domenica 17 maggio 2009

Privacy e notizie: che cosa ne pensate?

C'è un post di Gilioli, che ha lo stesso titolo di questo mio, nel quale il giornalista dell'Espresso si chiede, a mio parere giustamente, se sia "notiziabile" un'eventuale testimonianza di incontri del PresConsMin con donne maggiorenni e consenzienti.
La domanda è tutt'altro che peregrina: infatti il caso di Noemi Letizia è assurto agli onori delle cronache perchè tra le varie ipotesi che si sono fatte vi è anche la possibilità che il premier avesse commesso atti sessuali o di libidine con una minorenne; il che sarebbe un fatto grave (e rammentavo che costituisse anzi reato; ma rileggendo il codice penale mi sembra proprio che ciò non sia vero).
Ma pur ammettendo (e anzi, in fondo in fondo ritenendolo probabile) che Silvio Berlusconi non abbia toccato la signorima Noemi Letizia, ciononostante credo che l'opinione pubblica il diritto di essere informata ce l'abbia: sia in quanto abbiamo almeno un Ministro della Repubblica che sembra abbia conquistato il posto grazie a favori di genere prvato (e ciò, se provato, costituirebbe un vulnus al sistema democratico a prescindere dalla competenza o meno del ministro stesso), sia in quanto la stessa Noemi, probabilmente caduta in una trappola, sospinta dalla sua stessa ingenuità e da un giornalista che sapeva il proprio mestiere, si è lasciata sfuggire l'ambizione ad un seggio alla Camera: ambizione ancor più grave in un sistema elettorale come il nostro, nel quale la scelta dei rappresentanti non compete agli elettori bensì ai partiti.

Ciò detto, torniamo alla domanda di Gilioli: se il PresConsMin andasse a letto con una donna maggiorenne e consenziente, questi sarebbero fatti loro o anche nostri?
Riporto la risposta che ho lasciato nei suoi commenti, dato che l'argomento mi sembra di interesse generale.
Se un politico (sposato o meno) frequenta altre donne (sposate o meno) sono, in linea di massima, fatti suoi e della sua signora.
Se però lo stesso politico organizza i Family day e si pone quale paladino della famiglia tradizionale e contro le relazioni “irregolari”, allora credo sia dovere degli organi di informazione quello di informare.
Per fare un esempio uguale e contrario, immaginiamo un politico il quale, da imprenditore, tenga un atteggiamento di contrasto al sindacato, ma formalmente entro il limite della legalità: credo che se questi fosse di destra, la stampa potrebbe e forse dovrebbe ignorarlo; ma se fosse di sinistra sarebbe doveroso darne notizia.

Voi che ne pensate?

Reclamo (ma guarda un po' che mi tocca a fa')

Spettabile
Servizio clienti TIM
C/O Centro Servizi Datel
fax 800 600 199

Reclamo - Utenza 339/xxxxxxx

Egregi Signori,
in data 17 maggio 2009 ho ricevuto sul mio terminale un messaggio che mi informava dell'avvenuto rinnovo dell'opzione MAXXI ALICE 100.
Irritato, ho immediatamente chiamato il servizio clienti 119 che -con mio grande stupore- mi ha informato che la mia utenza risultava abbonata a datto servizio dallo scorso 25 gennaio. L'operatrice mi ha altresì informato del fatto che nella stessa data, anzi esattamente due minuti dopo l'attivazione dell'opzione, l'utenza era stata bloccata, e successivamente riattivata a valere su nuova SIM.
Tale informazione mi ha consentito di ricostruire la vicenda: il 25 gennaio scorso infatti il mio terminale telefonico è stato rubato ed il ladro ha evidentemente attivato l'opzione MAXXI ALICE 100, subito prima che io operassi il blocco dell'utenza mediante chiamata da telefono fisso.
Rammento bene che in occasione del blocco avevo chiesto esplicitamente all'operatore di servizio se, nel periodo in cui il mio telefono era stato attivo nelle mani del trafugatore, questi avesse generato traffico consumando credito; l'operatore mi aveva risposto che l'informazione non era in quel momento disponibile e mi aveva suggerito di consultare, dopo la riattivazione, il riepilogo dei consumi disponibile via internet.
Pertanto, né sono stato informato dall'operatore dell'attivazione dell'opzione, malgrado la stessa fosse stata attivata solo DUE minuti prima la mia richiesta di blocco, né ho potuto appurarlo tramite il riepilogo del traffico dal quale, come ho ancor oggi verificato, non appare il credito scalato per l'attivazione (o il rinnovo) dell'opzione.
Né infine, fino ad oggi, sono mai stato informato tramite SMS dell'avvenuta sottrazione di danaro dal mio conto ricaricabile: circostanza della quale sono assolutamente certo in quanto leggo scrupolosamente ogni messaggio di servizio proprio al fine di evitare che, come già avvenuto in passato, mi siano addebitati importo o attivate offerte da me non richieste.
Il recente rinnovo è quindi il quinto pagamento che eseguo per un'opzione che non solo non ho mai attivato, ma neppure ho utilizzato, dal momento che il mio terminale non ha mai generato neppure un byte di traffico dati; e tutto ciò, mi ripeto, senza che a tutt'oggi mi sia pervenuta la sia pur minima informazione al riguardo, né che l'estratto conto consultabile su internet abbia mai riportato l'ammontare degli importi scalati, né che mi sia stato inviato alcun SMS di avvertimento né, infine, che il Vostro Servizio Clienti mi abbia chiamato per approfondire la curiosa circostanza -certo rilevata dai vostri sistemi di CRM- di un'utente che sottoscrive un oneroso abbonamento per usufruire di un traffico dati che non è poi stato mai utilizzato, neppure per isbaglio.

A seguito del colloquio telefonico odierno l'operatrice di servizio ha proceduto alla disattivazione del rinnovo automatico dell'opzione, informandomi del fatto che il riaccredito degli importi relativi sia al corrente mese, che non ho alcuna intenzione di sfruttare, sia ai mesi precedenti, non richiesti né utilizzati, avrebbe dovuto avvenire tramite richiesta scritta a codesto Centro Servizi.
Vi invito pertanto a riaccreditare sulla mia utenza l'importo corrispondente ai cinque utilizzi dell'opzione MAXXI ALICE 100 (pari, salvo errore o variazioni tariffarie nel tempo succedutesi, a €100,-).
In attesa di Vostra cortese conferma mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

aggiornamento
In sole 24 ore TIM mi ha restituito i soldini che mi erano stati scalati. Mi sembra doveroso darne atto, anche per l'efficienza.

A' Anna, che tte serve? (aggiornato)

But she (Noemi’s mother, Anna Palumbo) also said she hoped that Mr Berlusconi could “do for my daughter what he did not manage to do for me” — implying that she had known him in the 1980s, when Mr Berlusconi was building his television empire.
The Times online

Aggiornamento
The above report originally quoted Anna Palumbo, the mother of Noemi Letizia, saying that she hoped Silvio Berlusconi could do for her daughter what he did not manage to do for her, implying that she had known Mr. Berlusconi in the 1980s during her early TV career. This quote was, in fact, given to an Italian journalist and was mistranslated in our report. Ms. Palumbo was not referring to Mr. Berlusconi when she said "il Signore", but to "The Lord", meaning God. There was, therefore, no implication that she knew Mr. Berlusconi in the 1980s. We apologise for any embarrassment caused.

Brrrrrrr!!

What would happen to our economy if nobody were around to fix security holes in Windows and IE??!!
By James Kwak

Lezioni italo-americane - la bancarotta /10

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

Siamo finalmnte arrivati a parlare della nuova procedura di Concordato preventivo (avevamo parlato qui di come funzionasse fino al 2006: lo rammento giusto per un ripasso, forse necessario).
Come vi avevo detto, con le riforme del 2006-2008 è cambiato tutto, e la nuova procedura è molto simile al Chapter 11 USA, tanto che si inserisce un po' a fatica nell'insieme del sistema italiano. Ricorderete anche che con la riforma era cambiato il Fallimento, nel senso che era stato tolto un po' di potere ai magistrati in favore dei creditori, ed era stata data una maggiore attenzione alla salvaguardia dei complessi aziendali; ma in fondo sono inezie rispetto a quello che vedremo ora.
Si può dire che della vecchia disciplina il Concordato preentivo mantenga solo il nome; e forse sarebbe valsa la pena di modificare anche quello adottando il termine Ristrutturazione, che del resto è la miglior traduzione dell'inglese Reorganization: parola che altro non è se non il titolo del famigerato Chapter 11. Certo il legislatore non ha proprio copiato paro paro la disciplina americana: ci sono ad esempio forti echi della riforma tedesca e vi sono istituti -primo fra tutti il DIP Financing- che non sono stati importati; ma insomma l'influenza è molto forte.

Il presupposto per l'ammissione al Concordato preventivo è lo "Stato di crisi": che è una cosa ben diversa dallo "Stato di insolvenza" richiesto per la dichiarazione di Fallimento e anche per il "vecchio" concordato preventivo. Stato di crisi può voler dire ad esempio che un'impresa ha ancora un patrimonio netto positivo (cioè più beni che debiti) ma non ce la fa a pagare i creditori: ad esempio perché i creditori devono essere pagati subito, mentre i beni (o una loro parte significativa) non sono smobilizzabili senza interrompere l'attività o senza perderci troppo. Oppure l'impresa ha bisogno di trasformarsi completamente, dato che fa un prodotto non più vendibile (pensate, ad esempio, ai laboratori di sviluppo di pellicola fotografica, che in pochi anni sono letteralmente spariti o si sono dovuti convertire alla stampa digitale): ma per farlo ci vogliono soldi che può essere impossibile trovare se i debiti sono già elevati.
Dunque, l'imprenditore in "Stato di Crisi" può presentare una domanda che può prevedere:
    a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
    b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
    c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
    d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Che significa in pratica tutto ciò? In parole semplici, la proposta può prevedere qualunque tipo di soluzione per la soddisfazione dei creditori: questi possono essere pagati in percentuale mediante denaro, o mediante la cessione dei beni o anche mediante azioni o obbligazioni loro offerte. La lettera b) ci dice che l'imprenditore può proporre di vendere tutto a un terzo soggetto, detto Assuntore, il quale poi pagherà i creditori, sempre in percentuale. La lettera c) diche che possono essere formate (sempre dell'imprenditore che redige la domanda!) classi di creditori omogenei per posizione giuridica o interessi (es.: una classe può essere quella dei dipendenti, un'altra quella dei fornitori...); e alle diverse classi possono essere offerti diversi trattamenti (lett. d).
Notate che è del tutto sparito il requisito della meritevolezza, e non vi sono più percentuali minime da offrire, neppur ai creditori privilegiati. Si può ben dire, insomma, che l'offerta può essere fatta come meglio si crede.
Il Tribunale, dal canto suo, esegue un controllo che possiamo dire meramente formale e, se tutto è in regola, dichiara aperta la procedura, nomina il commissario giudiziale e convoca l'Adunanza dei creditori.
Il Commissario giudiziale fa tutti i controlli per redigere la sua relazione (e se rileva che l'imprenditore ha nascosto qualcosa o imbrogliato le carte può segnalarlo al Tribunale che, d'ufficio, può dichiarare il fallimento), che presenterà all'Adunanza.
Qui i creditori votano, e la proposta si intende approvata se raccoglie l'assenso della maggioranza dei crediti (non più delle teste, quindi) e, se vi sono più classi, l'assenso (a maggioranza) della maggioranza delle classi.
Viene poi convocata l'udienza per l'omologazione del concordato, nella quale i creditori possono esporre eventuali reclami. In particolare può presentarsi un creditore che appartenga a una classe dissenziente, il quale contesti la convenienza della proposta: in tal caso "il Tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili".
Se il concordato viene omologato, esso è obbligatorio per tutti i creditori, consenzienti o dissenzienti; se non viene omologato, tuttavia, non vi è più l'automatismo del Fallimento.

