettualmente errate).

Nonostante tu abbia probabilmente ragione in linea di principio sull'interpretazione della legge, devi tenere presente che chiunque si addentri in questo campo minato non potrà tenersi a distanza di sicurezza solo per il fatto di avere ragione.

Penso che questo motivo, soprattutto, metta tutti in allarme quando i legislatori decidono di andare ad aprire la latta di vermi.

Guido Scorza ha detto...

Caro Mfisk,
francamente non amo dibattiti e confronti con soggetti "incappucciati" ma, in questo caso, credo di non avere altra alternativa se non quella di "abbassarmi" a questo livello di confronto.
Il tono polemico, offensivo ed a tratti aggressivo della chiosa del tuo primo post così come di una serie di passaggi del tuo secondo, rivelano un astio ed un antagonismo "personali" che non hanno ragion d'essere e che, soprattutto, non possono coinvolgere la Rete.
Rispetto - e l'ho fatto sin da quando ho denunziato, per primo, i rischi connessi alla norma introducenda - la tesi secondo la quale domani - cioé qualche anno dopo l'entrata in vigore della norma! - un Giudice potrebbe ritenere la stessa non applicabile ad un blog o a qualsiasi altro "sito informatico" ma, a prescindere da ogni altra considerazione giuriidca, il punto è che da qui ad allora la libertà di manifestazione del pensiero di decine di migliaia di cittadini potrebbe rimanere triturata in una disposizione scritta nella migliore delle ipotesi da un ignorante (in senso tecnico e con riferimento all'italiano ed al diritto) e nella peggiore da un aspirante liberticida che siede indegnamente nel nostro Parlamento.
Se vuoi - o forse devi - sostenere tale scenario, non ho ragioni di impedirtelo così come non ne ho se criticare sistematicamente il mio pensiero quasi fossimo l'uno contro l'altro per te è più importante che partecipare al dibattito costruttivo che si sta cercando di aprire in Rete e fuori dalla Rete su questo tema.
Quanto alle "repliche" in punto di diritto alle mie prime osservazioni a caldo a chi - in termini assai più puntuali dei tuoi ha originariamente sostenuto la tua tesi - francamente non condivido nessuna delle tue considerazioni.
Forse, a proposito dell'art. 1 della legge sulla stampa, davvero,"non ne sai abbastanza" (non c'è polemica ma una semplice costatazione). Le definizioni sono cosa ben diversa da una norma volta a circoscrivere l'ambito di applicazione di una legge!
Quanto al resto...credo sia sufficiente rilevare che proprio il fatto che il Tribunale di Modica abbia condannato un blogger proponendo un'interpretazione errata ed imprevedibile della disciplina vigente costituisce la miglior conferma di quanto sia importante evitare che nell'ordinamento entrino disposizioni ambigue e mal scritte come quella di cui discutiamo.
Ti ringrazio per lo spazio e l'attenzione ma ti segnalo sin d'ora che non darò seguito al dibattito sul tuo blog se non dopo aver conosciuto la tua identità ed i rapporti che eventualmente dovessero legarti all'art. 15 del DDL o, piuttosto, contrapporti a me.
Un cordiale saluto e grazie ancora per aver alimentato un dibattito che se correttamente gestito può solo contribuire a rendere migliore la Rete.

m.fisk ha detto...

Caro Guido,
sono rimasto semplicemente sbalordito leggendo il tuo commento.
Che l'esposizione di un punto di vista diverso da quello da te espresso, in termini asciutti e strettamente tecnici, possa essere visto come un "confronto polemico, offensivo e a tratti aggressivo", è fuor di ogni logica.
Se nell'ultima frase del primo mio post posso aver lanciato una provocazione (che è cosa ben diversa da un'aggressione), nell'insieme credo che il mio sia stato un contributo al dibattito senza alcuno spunto di livore personale, e tantomeno di "astio" o "antagonismo" (a che titolo, poi? Mah!).
Tieni conto che, fra l'altro, una cosa che ci accumuna è che siamo entrambi perfettamente d'accordo a considerare questa una legge profondamente ingiusta.
Non prendo neppure in considerazione quel "o forse devi sostenere uno scenario": affermazione apodittica e questa sì, consentimi, offensiva. Io non ti ho accusato di essere al soldo di alcuno, bensì semplicemente di aver espresso un parere che non condivido: tu, invece, presupponi una sudditanza a qualche potere occulto che mi offende e offende i miei abituali lettori.
Io, lo ribadisco, non ho alcun livore personale né nei confronti tuoi né nei confronti di Alessandro: che, entrambi, leggo abitualmente e apprezzo.
Ma ciò non significa che io abbia rinunciato a ragionare con la mia testa e che debba accogliere acriticamente qualunque analisi, anche quando la ritengo sbagliata.
Sappiamo bene entrambi che il diritto non è una scienza esatta; e sappiamo pure che alle volte, anche quando siamo convinti di aver perfettamente ragione, possiamo soccombere, inaspettatamente.
Credo che il legale debba affermare le proprie posizioni all'esterno, ma in cuor suo mantenere una buona dose di umiltà e ascoltare -e se del caso tesaurizzare- anche quanto viene dalla controparte.
Non è questa la sede per continuare la discussione tecnica, che se credi potremo proseguire in mail.
Tengo però a precisare che la mia contrarietà al DDL si può evincere da tutto quello che ho scritto in quest'anno appena trascorso, che è qui a testimoniare del mio pensiero: e che non sto difendendo l'art. 15 del DDL, ma semplicemente affermando che secondo il mio modo di leggere la norma le conseguenze non saranno quelle da te prognosticate.
Quanto al mio nome e cognome, si tratta di un'informazione che non ho alcun problema a fornire, a te e a chiunque altro, dietro semplice richiesta: e difatti ti invierò in mail privata copia di questo commento, firmato. La scelta di non rendere pubblico all'universo mondo il proprio nome è ben altra cosa rispetto al rendersi anonimi o all'incappucciarsi.

 

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