Queste le linee generali. Possiamo dire che con la nuova disciplina l'imprenditore può quindi proporre qualunque cosa, purché ragionevole e onesta (infatti se il commissario giudiziale "accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode" deve riferire al tribunale che può dichiarare il fallimento).
Sta ai creditori, e solo a loro, stabilire le la proposta sia anche conveniente, e se del caso dare la loro approvazione. Il Tribunale, se non c'è la frode, non ha più alcun potere in tal senso. E se la maggioranza dei creditori (o meglio, i creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti) dicono di sì, anche se la proposta non fosse conveniente il tribunale deve omologare la procedura: può entrare nel merito solo nel caso dell'opposizione di un creditore che appartenga a una classe dissenziente.
In effetti i Tribunali non sono stati felicissimi di perdere tutto il controllo; e per quanto si vede in questi primi tempi di applicazione, ne hanno recuperato un po' estendendo il concetto di "frode": ma sono rimedi che si possono applicare in non molti casi.
In tutti gli altri, il controllo sulla procedura ce l'hanno solo i creditori: i quali sono lasciati, si può dire, da soli a prendere le proprie decisioni. Certo, i grandi creditori (che spesso sono poi le banche) avranno degli uffici legali o dei professionisti in grado di assisterli; ma questi non possono che basarsi sui dati del Commissario giudiziale, dato che non hanno accesso ai documenti dell'impresa e quindi non sanno se vi siano degli atti suscettibili di revocatoria.
E comunque i creditori hanno un'istintiva repulsione per il fallimento del loro debitore, vedendo in esso -forse non a torto- un'ottimo mezzo per perdere ogni possibilità di recuperare qualcosa in un lasso di tempo ragionevole: e pertanto, salvo casi sporadici, tendono sempre a votare a favore del Concordato.

Vedete inoltre che l'altra fondamentale differenza rispetto al passato è che mentre prima il Concordato preventivo, pur non comportando il fallimento, aveva comunque una natura liquidatoria, e quindi al suo termine l'impresa non esisteva più, qui invece le cose sono ben diverse. La proposta può prevedere, ad esempio, il pagamento da parte di un terzo che acquista l'azienda, oppure offrire azioni o obbligazioni ai creditori; il che significa che alla fine della procedura l'azienda è ancora lì, in grado di lavorare.

(continua)

venerdì 15 maggio 2009

Luna di miele

I più fedeli lettori sanno che per me l'altra faccia dello specchio, rispetto a Bordone, è Francesco Cundari: che non cito quanto vorrei in primo luogo pèerché questo non è un tumbler, e poi perché finirei per copincollare quasi tutti i suoi articoli; e questo sarebbe plagio.
Non posso tuttavia esimermi dal segnalare in questo articolo tre cose che mi sembrano molto significative (anche se sono a loro volta citazioni, da altri giornalisti). Due sono sulla crisi del PD, che malgrado la obiettiva difficoltà di Berlusconi in questi giorni non riesce a costruire una risposta degna di questo nome:
E pensare che tutto, ma proprio tutto, sembrerebbe congiurare a favore dell’opposizione [... ma] da questo ipotetico risveglio il Pd non sembra trarre beneficio. [...] Il motivo è semplice: “Il Pd non esiste. Ed esistere è condizione indispensabile per trarre vantaggio da qualcosa”

...se europee e amministrative saranno il bagno di sangue che si profila, credo che al congresso di ottobre non ci sarà una scissione, ma una frantumazione.

L'altra è un'osservazione di Giannini che si ricollega a qualcosa che avevo già ventilato recentemente:
Se dici che non fai interventi massicci perché hai dei vincoli di bilancio puoi apparire responsabile, se però nel frattempo il bilancio lo risani. Ma se poi il debito continua a salire, ti ritrovi con la crisi che morde il paese e senza nemmeno le risorse per rispondere alle emergenze, come nel caso del terremoto. Di qui le tensioni tra Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia
Se l'analisi di Giannini fosse vara, questo confermerebbe la mia impressione di una prossima necessaria intensificazione lotta all'evasione fiscale, come unico strumento per salvare il carrozzone sul quale il governo sta viaggiando.

Sassolini nella scarpa

C'è un post di Matteo Bordone (che fa seguito ad analogo pezzo del collega Luca Sofri), che ironizza sul fatto che Di Pietro prima abbia raccolto le firme per i referenda elettorali e poi abbia scelto di stare dalla parte del no.
Personalmente credo che chiunque abbia il diritto di ripensare le proprie scelte sbagliate: i fumatori, converrete, possono decidere di smettere di fumare, senza che qualcuno debba o possa accusarli di incongruenza morale; o no?
Non vogliamo scomodare Manzoni, notoriamente fuori moda, e che ci farebbe apparire inguaribilmente conservatori e passatisti: non in linea con la pulsione verso la modernità che informa di sé le nuove leve del centrosinistra; ma possiamo anche portare esempi più attuali se ragioniamo sul fatto che persino i frequentatori abituali di minorenni possono avere un momento di resipiscenza e decidere di tornare a giacersi con piacenti coetanee.

Che poi, tornando in argomento, Di Pietro sui referenda abbia ora scelto "bianco" solo perché Berlusconi ha scelto "nero", è un falso problema. Ciò che bisogna valutare, al momento dell'espressione della sovranità popolare, non è quali siano le motivazioni che muovono i fautori del "bianco" e quelli del "nero": ciò che conta è solo se "bianco" sia o meno più giusto di "nero".
Non succederà mai, ma il giorno in cui Vittorio Feltri e Mario Giordano dovessero presentare un referendum per abolire il finanziamento pubblico alla scuola privata, e Franceschini, D'Alema e Vendola dovessero schierarsi per il "NO"; quel giorno io andrei a votare per il "SI". Anche se ciò costituisse un plebiscito a favore di Feltri e Berlusconi: semplicemente perché credo che sia giusto abolire il finanziamento alla scuola privata, e non mi interessa chi sta da una parte e chi dall'altra.

Mi ha colpito, del post citato, un commento dello stesso autore: alla domanda Tu al referendum cosa voterai? Regali anche le prossime elezioni a Berlusconi?, egli risponde:
Me ne frego di Berlusconi e voto quello che mi sembra giusto. Se vincerà Berlusconi, vorrà dire che avrà avuto più voti. Io faccio il cittadino, non il politico.
In questa risposta è contenuta tutta l'essenza del berlusconismo, che ormai ha permeato di sé la società italiana a qualunque livello. La concezione della democrazia come un consiglio d'amministrazione o un'assemblea condominiale: dove chi ha il 51% comanda e gli altri fanno le belle statuine*.
Ecco, credo sia il caso di dire, pacatamente e serenamente, che la democrazia non è una società commerciale. Che i soci di minoranza (fuor di metafora: coloro che perdono le elezioni) hanno dei diritti che non discendono dalla rappresentanza politica in Parlamento, bensì dal fatto di essere uomini o cittadini; e in quanto cittadini hanno diritto di partecipare ai processi decisionali, tramite i propri rappresentanti.
Mi sono venuti i brividi quando a un certo punto si è parlato, nei mille dibattiti sul maggioritario, del diritto di tribuna da concedere ai partiti minori: un'immagine che mi evoca alla mente Ciccio Ingrassia sull'albero che urla al vento "Voglio una donnaaaaaaa!!!!".
Se il 10, il 20 o il 30% del corpo elettorale è escluso dalla partecipazione alla vita democratica, e può al più contare su uno scranno defilato dal quale lanciare qualche proclama pomposo, come un nonnino un po' suonato al quale si fa fare il brindisi a Natale, allora non siamo più in democrazia: siamo, mi ripeto, in un'assemblea societaria.
Mi piacerebbe chiedere, a questi campioni del bipartitismo, se sanno che nel Senato degli Stati Uniti, faro di luce e democrazia che illumina l'intero globo terracqueo, per far passare una legge è necessario il consenso di 60 senatori. Su 100. Non 50 su 100 o 60 su 120: 60 su 100.
Qui da noi, Segni e Guzzetta propongono una riforma per la quale chi prende il 30% dei voti potrebbe far ciò che vuole. Un bell'esempio di coerenza tra modello e sua trasposizione, non c'è che dire.

Visto che ci siamo, commentiamo anche questo post di Francesco Costa, variazione sul tema della frequentatissima e sempreverde fallacia ad hominem tu quoque: questa volta l'estensore se la piglia con Furio Colombo, che invita a disertare le urne, in quanto il medesimo nel 2005 aveva detto che fare propaganda per l'astensione era antidemocratico (erano i tempi dei famigerati referenda sulla legge 40).
Orbene, se una persona, si chiami Colombo, Piccione o Costa, oggi dice "verde" mentre ieri rebus sic stantibus aveva detto "rosso", è evidente che ha un problema di coerenza. Almeno una volta ha mentito; o perlomeno almeno una volta ha assunto un'opinione sbagliata.
Il fatto è che nessuno, sulla base di queste sole informazioni, può in alcun modo inferire se la posizione sbagliata (o falsa) sia "verde" oppure "rosso" (o anche entrambe, se non siamo di fronte a una scelta che ammette solo due possibilità).
Accusare Furio Colombo di incoerenza non porta un microgrammo di ragione né a coloro che propugnano la legittimità della propaganda astensionista né al loro avversari. Perché se vogliamo giudicare una scelta dalla dirittura morale di chi la propugna (e noi non lo vogliamo, perché è una sciocchezza, ma sviluppiamo comunque il ragionamento), allora sia la posizione astensionista che quella contraria sono state entrambe sostenute da un voltagabbana; e il fatto che tale voltagabbana oggi assuma una certa posizione non vuol dire che tale posizione sia perciostesso più o meno meritevole di quella che egli medesimo aveva assunto ieri.
Poi, per carità, nel dibattito politico ci stanno, queste forzature: è un po' il concetto di dolus bonus per il quale i pubblicitari possono anche dire che un detersivo lava più bianco del bianco: sono slogan, non risultati scientifici.
Ma questo ditino alzato, questo ergersi a censori morali, questo catonizzarsi, che sposta il problema della scelta referendaria dal merito dei quesiti ai meriti dei querenti, ecco: tutto ciò abbruttisce la vita democratica, e rende un cattivo servizio al paese e anche al mero buonsenso.

* Anzi, se vogliamo il referendum è anche peggio, dato che farebbe comandare con meno del 51%

giovedì 14 maggio 2009

Il senso della misura

Si sta perdendo, pian pianino.


martedì 12 maggio 2009

Anche i pubblicani piangono

C'è crisi per tutti.
E comunque nel bar che frequento, dove sono obbligati a tenere solo la Foster's, non bevo un goccio di birra neppure per isbaglio, dato che -almeno quella spinata- va proprio rivoltare le budella

Volete abrogare la legge porcata?

Qualcuno dei blogger più famosi, per cortesia, lo spieghi a Luca Sofri; e lui, che può, lo spieghi a Franceschini, che non lo ha ancora capito, tanto da aver reso la dichiarazione che ho messo come titolo.
Con i referenda elettorali non, ripeto NON, si abroga la legge porcata.
Al contrario, si esaltano quelle caratteristiche che la rendono porcata.
Abrogarla vorrebbe dire tornare indietro. I referenda la mandano avanti.
E andare avanti, se la direzione è il baratro, è una sciocchezza.

La faccia come qualcos'altro

C'è sempre stata gente che non ha mai saputo evitare di dimostrare la propria mancanza di un qualunque senso del dovere; e molti di costoro sono arrivati in posizioni di potere dove non hanno mancato di divenire ancor più arroganti e boriosi. Da ciò il concetto di casta, la deriva antipolitica, i referenda di Mariotto Segni, l'ascesa di Berlusconi e Lega, che dell'antipolitica si sono fatti campioni.
Ma non voglio annoiarvi con massimi sistemi. Solo spendere qualche riga su Lucio Stanca, che molti ricorderanno per essere stato l'ideatore del portale italia.it, macchina mangiasoldi che al confronto la Materia Rossa è solo il contenuto di una di quelle lampade maldimareggianti che tanto mi affascinavano quando avevo sei anni.
Questo signore è riuscito a farsi mettere a capo di uno dei progetti dichiarati più importanti per la sopravvivenza stessa del nostro povero Paese: l'Expo 2015. Un carrozzone che costerà molto più di Italia '90, servirà molto meno e lascerà più debiti, desolazione produttiva e cemento delle Olimipadi di Torino; ma ormai ce lo dobbiamo puppare.

Sta di fatto che non so voi, ma se io fossi stato messo a capo di una tale macchina, avrei sentito il dovere di dedicarmici anima e corpo. Vero che è tutto un magna magna, ma anche le forme contano; e se sarà un disastro (sarà un disastro, credete ammé), almeno il fatto di averci dato dentro potrà costituire un'attenuante.
Invece no: l'estemporaneo neppure ha avuto il buon gusto di dimettersi da un altro posto di lavoro profumatamente pagato: quello di parlamentare; lavoro, sia detto per inciso, che il suo capo vorrebbe rendere virtuale e teleesercitabile (ricordate la boutade sul far votare i capigruppo?); ma per adesso è ancora uno dei pochi per i quali serva la presenza fisica al banco, come per i ciabattini e gli orefici.
Non pago, il nostro eroe ha anche deciso che deve avere una sede degna del suo status. E quale meglio del Palazzo Reale, per il nostro reuccio dalle Murge?
C'è un problema: che l'affitto costa un popo': 1.150 chiloeuri all'anno.
Facciamo un rapido conto: il Viceré potrà lavorare il lunedì e il venerdì, essendo impegnato nella Città eterna per gli altri tre giorni; ma consideriamo che in periodi di sessioni straordinarie (Finanziaria e compagnia cantante) probabilmente dovrà stare a Roma di più. Mettiamoci Agosto, Natale, Pasqua e qualche gita istituzionale, e diciamo pure che se va bene si farà 35 settimane, vale a dire 70 giorni; e ripartendo i 1.150 chiloeuri su 70 giorni otteniamo la sciocchezza di 16 chiloeuri al giorno, 2 chiloeuri all'ora e poco più di cinquanta centesimi d'affitto al minuto secondo.
La cosa, francamente, non mi sconvolge più di tanto, dacché l'affitto andrebbe al Comune di Milano, del quale io sono contribuente e quindi, in ultima analisi, sarebbero tutti soldi che cadrebbero nelle mie tasche. Il presidente della Provincia tuttavia qualche giramento di zebedèi l'ha provato, dato che la maggior parte della spesa spetterebbe a lui; e trasferire soldi (per quanto posseduti da un ente squisitamente inutile) al Comune di Milano non è punto bello, se consideriamo che gli stessi danari potevano essere molto meglio spesi per finanziare le ronde leghiste civiche, come il Penati, bontà sua, aveva già dichiarato di voler fare.
Già, perché la Provincia, per salvare quegli spiccioli per i pensionati catarifrangenti (non sia mai che li si dovesse investire degli edifici scolastici!) aveva messo a disposizione, gratuitamente, un edifizio pronto e accessoriato; ma in quel di Quarto Oggiaro, che a Milano ha la stessa nomea del Bronx a New York, in ispecie per chi non ci ha mai messo piede e crede che si tratti di una sorta di riedizione della Manhattan di 1997: fuga da New York, ma senza Jena.
Proposta che il reuccio ha rimandato con sdegno al mittente, minacciando di dimettersi se la sede prestigiosa non gli sarà concessa.
Fosse uomo di parola, il dàuno; e uomo di palle, il Penato, ci sarebbe da festeggiare; ma conoscendo entrambi sappiamo bene che il leghista di costì cederà anche su questo: tanto può sempre tuonare contro gli immigrati dai manifesti elettorali, quelli con scritto PD in basso-verde; ed aiutare i licenziati finanziando le imprese.

Lezioni italo-americane - la bancarotta /9

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

Come vi ho detto in sin troppe occasioni, nel 2006, in attuazione di una legge-delega del 2005 e nell'ambito di una riforma complessiva del diritto societario, la Legge Fallimentare è stata completamente riformata.
La prima cosa che si può dire della riforma è che è stata fatta con i piedi. E non si tratta di un giudizio di merito: non è che mi metta a fare il comunista che vuole a tutti i costi criticare il governo Berlusconi allora in carica, no. E' proprio che sembra scritta da un branco di scimmie del Burundi; e ciò non sarebbe bello per i cittadini del Burundi e per i suoi giuristi, ma certamente è ancor peggio per un paese che crede ancora di avere qualcosa da insegnare nel mondo quanto a Diritto.
Basti un esempio: se all'art.180 si dice che "Il Tribunale [...] approva il concordato con decreto motivato", non si può poi dire all'art. 183 che "Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione"; perché o (aut) è un decreto, o (aut) è una sentenza; e le due cose sono diverse, seguono procedure diverse e necessitano di rimedi diversi. Sarebbe come, per un matematico, mettere in un'equazione un e, e nel passaggio successivo un π, con la scusa che tanto sono tutt'e due numeri trascendenti.
E se all'art.163 si scrive "[...] il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma", non si può poi, santo cielo!, lasciare un art.173 di due soli commi; e lo stesso vale per l'art.186 "Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n.2", che si riferisce ad un art.160 che contiene un solo comma e quattro lettere delle quali solo la "a" parla di cessione dei beni: queste cose, credo, le capisce anche il profano senza bisogno di alate metafore; ma pensate chi si trova a sfogliare il codice e dirsi "e mo' che faccio?", avendo in ballo magari qualche milione che si rischia di perdere se si fa la mossa sbagliata.

Insomma: con l'entrata in vigore della riforma è successo un gran bailamme; e fra l'altro il numero dei fallimenti è crollato vertiginosamente, in quanto non si capiva nemmeno chi fosse fallibile e chi no, e a chi spettasse dimostrare i requisiti: se cioè fosse il fallendo a dover dimostrare di essere non fallibile, o l'istante (il richiedente) a dover provare che lo fosse. Sta di fatto che nessuno ci si raccapezzava, tanto che si è dovuta mettere in piedi in fretta e furia una nuova riforma, entrata in vigore il 31.12.2007.
L'insieme di queste due riforme ha dato luogo a una sistemazione che non è del tutto scevra da dubbi interpretativi: ma questo è abbastanza comprensibile in quanto è una caratteristica di tutte le normative nuove, che hanno bisogno di tempo per sedimentarsi nei particolari. Però adesso le linee generali si riescono a comprendere bene!

La prima cosa da dire è che con la riforma i giudici hanno molto meno spazio di prima, e correlativamente ne hanno molto di più il curatore da un lato e i creditori dall'altro.
Mentre precedentemente qualunque imprenditore non minuscolo poteva fallire (o essere sottoposto a una delle altre procedure concorsuali), ora vi sono dei requisiti che fanno sì che siano soggetti al fallimento (e alle altre procedure) solo gli imprenditori di una certa dimensione: non grossi, ma neppur minuscoli o anche semplicemente piccoli; viene poi sottratto al Tribunale il potere di dichiarare d'ufficio il fallimento (è necessario che qualcuno lo chieda espressamente).
Per quanto riguarda specificamente il Fallimento, vi sono tutta una serie di profondissime riforme procedurali che vi risparmio (del resto di procedura non avevamo parlato neppure in precedenza), mentre dal punto di vista sostanziale vi sono due cose molto importanti.
La prima, una drastica riduzione dei casi di revocatoria, sia mediante la diminuzione del cosiddetto "periodo sospetto" (dove in precedenza si richiedevano due anni, ora se ne richiede uno; e dove prima si richiedeva un anno, ora si richiedono sei mesi), e l'introduzione di una serie di esenzioni.
La seconda, una nuova procedura per la liquidazione dei beni, che tende a preservare, per i complessi aziendali, la loro continuità nel tempo (e quindi a consentirne la vendita in blocco, anche funzionanti, evitando lo "spezzatino" dei beni e la perdita dei posti di lavoro).
Per quanto riguarda la riforma delle revocatorie, si può dire che sia stata una reazione a certi eccessi che si sono sviluppati nel tempo: vero è che con la vecchia legge venivano sovente revocati atti che erano stati posti in essere in perfetta buona fede e in momenti in cui nessuno, imprenditore compreso, poteva sospettare l'avvicinarsi di una crisi: e quindi quello che era un rimedio contro le frodi era divenuto una vera e propria ingiustizia che rendeva difficili gli affari; vero è anche che con la nuova normativa praticamente le revocatorie sono divenute quasi impossibili: e quindi si è passati da un eccesso all'altro.
Per quanto riguarda la vendita in blocco di complessi aziendali, il legislatore non ha fatto altro che rendersi conto che la salvaguardia dei complessi aziendali conviene sia ai lavoratori che agli stessi creditori; per quanto a volte ciò si presti a sperequazioni che tendono a favorire taluni (lavoratori; obbligazionisti) a scapito di altri. Ma sarebbe troppo complicato spiegarne i meccanismi.

Le maggiori novità sono però state introdotte nella disciplina del Concordato Preventivo, per il quale è stato preso a modello proprio il Chapter 11 statunitense.

(continua)

lunedì 11 maggio 2009

La realtà romanzesca

Io non ho mai creduto che davvero ci fosse gente che inscatolasse gattini né alle scie chimiche. Credo pure che Elvis sia morto e che al Pére Lachaise ci sia davvero sepolto Jim Morrison.
Come fin troppo (purtroppo!) a voi noto, non ho nemmeno creduto a favole a proposito di milioni referendari o altre fòle raccontate da persone troppo leste a giocare con numeri e predizioni.
Insomma, non sono uno di quelli che si beve tutto quello che legge in rete; uso anzi fin troppo sano spirito critico.

Il punto è che ora credo che questo sito silvioperilnobel sia vero; e mi piacerebbe che qualcuno mi aprisse gli occhi dicendomi che esso è una burla, ed io un allocco.
(grazie a Stufa)

Assolutamente no

Premesso che questo post deve intendersi come il seguito di quest'altro, credo che sia assolutamente necessario raccontarvi qualche altro aneddoto sui miei colleghi piuttosto che sul mio capo.
Certamente vorrete conoscere qualche particolare assolutamente curioso su come risolviamo le problematiche dell'esprimersi chiaramente nelle note scritte piuttosto che nelle presentazioni: ed eccovi accontentati.

L'altro giorno stavamo rivedendo il parere di cui ho già parlato, che nelle conclusioni conteneva questa frase:
si ritiene pertanto che debba essere assolutamente evitata la soluzione che prevede la conversione del credito in capitale piuttosto che la subordinazione del credito stesso.
Non è Manzoni, e neppur Petrarca: ma -non perché l'abbia scritta io- si tratta di una frase sintatticamente e morfologicamente corretta. Se non fosse stata una nota ufficiale, il pensiero avrebbe potuto essere espresso in questo modo: solo un perfetto idiota poteva mettersi in testa di presentare al Consiglio una soluzione che prevede la conversione del credito in capitale: facendolo innescheremmo un meccanismo che in breve tempo trasformerebbe il nostro Sole in una supernova e finiremmo tutti arrosto. Invece la soluzione è lì, bella come il Sole, appunto: e consiste nella subordinazione del credito.
Prendete come un atto di fede le locuzioni "conversione in capitale" e "subordinazione del credito", che non sono oggetto del post.
Concentriamoci invece su quell'assolutamente, che nelle intenzioni dello scrivente doveva esprimere la cogenza imperativa della conclusione posta all'attenzione del lettore. Non un'osservazione così, tanto per farla: con quell'assolutamente si voleva intendere che quel punto è fondamentale, imprescindibile, indiscutibile.
E, tuttavia, nell'italiano che ormai qui si sente parlare, e peggio si deve leggere, l'avverbio "assolutamente" è diventato come il prezzemolo nella minestra di Raffella Carrà:
- "Prendiamo un caffè?" "Assolutamente sì" (come se da ciò dipendesse la mia stessa vita);
- "Hai un momento da dedicarmi?" "Assolutamente ora no" (come se distogliermi dall'impegno attuale potesse costare la vita di un bambino).
E perfino:
- "Mangiamo insieme?" "Assolutamente!" (ma assolutamente che, per tutti i Numi?)

E veniamo al piuttosto che, espressione che ha una chiara valenza avversativa, in quanto la "conversione in capitale" si contrappone frontalmente alla "subordinazione del credito", come i pezzi bianchi e neri negli scacchi. Mentre qui da noi si sente ormai per ogni dove dire cose quali:
- "Sono stato a un banchetto luculliano: c'erano portate di caviale, piuttosto che di tartufo, piuttosto che di lingue di passero salmistrate".
- "Mi piacerebbe prendere una Rolls Royce piuttosto che una Bentley" (e con questa espressione il locutore non vuole esprimere la suprema superiorità della prima marca rispetta all'assai meno qualificata concorrente bensì proprio, al contrario, la sostanziale equivalenza tra le due e quindi il suo stato di imbarazzante incapacità nel decidersi all'acquisto).

E così, dopo breve discussione, abbiamo deciso che la frase che avevo scritto, pur formalmente corretta, avrebbe potuto essere interpretata nel senso esattamente contrario rispetto a ciò che voleva esprimere; e siamo stati costretti a riscriverla.
Ci siamo reciprocamente impegnati, per il futuro:
- a rifuggire dall'uso di "certamente", "sicuramente", "sostanzialmente", oltre che, come ovvio, "assolutamente": forse potremo riprenderne in considerazione l'utilizzo verso il 2015, quando il loro uso improprio si deflazionerà;
- ad abolire dal nostro vocabolario l'avverbio "piuttosto" e la locuzione congiuntiva "piuttosto che", salvo nell'espressione "sono piuttosto seccato", nella quale l'ambiguità è utile assai;
- a riservare l'utilizzo di "premesso che" ai soli atti notarili, nei quali la locuzione ha diritto di cittadinanza ed anzi è indispensabile per reggere pagine e pagine di premesse.

Lezioni italo-americane - la bancarotta /8

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

L'altro giorno avevo rimarcato come, in assenza di commenti, non mi fosse possibile capire se queste lezioni fossero di un qualche interesse e, soprattutto, se quanto raccontavo fosse abbastanza chiaro.
Un commento di Fang, che ringrazio di cuore, mi fa capire che il tema della revocatoria è tutt'altro che chiaro; e dato che è fondamentale per capire come funziona un fallimento, ci torno un poco sopra.
La revocatoria, abbiamo detto qui, è un'azione posta in essere dal fallimento per "smontare" un atto compiuto al fine di "metterlo in quel posto" ai creditori" (i termini tra virgolette sono ovviamente tecnicismi giuridici che mi perdonerete).
Poniamo il caso di un imprenditore che, qualche giorno prima di fallire, decide -tra tutti i debiti che ha- di pagare 1.000 euro a uno dei suoi creditori, il quale conosce benissimo la sua situazione; o addirittura che decide di pagare tale somma anticipatamente, anche se la fattura scadrebbe solo dopo un mese.
In questo caso, una volta dichiarato il fallimento, il curatore chiederà indietro i 1.000 euro al creditore; e questi -che pertanto risulta non pagato- avrà diritto di chiedere 1.000 euro al fallimento. Solo che il fallimento riceve 1.000 euro interi, mentre il creditore riceverà, alla chiusura del fallimento, 1.000 euro in moneta fallimentare: cioè nella misura in cui la riceveranno tutti gli altri creditori. Se ipotizziamo che il fallimento paghi il 15% ai creditori chirografari, il nostro creditore dovrà restituire 1.000 e alla fine ricevere 150: ne consegue che per gli altri creditori ci saranno 850 euro in più da spartire.
Un altro caso di revocatoria è quello relativo a una concessione di garanzia. Mettiamo il caso che l'imprenditore di prima anziché pagare 1.000 euro conceda un'ipoteca per quella somma al creditore. Questi, dopo la dichiarazione di fallimento, avrà diritto di farsi pagare per intero il proprio credito, vale a dire ricevere 1.000 euro. Ma se il fallimento revoca l'ipoteca, cioé la fa dichiarare inefficace, dovrà pagare solo 150 euro: vedete che l'effetto è il medesimo.

Come si accorda tutto ciò con la disciplina del Concordato preventivo? Facciamo qualche altro numero.
Ammettiamo che un imprenditore abbia beni per 700.000 euro e debiti per 1.000.000, di cui 400.000 privilegiati. Egli può (poteva: siamo sempre nella normativa anteriore al 2006) presentare una domanda di Concordato preventivo che preveda:
- il pagamento delle spese (50.000 euro: notate che le spese hanno sempre precedenza su tutto);
- il pagamento per intero dei creditori privilegiati (400.000 euro);
- restano 250.000, con cui pagare 600.000 di crediti chirografari: vale a dire il (250/600=)41,6%: la domanda è ammissibile in quanto la percentuale supera il 40%.
E' però possibile che quei 400.000 euro di crediti privilegiati in realtà siano costituiti da 150.000 di privilegi veri (ad esempio un'ipoteca risalente nel tempo, come pure stipendi arretrati), e per 250.000 di privilegi concessi in frode agli altri creditori. In caso di fallimento pertanto come sarebbero distribuiti i soldi?
- 100.000 euro per le spese (che sono superiori: è una procedura più costosa);
- 150.000 euro per i crediti privilegiati;
- 450.000 euro a pagamento di 850.000 euro di crediti chirografari, per una percentuale del (450/850=)53%.
Ne risulta che il fallimento è più conveniente del concordato, anche se costa di più!

Ecco: questi sono i ragionamenti che, vigente la normativa anteriore al 2006, il Tribunale doveva fare prima di dichiarare l'omologazione del Concordato. Notate che si tratta di ragionamenti che possono fare anche i singoli creditori che vanno a votare sull'ammissione; ma non si tratta di ragionamenti semplicissimi, soprattutto perché la revocatoria non è un qualcosa di scritto sul marmo. Se ben ricordate, infatti, in certi casi il Curatore deve fornire la prova che il creditore sapeva che l'imprenditore stava per fallire; in altri è il creditore stesso che deve provare che non lo sapeva: rimane insomma un certo margine di dubbio, che fa sì che l'esito della causa sia tutt'altro che scontato; ed è per questo che la decisione del Tribunale fallimentare doveva assicurare un approccio più tecnico e consapevole, a tutela di tutti i creditori.

(continua)

venerdì 8 maggio 2009

Lezioni italo-americane - la bancarotta /7

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

Dopo aver parlato delle tre procedure concorsuali liquidatorie e di una serie di aspetti tecnici quali le revocatorie e la bancarotta, affrontiamo oggi l'ultima procedura prevista dalla Legge Fallimentare, che è anche la più bella e interessante, almeno a mio parere e nei limiti in cui queste cose possono essere considerate interessanti.
Si tratta anche della procedura che ha subito maggiori cambiamenti dal 2006, avvicinandosi molto al modello del Chapter 11 americano: ed è per questo che l'ho lasciata per ultima e le dedicherò un certo spazio.

il Concordato Preventivo
Ricorderete che un imprenditore che ha più debiti che patrimonio è insolvente e quindi soggetto alla dichiarazione di fallimento: e anzi il fatto di non richiedere tempestivamente il proprio fallimento può essere un comportamento penalmente rilevante, se da ciò ne derivi un aggravamento del proprio stato di dissesto patrimoniale (è infatti questa una delle ipotesi di bancarotta semplice).
Esiste tuttavia una scappatoia al fallimento: il Concordato Preventivo. Vediamo anzitutto come funzionava fino al 2006, poi passeremo all'esame della riforma.

L'imprenditore che si trovasse in stato di insolvenza poteva chiedere al Tribunale l'ammissione al Concordato preventivo, purché meritevole (e quindi avesse tenuto regolarmente i libri contabili, non fosse già fallito in precedenza etc.), con una domanda con la quale doveva offrire di pagare integralmente i creditori privilegiati e almeno al 40% i creditori chirografari (cioé, come ricorderete, i creditori privi di cause legittime di prelazione). I soldi per far ciò dovevano venire da una fonte affidabile e garantita, oppure dalla messa a disposizione dei creditori di tutti i propri beni, purché il loro di valore fosse tale da far ritenere possibile raggiungere la percentuale del 40% per i chirografari.

In pratica, il debitore formulava una domanda che conteneva:
- l'elenco dei propri debiti, con l'indicazione se garantiti o chirografari;
- l'indicazione della somma messa a disposizione e garantita, oppure l'elenco dei propri beni con le perizie che ne stabilissero il valore;
- la dimostrazione matematica che i soldi disponibili (tecnicamente il Fabbisogno concordatario) potevano consentire il pagamento integrale dei creditori privilegiati, e che il rapporto tra quanto restava e i crediti chirografari fosse maggiore del 40%.
Il Tribunale verificava che la proposta non fosse palesemente campata per aria e nominava un Commissario giudiziale, il quale doveva fare le pulci a tutta l'impresa, verificando i crediti, i beni, la gestione degli anni precedenti  e insomma un po' tutto, dopodiché produceva una relazione, nella quale se del caso venivano corretti o aggiornati i numeri presentati dal proponente.
La relazione veniva discussa in un'assemblea detta Adunanza dei creditori, all'esito della quale i creditori chirografari potevano votare a favore o contro la proposta di Concordato (i privilegiati non potevano votare, dato che per loro era previsto il pagamento integrale); le maggioranze necessarie erano di 1/2 dei creditori (per testa) e 2/3 dei crediti (per importo).
Se le due maggioranze venivano entrambe raggiunte, veniva convocata l'udienza per l'omologazione del Concordato, nella quale il Tribunale doveva verificare non solo che le maggioranze fossero effettivamente raggiunte, ma anche:
- che la proposta di Concordato fosse conveniente per i creditori;
- che le garanzie offerte o il valore dei beni messi a disposizione fossero congrui e realistici;
- che l'imprenditore fosse veramente meritevole.
In caso positivo il Tribunale dichiarava l'Omologazione del Concordato: cioé dichiarava che l'accordo era stato raggiunto ed era vincolante per tutti i creditori, che avessero votato o meno a favore.
Si trattava, come vedete, di una procedura abbastanza complessa; e per l'imprenditore era un percorso ricco di insidie, dal momento che se qualcosa andava storto in tutti questi passaggi, automaticamente il Tribunale dichiarava il fallimento.
Tuttavia era una procedura molto importante, in quanto se andava a buon fine evitava il fallimento, e questo vuol dire, fra l'altro, non essere soggetto alle imputazioni per bancarotta semplice o fraudolenta, non subire le incapacità previste per legge e così via.
Il Concordato aveva anche altre importantissime differenze rispetto al Fallimento: anzitutto nel caso ci fossero beni da vendere, questi potevano essere realizzati a trattativa privata, e quindi per solito meglio rispetto all'asta pubblica.
Ma la cosa più importante era che non potevano essere avviate le revocatorie fallimentari; e difatti in ultima analisi l'adunanza dei creditori esprimeva sempre parere favorevole, salvo nel caso in cui l'imprenditore avesse fatto tali e tante porcherie che ci si poteva attendere che un Fallimento, azionando le revocatorie, avrebbe portato a casa un bel po' di soldini in più; e quindi in ultima analisi ripartire di più ai creditori.
Era poi una procedura comunque sempre soggetta al controllo del Tribunale, che doveva anche valutare la convenienza per i creditori, e poteva decidere di bocciare la proposta anche se i creditori avessero votato a favore: e ciò nel presupposto che i creditori erano relativamente manipolabili; o comunque, non essendo dei tecnici, potevano non cogliere gli elementi che avrebbero dovuto farli propendere per il Fallimento. Era, insomma, un'impostazione un po' paternalistica, legata comunque ad un'economia molto più arcaica, nella quale il singolo aveva bisogno di essere guidato, nel presupposto che non fosse del tutto in grado di badare ai propri interessi. Non prendete questa considerazione come un giudizio di valore, bensì solo come una constatazione; vedremo infatti nella successiva puntata come le cose siano cambiate, e potremo cercare insieme di capire se lo siano in meglio o in peggio.

(continua)

'gnurant!

Ci sono delle volte che sento, insostenibile, tutto il peso della mia ignoranza: come di fronte a questo post di Matteo Bordone.

O forse no.

giovedì 7 maggio 2009

Imperocché

Prendo spunto da un simpatico lazzo tiratomi da .mau. nei commenti a un post nel quale parlavo male di Penati, dove avevo scritto "provincie", con la i.
In questi giorni, anzi fino a poco fa, ero preso a scrivere un parere su una di quelle complicate operazioni di structured finance: per la precisione un leveraged buyout, nell'ambito del quale la banca per cui lavoro ha concesso una linea amortizing di senior acquisition loan e una linea bullet da utilizzare quale bridge to cash. I dissensi tra i soci relativi alla earn out clause hanno comportato una serie di problemi, e quindi ho dovuto scrivere alcune paginette di legal opinion per i colleghi dell'area di acquisition finance.
Considerato che il collega che abita più lontano per venire a lavorare prende il Malpensa Express (che per i non dimestici della città è il trenino che arriva alla stazione delle Nord, mica un aereo privato), e che la società target sta nella città di Cofferati (non quella dove andrà: quella dove ha già fatto danni), capirete che tutte queste espressioni mi suonano un po' ridicole.
Il mio capo poi, che a differenza di me ha fatto le scuole alte (quelle dove si impara anche la lingua di Platone) è ancor più rompiciliegie del sottoscritto: e pertanto ci facciamo scrupolo, quando redigiamo questi documenti, di utilizzare l'inglese solo quando non esiste la minima possibilità di trovare un corrispondente termine o locuzione italiana: vale a dire praticamente mai.

A questo stile, che viene visto come inutilmente affettato da parte dei lettori i quali, tuttavia, non possono sollevare alcuna critica di un qualche minimo pregio, aggiungo usualmente di mio un po' di espressioni e vocaboli non proprio correnti; e non lo faccio per celia, bensì proprio perché quando scrivo certe espressioni mi escono di getto: sono un po' parte del mio armamentario di base.
Sarà stata l'influenza dell'insegnante delle elementari, anziana e rigidissima; sarà soprattutto perché mentre i miei erano al lavoro passavo i pomeriggi a casa dei nonni e specialmente con la nonna, svizzera, che parlava un italiano dichiaratamente ottocentesco, sta di fatto che nei miei scritti, specie quelli a contenuto più tecnico, si trova un fiorire di queste locuzioni delle quali il mio capo va poi a caccia, espungendomele tutte in nome della necessità di mantenere un basso profilo (lui dice: "non possiamo dar l'impressione di prenderli anche per il culo").
Per fare un esempio, io scrivo sempre: "in Isvizzera", dato che mia nonna diceva esattamente così; e ogni volta l'espressione mi viene cassata (considerate che in moltissime di queste operazioni i contratti vengono stipulati a Lugano, per motivi fiscali, e quindi soggetti a un particolare regime: capirete quindi perché quasi sempre sia necessario specificare "il contratto, stipulato in Isvizzera...")

In quest'ultimo parere, forse anche per contrastare lo sciorinìo di anglicismi che rinvenivo nelle comparse delle parti, ammetto di aver forse un po' esagerato.
E così, oltre al classico "in Isvizzera", mi sono stati cassati, talora con sdegno, un "epperò"; un "di guisa che"; un "non del tutto scevro di qualche pregevole spunto"; e anche (ma confesso che qui avevo voluto fare il cagone: li avevo messi dentro per vedere se se ne sarebbe accorto) un "purchessia" e un "imperocché". Sono sopravvissuti alla falce del revisore un "purtuttavia" e un "intiero": anche quest'ultimo vocabolo è per me un lascito della nonna, e forse è una forma più dialettale che che desueta.

La risorsa del Paese

Oggi Repubblica, quella di carta, spreca un paginone intiero, con richiamo in prima pagina, per informarci di una ricerca secondo al quale "i giovani sono la vera risorsa per il futuro del nostro Paese" ma "potranno farsi strada solo se gli adulti sapremmo premiare il merito".

Per quanto la brava Cinzia Sasso, che firma il documentato articolo, non abbia certo bisogno dei miei consigli per scrivere pezzi così originali ed avvincenti, mi permetto di suggerirle alcuni temi per i prossimi articoli:
- è primavera: finalmente c'è il sole, ma gli allergici possono soffrire un po';
- l'Italia ha metà del patrimonio artistico mondiale, ma spesso non è gestito come si dovrebbe;
- il traffico rovina le nostre belle città: dovremmo fare un sforzo per usare meno l'auto;
- Internet offre grandi opportunità ai ragazzi, ma i genitori devono vigilare;
- fa caldo! Il decalogo per combatterlo rivolto specialmente a bambini e anziani.

Teoria e pratica dell'Outsourcing

Anch'io ho lavorato per una società di outsourcing.
Ecco perché le nuove prospettive che si aprono nel settore mi sembrano particolarmente interessanti!

mercoledì 6 maggio 2009

Egregio signor Penati

Egregio Signor Penati (o caro Filippo, come oggidì si usa),

vorrei rassicurarLa una volta per tutte: io, alle elezioni provinciali, non la voterò.
Guardi, non creda che la stia pigliando in giro; non tema che all'ultimo momento decida di tracciare una croce sul suo nome, Filippo Penati: non lo farò.
Anzi, per rassicurarLa ulteriormente Le significo che in quei giorni me ne andrò al mare o ai monti, così Ella stessa potrà verificare.
Tanto il Parlamento Europeo, nonostante il nome pomposo, dal punto di vista istituzionale non serve a nulla, dato che tutto in Europa viene deciso da Commissione e Consiglio, che sono di espressione governativa.
Quanto alle provincie, bé, lei sa meglio di me che se un giorno uno di quei dittatori centrafricani (quelli belli grossi, grassi, neri e con il fez leopardato, che vivono tra gli ori mentre fuori delle loro regge imperversa la fame e la malattia) dovesse trovare un modello per un ente assolutamente inutile da istituire per sistemare adeguatamente un familiare un po' tocco o un clientes di periferia, il modello italiano delle provincie sarebbe quasi perfetto. E con una piccola riforma, abolendo quelle potestà normative che danno alla provincia un ruolo (la più importante delle quali, se ben ricordo dal mio esame di diritto amministrativo, è la competenza esclusiva in tema di regolazione del traffico di greggi e armenti), queste sarebbero un mdello inarrivabile nell'Universo intiero di macchina elefantiaca e del tutto priva di scopo alcuno.

Quindi, signor Penati, si tranquillizzi: il mio voto non l'avrà: non si dia pena: glielo giuro.
Sono riuscito a convincerLa? Bene.
Ora, per cortesia, non insista nel cercare di convincermi su quanto io e Lei siamo lontani in tutti i sensi: credevo di avergliene già dato prova in precedenza; ma Lei, testardo, insiste.

Guardi, glielo assicuro: sono perfettamente convinto. Non c'è bisogno che mi venga anche a spammare sul blog, come ha fatto qui. Davvero.

Con immutata disistima,
M.Fisk

martedì 5 maggio 2009

Le foto taroccate di Berlusconi

Oggi sto lavorando su un parere complessissimo e quindi non posso fare il ca##one come al solito.
A pranzo ho anche dovuto interrompere per un pranzo -per l'appunto- con un avvocato tedesco, nel corso del quale ho parlato male di un noto politico italiano uso a giocare a nascondino.
Ho mangiato Ossobuco con gremolata e risotto milanese, una Creme brulée e una boccia di vino, quindi riuscirò a tirar sera scrivendo.
Ma una cosa la devo proprio dire.


Ho la prova che le foto di Berlusconi sono taroccate.
Egli infatti non fa mai le corna.

I grandi dubbi esistenziali di m.fisk /1

Ci sono delle volte che mi sembro molto più stupido della media, e allora chiedo aiuto.
In effetti questa è una seconda puntata, dato che mi ero già posto una domanda esistenziale l'altro giorno, ma dato che la cosa si ripete, ne faccio una serie.


Qualcuno di voi mi sa spiegare perché qui, tra blogger, quando Facebook ha cancellato l'account di Matteo Salvini l'hanno preso tutti per il culo mentre quando ha cancellato quello di Zambardino hanno gridato tutti allo scandalo?

lunedì 4 maggio 2009

Lezioni italo-americane - la bancarotta /6

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

Dopo aver visto le tre procedure fallimentari liquidatorie (Fallimento; Liquidazione Coatta Amministrativa e Amministrazione Straordinaria) arriviamo (finalmente! direte voi;-) a parlare di quello che ha dato lo stimolo a questa serie di articoli.

La Bancarotta
Quando abbiamo parlato del Fallimento vero e proprio abbiamo accennato al fatto che esistono nel nostro ordinamento degli strumenti con i quali gli organi della procedura possono far rientrare nel patrimonio del fallito i beni che se ne siano allontanati: le azioni revocatorie.
Ma il fatto che ci siano le revocatorie, non vuol dire che l'imprenditore possa fare tutto quello che vuole: una cosa è vendere un immobile, che può sempre essere fatto tornare indietro; mentre tutt'altro è occultare denaro e mandarli in Isvizzera. E comunque la tutela dei creditori non può essere rimessa solo alla caparbietà e capacità del curatore.

La Legge fallimentare prevede pertanto che il fallito possa essere punito anche dal punto di vista penale.
Badate che il fatto di fallire, in sé, non è un fatto punibile: la prigione per debiti è stata abolita da secoli ed è ormai scontato che fare impresa comporti il rischio di perdere i propri denari, senza che ciò debba comportare la perdita della libertà. Ma vi sono comportamenti gravi, equivalenti per certi versi alla truffa o al furto, e questi meritano una punizione.

E' appena il caso di accennare che nel diritto italiano la responsabilità penale personale: quindi se il fallito è una persona fisica, sarà lui ad essere sottoposto al procedimento; mentre se è una società saranno i suoi amministratori, come specificato dalla Legge Fallimentare.
Per chi non abbia dimestichezza con il diritto penale, è inoltre il caso di dire che l'apertura di una procedura fallimentare è elemento costitutivo del reato di Bancarotta: ciò significa che ci sono dei comportamenti che non sono vietati in assoluto, ma diventano reato se chi li pone in essere fallisce.

Bancarotta Semplice
La Bancarotta Semplice (art. 217 L.F.) è un reato tutto sommato minore, in quanto punito con la reclusione da sei mesi a due anni: ciò significa che in pratica non si andrà in galera e quasi sicuramente il reato si prescriverà prima della condanna definitiva. Vengono puniti per Bancarotta Semplice una serie di comportamenti che potremmo quasi dire "comprensibili". E' infatti responsabile di bancarotta semplice l'imprenditore che:
    1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica (spese pazze);
    2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti (ha giocato in borsa o dilapidato soldi al casinò; o anche rischiato inutilmente in derivati);
    3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento (le sciocchezze fatte spinto dalla forza della disperazione);
    4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa (nascondere la cenere sotto il tappeto);
    5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
Siamo, insomma, di fronte a un incosciente, un irresponsabile o un bambinone, ma non lo definirei un criminale.

Bancarotta Fraudolenta
Ben diverso è il caso della Bancarotta Fraudolenta (art. 216 L.F.), con cui viene punito l'imprenditore che:
    1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
    2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
    La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
Si tratta di fatti ben più gravi: qui non c'è semplicioneria, ma vera e propria intenzione di delinquere: e difatti la pena va da 3 a 10 anni!
Vi è poi, sempre classificata come Bancarotta Fraudolenta, ma considerata meno grave (è punita infatti con la reclusione da 1 a 5 anni), la cosiddetta Bancarotta preferenziale: vale a dire il reato commesso da chi, prima di fallire, distorce la par condicio tra i creditori, pagando taluno di essi preferendolo ad altri che avrebbero avuto gli stessi diritti o simulando cause di prelazione.

In conclusione: la Bancarotta, in Italia, è una cosa grave. Può essere semplicemente seria, come nel caso della Bancarotta semplice, o proprio grave come nel caso della fraudolenta; sta di fatto che si tratta comunque di un reato, anzi per la precisione di un delitto. e' per questo che parlare di "bancarotta pilotata", come fanno i giornali di questi tempi, è fuorviante.
Perché che non sa che cosa sia la bancarotta in Italia può credere, sulla scorta di tali letture, che coloro che ne sono imputati qui (i Tanzi, I Geronzi, i Ricucci...) siano accusati di qualcosa in fondo secondario; e chi lo sa, magari per esserci passato vicino in proprio o per il tramite di qualche parente, non riesce a capire come sia possibile che di là dell'Oceano sia buono ciò che di qua è cattivo, senza sapere che in realtà si tratta solo di omonimia.

La volta prossima, sempre che siate ancora interessati, parleremo dell'ultima procedura italiana, che ho lasciato per ultima perché ci servirà da ponte verso il Chapter 11 americano. Non vi nascondo che mi farebbe piacere qualche commento per capire se ho azzeccato il taglio e se sto diventando troppo prolisso o noioso o semplicemente inutile: il contatore dei caratteri segna ora 6369 solo per questo post, e mi sento un po' come un professore di liceo che stia spiegando il proprio poeta preferito e veda che in classe nessuno fa una mezza domanda: è possibile che lui in quel momento sia così chiaro che nessuno sente il bisogno di approfondire un passaggio difficile; ma è anche possibile (e vorrei dir probabile) che stiano tutti dormendo.
Anche se, come ci insegna un affezionato lettore, talvolta questi studenti silenziosi riservano piacvoli sorprese.

(continua)

Amerika

Io negli Stati Uniti non ci sono mai andato. E' un altro mondo, anche se sembra casa nostra perché il nostro immaginario si è nutrito di tutti i miti e riti americani attraverso libri, film, serie televisive e quant'altro.
Del resto, come scrivevo qui, l'italiano medio sa molto di più della procedura peale americana che di quella italiana!

A volte però ci sono delle illuminazioni che ti fanno rendere conto con una sola parola di quanto sia abissale la distanza tra le due sponde dell'Atlantico.
Tyler Durden, il titolare del blog Zero Hedge e che altro non saprei definire se non come un alfiere del capitalismo americano duro e puro, ha dato ai suoi lettori la notizia che oggi si terrà la First Day Motions Hearing del Chapter 11 di Chrysler. Guardate cosa scrive (la sottolineatura è mia):
For all readers interested (and able) in seeing the drama of the most critical bankruptcy since Lehman unwind in real life, the hearing over Chrysler's First Day Motions will be held tomorrow at 10:00 am in New York Bankruptcy Court at 1 Bowling Green, and is open to the general public (do not bring weapons: there is a metal detector for some paranoid reason)

Lezioni italo-americane - la bancarotta /5

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

Puntatina facile facile, oggi, che si limita a raccontarvi di altre due procedure concorsuali: la Liquidazione Coatta Amministrativa e l'Amministrazione Straordinaria.

Liquidazione Coatta Amministrativa
La Liquidazione Coatta Amministrativa è praticamente la stessa cosa del Fallimento, solo che si applica a imprese che per svariati motivi sono di interesse pubblico: si va dalle Banche alle Assicurazioni fino alle semplici cooperative.
Praticamente funziona tutto come il Fallimento, solo che alla procedura sovrintende un organo amministrativo (tipo il Ministero dell'Industria) anziché il Tribunale e il Giudice Delegato.

Amministrazione Straordinaria
L'Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi è invece una cosa complicata assai, disciplinata prima dalla Legge Prodi, ora dalla Prodi-bis e dalla Legge Marzano e da ultimo rivista con il Decreto Alitalia.
La cosa principale da comprendere è che mentre il Fallimento è una procedura essenzialmente liquidatoria, l'Amministrazione Straordinaria può prevedere sia la vendita dei complessi aziendali, in blocco o a spezzatino, sia la definizione di un piano di ristrutturazione al cui esito l'impresa (o il gruppo di imprese) dovrebbe tornare in grado di sopravvivere da sola.
Il concetto qui è che, trattandosi di realtà di rilevante importanza (infatti debbono avere almeno 200 dipendenti per la Prodi-bis e 500 dipendenti per la Marzano), l'interesse dei creditori passa in secondo piano rispetto all'interesse pubblico alla sopravvivenza dell'impresa. In parole semplici: mentre nel Fallimento il Curatore deve fare tutto il possibile per vendere presto e bene e pagare i creditori, qui deve cercare anzitutto di salvare l'azienda e i posti di lavoro, e poi, in seconda istanza, pagare i creditori.
Come potrete ben immaginare, su questa procedura si sono scritti libroni compendiosi, ma sarebbe inutile anche solo accennare qui ai mille e più temi affrontabili. Un tema però è importante sottolineare: vale a dire che già dalla prima Legge Prodi, risalente al 1979, era passato il concetto che in certi casi l'interesse alla sopravvivenza dell'impresa, per quanto insolvente, deve essere preferito a quelli dei creditori. Del resto il Diritto altro non è se non il contemperamento di interessi contrapposti, e ciascun ordinamento, in un dato momento storico, sceglie quali siano gli interessi più meritevoli di essere tutelati. Si tratta di una scelta eminentemente politica e non tecnica: questo va sempre tenuto presente da parte di coloro che credono che i Ministri più qualificati siano i cosiddetti "tecnici": e quindi medici alla Sanità, avvocati alla Giustizia, ferrovieri ai Trasporti e cineasti allo Spettacolo.

Amministrazione Controllata
Giusto una riga per dire che fino al 2006 esisteva anche l'Amministrazione Controllata: una procedura con la quale l'impresa si metteva sotto il controllo giudiziale per un periodo fino a due anni, sperando nel frattempo di risolvere i propri problemi.
Non è che ciò accedesse molto spesso: diciamo che il tasso di successo era paragonabile al numero di occasioni nelle quali il PPEDSAAQCPHVLE* ha assunto una posizione chiara, decisa e comprensibile su un tema di interesse pubblico.

*Precedente Principale Esponente Dello Schieramento Avverso A Quello Che Poi Ha Vinto Le Elezioni

(continua)

domenica 3 maggio 2009

Un aiutino

Sentite: io non sono Ignazio Marino; né un medico, un veterinario e neppure un infermiere. Per cui, se qualcuno mi aiuta a capire, lo ringrazio.
A quanto leggo, quelli che si ammalano di questa pesteinfluenza ex suina e ora non più tale, hanno la febbre a trentotto, il mal di gola e un idolenzimento generale. Vanno in ospedale, dove li isolano manco avessero il vaiolo, e dopo due-tre giorni sono dichiarati guariti.
Ma, seriamente, perché mai io -che proprio ora ho la febbricella, il mal di gola e un senso di malessere generale, che attribuisco al fatto che fino a settimana scorsa qui c'era l'inverno- dovrei stare preoccupato???

Lezioni italo-americane - la bancarotta /4

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

Con quello che abbiamo visto nella scorsa puntata avete imparato tutto quello che c'è da imparare per capire che cos'è un Fallimento, dal punto di vista sostanziale. Non crediate tuttavia di essere diventati dei fallimentaristi e di potermi rubare il mestiere: il diritto fallimentare infatti è complicatissino, dal punto di vista procedurale; e la cosa è ben comprensibile se consideriamo che, per definizione, un fallimento è una coperta corta, che ciascuno dei (tantissimi) soggetti a vario titolo coinvolti cerca di tirare almeno un po' dalla sua parte. Creditori privilegiati contro creditori chirografari; creditori chirografari contro altri creditori chirografari; quelli che rivendicano un bene contro il Curatore che afferma che il bene è del fallimento; e poi periti, consulenti, aste, verifiche; e su tutto una pletora di avvocati, una parte (fortunatamente minoritaria) dei quali non si fa scrupoli a complicare le cose per assicurarsi parcelle più grasse.
E' chiaro, anche al profano, che questa mole di conflitti può essere affrontata solo con un corpo organico e complesso di regole procedurali, anche defatiganti, che per vostra e mia fortuna qui ci possiamo risparmiare.

Ci mancano solo due approfondimenti, prima di passare oltre: vi sembreranno ora minuzie, ma vedrete che saranno molto importanti quando andremo a vedere come funziona la Bankruptcy negli USA.
L'imprenditore
Il primo è relativo alla figura dell'imprenditore. Abbiamo spesso detto imprenditore anziché debitore, e il motivo è semplice: secondo la Legge fallimentare italiana solo gli imprenditori possono essere dichiarati falliti.
Prima del 2006 il fallimento poteva essere dichiarato nei confronti di qualunque imprenditore (persona fisica, o meglio ditta individuale, e società), eccezion fatta per quelli così minuscoli da essere praticamente inesistenti. Oggi invece è necessario avere anche un certo volume d'affari e di capitali, per cui si è ridotto il numero di soggetti fallibili.
Il motivo della limitazione ai soli imprenditori è abbastanza semplice: da un punto di vista storico, il nostro diritto fallimentare del 1942 discende dal Codice di Commercio del 1882, a sua volta derivato dal Code du Commerce napoleonico del 1807, cui erano soggetti solo i commercianti. Ma vi è anche un motivo sostanziale che giustifica il permanere di questa limitazione: tutta la struttura del procedimento fallimentare è tesa alla salvaguardia dei diritti dei creditori, sia nei confronti del fallito sia, soprattutto, nei confronti degli altri creditori, al fine di assicurare la parità di trattamento di ciascuno. Ed è solo di recente che i privati cittadini sono in condizione di contrarre una pluralità di debiti: fino a non molti anni fa l'unico debito che l'uomo della strada poteva contrarre nella propria vita era un mutuo fondiario per l'acquisto della casa, e più recentemente magari le cambiali per l'acquisto della Seicento. Non esistendo forme di finanziamento quali le carte di credito, il credito al consumo, i prestiti a interessi zero, veri o mascherati, alla fin fine il fallimento di un privato si sarebbe risolto nel concorso dell'Istituto di credito fondiario e del pizzicagnolo all'angolo: ben poca cosa per i tempi e i costi di una procedura così complessa.

La chiusura del fallimento
Ci resta da vedere cosa succede quando il fallimento si chiude. Per quanto riguarda le società, non c'è granché da dire: una volta terminata la procedura la società viene cancellata dal registro delle imprese e muore a tutti gli effetti.
Per quanto riguarda le persone, invece, non è che le si possa ammazzare, né tenere in stato di fallimento fino alla loro morte naturale; e così fino al 2006 la legge prevedeva che con la chiusura del Fallimento "I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi": in parole povere ciascuno è libero di rimettersi a cercare beni da pignorare, vuoi quelli che fossero sfuggiti alle grinfie del curatore, vuoi quelli che il povero ex imprenditore dovesse tornare ad accumulare nel tempo (la sottolineatura di povero è dovuta al fatto che delle centinaia di falliti che io ho conosciuto nel tempo, solo due o tre in tutto alla fine stavano messi veramente male: gli altri erano tutti rimasti belli e pasciuti).
In effetti non è che poi si andasse veramente ad inseguire l'ex fallito per il resto dei suoi giorni, ma la possibilità, in teoria e talvolta anche in pratica, di fronte a falliti che conducevano la bella vita, c'era.
Con la riforma del 2006 è stata introdotta la esdebitazione: vale a dire che il fallito che si sia "comportato bene" durante la procedura può ottenere la liberazione dai debiti residui: la loro cancellazione, in parole povere: ciò consente al fallito, o dovrebe consentirgli, di ripartire daccapo.

(continua)

sabato 2 maggio 2009

Lezioni italo-americane - la bancarotta /3

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

Abbiamo detto che le Procedure concorsuali servono, nel diritto italiano e specialmente nel diritto vigente fino al 2006, a far sì che i creditori non siano costretti a fare l'"assalto alla diligenza" sui beni del debitore; in altre parole, ad evitare che chi primo arriva meglio alloggi.
La principale procedura concorsuale del diritto italiano è il Fallimento; lo è perché il modello sul quale poi si incardinano le altre, e fino a poco tempo fa lo era anche in termini numerici; ma con le recenti riforme la sua frequenza sta scendendo. Vediamo un po' di cosa si tratta.
Rammentiamo sempre che stiamo parlando delle regole vigenti fino al 2006; vedremo successivamente i cambiamenti apportati di recente.

Il Fallimento
Ridotto all'essenziale, il Fallimento non è particolarmente difficile da spiegare. In buona sostanza si tratta di prendere tutti i beni di un debitore, metterli in mano a un soggetto che ne curerà la vendita (il Curatore fallimentare), e che ripartirà i soldi così ottenuti tra i creditori. Il Curatore agisce sempre sotto il controllo del Giudice delegato, che decide su tutte le questioni della procedura tranne nei casi più importanti, ove interviene il Tribunale fallimentare.
I concetti fondamentali da comprendere non sono poi moltissimi, vale a dire:
  1. dal momento in cui si apre il fallimento, nessun creditore può agire individualmente contro il fallito;
  2. se qualcuno avesse già iniziato ad agire (ad esempio pignorando un immobile, o un conto corrente), tale azione si interrompe e se del caso viene ripresa in mano dal Curatore, che rappresenta tutti i creditori;
  3. il curatore ha il compito di amministrare e realizzare tutti i beni del fallito, e di ripartire il ricavato tra tutti i creditori.
Ovviamente quando si ripartiranno i danari, dovranno essere rispettate le cause di prelazione, e quindi i dipendenti dovranno essere pagati per primi, e così via. La cosa è più semplice a dirsi che a farsi, anche se la questione esula da queste note.
Giusto per curiosità vi basti sapere che ogni creditore deve chiedere di essere ammesso al passivo; deve cioè presentare al Giudice delegato una domandina con l'ammontare del proprio credito e le proprie cause di prelazione, e chiedere che questi vengano iscritti in un registro chiamato Stato passivo. Mille e uno sono i motivi per cui le opinioni del creditore e del Giudice delegato differiscono; e come potete immaginare ciò dà luogo a un bel numero di complicazioni: vale a dire di cause dette Opposizioni allo Stato passivo.

Fin qui la cosa è abbastanza semplice, ma se ci avete fatto caso manca qualcosa, no? Abbiamo infatti detto che il fallimento serve ad evitare l'assalto alla diligenza, ma che dire se l'assalto è già avvenuto?
Facciamo alcuni casi. Uno banale è che il debitore, quando le cose cominciano ad andare veramente male e non c'è speranza di salvarsi, cominci a pagare qualche creditore preferendolo ad altri: e ciò per due ordini di possibili motivi. Immaginate di avere una fabbrica di mobili e di dover pagare il fornitore di legname e l'impresa che vi ha rimesso a posto le grondaie: chi sceglierete? Evidentemente il fornitore di legname: perché le grondaie tanto ormai sono a posto, mentre se non pagate quello il legname, sarà ben difficile che ve ne arrivi ancora e che quindi possiate produrre qualche altro mobile.
Un altro ordine di motivi, molto meno nobile, è che prendiate un accordo con uno dei fornitori per pagarlo (magari per forniture inesistenti) spartendovi la torta, in modo da mettere in Isvizzera un gruzzoletto, in salvo dalle rapaci mani del curatore.
Esiste poi il caso in cui uno dei creditori, minacciando magari di farvi fallire, si faccia rilasciare una garanzia per il proprio credito (ad esempio un'ipoteca); in tal modo anche se non si è fatto materialmente pagare, comunque passa ingiustamente avanti rispetto agli altri.
Ecco quindi la necessità di un rimedio per prevenire tutti questi casi; e il rimedio si chiama Azione revocatoria

Il concetto dell'azione revocatoria è quello di smontare certe operazioni che vanno contro la par condicio creditorum. Chi ha di fronte un imprenditore che non sa dove sbattere la testa ha delle formidabili armi di ricatto: proprio come uno strozzino; lo scopo delle azioni revocatorie è quello di impedire che una parte possa approfittarsi di questo stato di bisogno.

Esistono quindi tre categorie di atti che possono essere revocati, vale a dire:
  1. Atti così irregolari da essere sempre revocabili ("a prescindere", direbbe Totò);
  2. Atti talmente sospetti che vengono revocati salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore;
  3. Atti che in sé e per sé non destano sospetti, ma per i quali il Curatore può provare che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
Dato che siete persone intelligenti (del resto leggete questo blog!) capirete bene che i concetti di "provare che non conosceva" e "provare che conosceva" si prestano a duemila e una contestazione: e difatti le cause revocatorie sono le più lunghe, complesse e di incerto esito del diritto fallimentare.

Non stiamo preparando un esame e quindi non ci sarebbe bisogno di fare l'elenco dei singoli casi; ma per i più curiosi vediamo lo stesso quali sono i vari tipi di atti revocabili (sempre secondo la legge previgente, in vigore fino al 2006). Chi non si curasse di sentirli, e avesse però voglia d'andare avanti nella storia, salti addirittura al capitolo seguente.

Atti sempre revocabili

  • tutti gli atti a titolo gratuito compiuti fino a due anni prima del fallimento (diciamolo, che regalare un appartamento a una signorina non è proprio una pratica commerciale di tutto rispetto!);
  • tutti i pagamenti anticipati di crediti che sarebbero scaduti a partire dal giorno del fallimento, se compiuti entro due anni prima (in poche parole: avevi un debito da pagare del 2010, l'hai pagato nel 2008 e sei fallito nel 2009; bene, quei soldini devono tornare indietro).
Atti "sospetti", che vengono revocati salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore
  • atti (compiuti nei due anni prima del fallimento) in cui il fallito ha pagato troppo ciò che ha ricevuto o è stato pagato troppo poco per ciò che ha dato (si presume che l'altra parte l'abbia preso per la gola);
  • pagamenti (compiuti nei due anni prima del fallimento) eseguiti con mezzi anomali (se un imprenditore paga con gioielli o con le chiavi della Porsche anziché con assegni o bonifici, è ben difficile che l'altra parte possa dire di non sapere quanto stava messo male);
  • garanzie costituite nei due anni prima del fallimento per crediti non scaduti (se avevi un credito senza garanzie, e non era ancora scaduto, perché mai ti fai dare d'improvviso una garanzia? Vuol dire che sai che le cose vanno male!)
  • garanzie costituite nell'anno prima del fallimento per crediti scaduti (ci può anche stare che se il debitore non riesce a pagare il creditore si faccia rilasciare una garanzia, ma la cosa è comunque molto sospetta)
Atti che di per sé non destano sospetti, ma per i quali il Curatore può provare che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore
  • i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento

(continua)

venerdì 1 maggio 2009

Quanto amo quest'uomo!

Sempre lui, quello che scrive sul Foglio.
A forza di rifletterci, però, ho capito che almeno su una cosa sono io che sbaglio, perché parlare di coming out referendario di Berlusconi è scorretto. Semmai, si dovrebbe parlare di coming out berlusconiano dei referendari. Una differenza non da poco, che la dice lunga sull’antico rapporto siamese tra sinistra italiana e quel vasto arcipelago composto di veltroniani, prodiani, professori e profeti della “società civile” che da anni dettano la linea dalle colonne di Repubblica, dai salotti televisivi perbene, e da tante altre parti. Un rapporto (e un coming out) che mi pare perfettamente esemplificato da questa vignetta, che pesco dall’altra parte dell’oceano, e cioè da quell’America Latina verso cui ci stiamo rapidamente incamminando.
Per la vignetta, andate al post originale.
Professori, "società civile". Gente come Michele Salvati, Tito Boeri, Salvatore Bragantini. Gente che non ha mai saputo cosa sia un rosso sul conto corrente; che non ha idea dell'imbarazzo a telefonare all'amministratore del condominio per dirgli che le spese le pagherai a giugno.
Mon che ci sia nulla di male ad esser ricchi; e pure ad esser ricchi di sinistra, come insegnava Galbraith. Ma quella supponenza; quel "zitto tu che ti insegno a vivere"; quello sguardo da "non sei degno di baciarmi le scarpe"; quell'"io so' professore e tu nun sei un cazzo": ecco, è questo l'insopportabile.

Lezioni italo-americane - la bancarotta /2

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

Vediamo anzitutto alcuni principi generali. L'art. 2740 del codice civile dice che "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri": chi contrae un debito insomma deve pagarlo, e se non lo paga gli verranno tolti i beni finché non l'avrà pagato.
Dato che tutti sono uguali davanti alla legge, anche tutti i creditori devono essere trattati allo stesso modo; pertanto, ipotizzando che un tizio abbia 30.000 euro di debiti e possieda beni solo per 10.000 euro, ciascuno dei creditori dovrebbe ricevere circa il 33% di quanto gli è dovuto. Tuttavia tale elementare principio di uguaglianza ha delle eccezioni e pone dei problemi.

Le eccezioni
L'art. 2741 c.c. infatti ci dice che "I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche". I creditori, insomma, non sono tutti uguali tra loro. Sappiamo bene che se vogliamo comperare una casa, la banca ci concederà un mutuo e iscriverà un'ipoteca sull'immobile: quell'ipoteca ha l'effetto di far sì che il credito della banca, qualora non dovessimo pagare, avrà un diritto di prelazione sul valore della casa: la banca verrà insomma preferita agli altri creditori, limitatamente al valore della casa. Così pure se andiamo a portare le lenzuola (o il brillocco) al Monte dei pegni, sul valore di quelle lenzuola (o di quel brillocco) il Monte sarà preferito rispetto agli altri creditori.
Esistono poi una serie di creditori che sono preferiti per definizione: primi fra tutti i lavoratori dipendenti, i professonisti, gli artigiani e via discorrendo. E' universalmente noto, infatti, che in caso di fallimento i dipendenti sono i primi ad essere pagati.

I problemi
Facciamo ora un altro esempio: abbiamo il nostro imprenditore che ha un patrimonio di €10.000 e debiti per €30.000 (quindi un patrimonio netto negativo per €20.000). Ipotizziamo che dei debiti, €5.000 siano verso dipendenti e gli altri verso creditori senza nessuna causa legittima di prelazione (tecnicamente si chiamano creditori chirografari). In teoria dovrebbero andare €5.000 ai dipendenti, e i rimanenti €5.000 a pagamento degli altri €25.000 di debiti, che verrebbero pagati al 20%, quindi, anziché al 33%.
Se voi foste un creditore chirografario, diciamo per €10.000, non preferireste fare un accordo con il debitore per portare a casa il 25% o il 30%? Naturalmente! Ma se tutti facessero così, alla fine i dipendenti si troverebbero con molto meno dei 5.000 euro a cui avrebbero diritto, il che è evidentemente ingiusto.
Se ci pensiamo bene, poi, non c'è neppur bisogno di mettere in mezzo i dipendenti: in fondo è vero che i soldi non bastano; ma è anche vero che ciascuno dei creditori ha il pieno diritto di essere pagato per intero: e quindi al primo segno di crisi si scatenerebbe una lotta spietata tra i creditori per arrivare prima degli altri ad arraffare tutto quel che c'è da arraffare.
Ciò sarebbe ingiusto per due ordini di motivi: dal punto di vista dei creditori, in tale maniera sarebbero premiati i più rapidi, i più decisi, i più spregiudicati; e la spregiudicatezza non è una di quelle qualità che l'ordinamento giuridico dovrebbe premiare. Ma anche dal punto di vista del debitore, dobbiamo considerare che al primo indizio di difficoltà vi sarebbe una corsa all'accaparramento che in pochissimo tempo metterebbe l'impresa in condizioni di non poter più lavorare: e quindi anche un momentaneo e superabilissimo momento di difficoltà porterebbe alla distruzione dell'impresa e della ricchezza, con conseguenze negative non solo per l'imprenditore, ma anche per lo stesso sistema economico.

E' per questo motivo che un po' tutti gli ordinamenti conoscono le Procedure concorsuali: vale a dire un sistema di regole sostanziali e procedurali che fanno sì che sia rispettata la parità di trattamento tra tutti i creditori (che tecnicamente si definisce con la locuzione latina Par Condicio creditorum) e il rispetto dei diritti legittimi di prelazione.

(continua)

Lezioni italo-americane - la bancarotta /1

Bancarotta: in questi giorni se n'è parlato assai, e nei prossimi giorni se ne parlerà ancora molto; per questo ho pensato di fare una cosa utile spiegandovi un po' di diritto fallimentare comparato: locuzione impegnativa per dire che racconterò come funzionano i fallimenti in Italia e come funzionano negli USA. All'esito di questa analisi capirete perché dovete rabbrividire ogni volta che sentirete dire "bancarotta" (anche nelle versioni "bancarotta assistita" o "bancarotta pilotata") per riferirsi alla procedura di Chapter 11 (o Chapter 7, o chapter 13, pur se di queste difficilmente sentirete o leggerete qualcosa).
Vi avverto fin d'ora che non sarà una cosa brevissima. Quello che mi propongo è anzitutto spiegare come funzionava il diritto fallimentare italiano prima delle recenti riforme del 2005-2007; successivamente passare al diritto fallimentare italiano oggi vigente, e infine analizzare gli istituti della disciplina di Bankruptcy USA.
Perché parlare del diritto fallimentare previgente, se non è più in vigore neppure da noi? Per due motivi: il primo, seppur meno importante, è che gli istituti basilari del Fallimento vero e proprio, a differenza del concordato Preventivo sono stati toccati solo relativamente dalla riforma (chiarisco il pensiero: sono stati toccati molto gli aspetti più tecnici, che non è certo il caso di affrontare qui); in secondo luogo perché il "vecchio" diritto fallimentare è quello che ancor oggi l'uomo della strada (colui che non si occupa ogni giorno di queste cose) ha in testa come modello. Modello confuso, dato che sono cose delle quali si sa abbastanza poco, ma vagamente conosciuto: parlare degli istituti nuovi senza aver prima esaminato quelli vecchi potrebbe ingenerare, credo, una notevole confusione.
Alcune note di stile: i termini tecnici, intesi come nomi propri, saranno indicati con la lettera maiuscola, e gli istituti di diritto USA rigorosamente in inglese.
Per il diritto italiano, potete trovare la Legge Fallimentare, nelle varie versioni succedutesi nel tempo, qui.
Per il diritto USA, va tenuto anzitutto presente che in base all'articolo 1 sezione 8 della Costituzione, la Bankruptcy è materia di competenza esclusiva federale, e quindi la normativa è emanata dal Congress of the United States (quelli che stanno a Washington D.C., insomma: non ad Albany o Sacramento), e la giurisdizione è pure esclusiva in capo alle U.S. Courts (vale a dire le corti federali e non quelle statali).
Nello specifico, per quanto riguarda la documentazione, un'ottima fonte didattica (salvo vogliate aspettare il bigino del sottoscritto, la cui pigrizia è tristemente nota) è il sito delle United States Bankruptcy Courts, molto chiaro e dettagliato: lo trovate a questo link. Per chi desiderasse accedere direttamente alle leggi, la normativa di riferimento è quella contenuta nel Title 11 dello U.S. Code (vale a dire la raccolta delle leggi federali). Se proprio ci tenete, lo trovate a questo link: tenete tuttavia presente che il modo di legiferare negli USA è profondamente diverso dal nostro: le leggi americane (che tecnicamente si chiamano Statutes) rispetto alle nostre sono incredibilmente più lunghe, analitiche, ripetitive e per certi versi barocche, tanto che un solo articolo può essere lungo pagine e pagine di una minuziosa e ai nostri occhi in fondo inutile elencazione delle più sottili casistiche (prendiamo ad esempio l'art. 524 o il -peraltro fondamentale- art. 362).
Se poi vi interessasse vedere come nello specifico si forma il procedimento di Bankruptcy davanti al giudice federale e leggere i documenti prodotti in un Chapter 11, trovate tutto (ma proprio tutto) pubblicato da Epiq Systems, che gestisce praticamente in via esclusiva questo servizio per i procedimenti più grandi: trovate ad esempio Chrysler, dove potrete via via veder arrivare tutti i singoli atti processuali; e se vi incuriosisce qualche procedura in stadio più avanzato, potete trovare Lehman Brothers o svagarvi tra gli 8610 documenti a tutt'oggi archiviati per Northwest Airlines Corporation: quella di Intrigo Internazionale.

 

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