sabato 2 maggio 2009

Lezioni italo-americane - la bancarotta /3

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

Abbiamo detto che le Procedure concorsuali servono, nel diritto italiano e specialmente nel diritto vigente fino al 2006, a far sì che i creditori non siano costretti a fare l'"assalto alla diligenza" sui beni del debitore; in altre parole, ad evitare che chi primo arriva meglio alloggi.
La principale procedura concorsuale del diritto italiano è il Fallimento; lo è perché il modello sul quale poi si incardinano le altre, e fino a poco tempo fa lo era anche in termini numerici; ma con le recenti riforme la sua frequenza sta scendendo. Vediamo un po' di cosa si tratta.
Rammentiamo sempre che stiamo parlando delle regole vigenti fino al 2006; vedremo successivamente i cambiamenti apportati di recente.

Il Fallimento
Ridotto all'essenziale, il Fallimento non è particolarmente difficile da spiegare. In buona sostanza si tratta di prendere tutti i beni di un debitore, metterli in mano a un soggetto che ne curerà la vendita (il Curatore fallimentare), e che ripartirà i soldi così ottenuti tra i creditori. Il Curatore agisce sempre sotto il controllo del Giudice delegato, che decide su tutte le questioni della procedura tranne nei casi più importanti, ove interviene il Tribunale fallimentare.
I concetti fondamentali da comprendere non sono poi moltissimi, vale a dire:
  1. dal momento in cui si apre il fallimento, nessun creditore può agire individualmente contro il fallito;
  2. se qualcuno avesse già iniziato ad agire (ad esempio pignorando un immobile, o un conto corrente), tale azione si interrompe e se del caso viene ripresa in mano dal Curatore, che rappresenta tutti i creditori;
  3. il curatore ha il compito di amministrare e realizzare tutti i beni del fallito, e di ripartire il ricavato tra tutti i creditori.
Ovviamente quando si ripartiranno i danari, dovranno essere rispettate le cause di prelazione, e quindi i dipendenti dovranno essere pagati per primi, e così via. La cosa è più semplice a dirsi che a farsi, anche se la questione esula da queste note.
Giusto per curiosità vi basti sapere che ogni creditore deve chiedere di essere ammesso al passivo; deve cioè presentare al Giudice delegato una domandina con l'ammontare del proprio credito e le proprie cause di prelazione, e chiedere che questi vengano iscritti in un registro chiamato Stato passivo. Mille e uno sono i motivi per cui le opinioni del creditore e del Giudice delegato differiscono; e come potete immaginare ciò dà luogo a un bel numero di complicazioni: vale a dire di cause dette Opposizioni allo Stato passivo.

Fin qui la cosa è abbastanza semplice, ma se ci avete fatto caso manca qualcosa, no? Abbiamo infatti detto che il fallimento serve ad evitare l'assalto alla diligenza, ma che dire se l'assalto è già avvenuto?
Facciamo alcuni casi. Uno banale è che il debitore, quando le cose cominciano ad andare veramente male e non c'è speranza di salvarsi, cominci a pagare qualche creditore preferendolo ad altri: e ciò per due ordini di possibili motivi. Immaginate di avere una fabbrica di mobili e di dover pagare il fornitore di legname e l'impresa che vi ha rimesso a posto le grondaie: chi sceglierete? Evidentemente il fornitore di legname: perché le grondaie tanto ormai sono a posto, mentre se non pagate quello il legname, sarà ben difficile che ve ne arrivi ancora e che quindi possiate produrre qualche altro mobile.
Un altro ordine di motivi, molto meno nobile, è che prendiate un accordo con uno dei fornitori per pagarlo (magari per forniture inesistenti) spartendovi la torta, in modo da mettere in Isvizzera un gruzzoletto, in salvo dalle rapaci mani del curatore.
Esiste poi il caso in cui uno dei creditori, minacciando magari di farvi fallire, si faccia rilasciare una garanzia per il proprio credito (ad esempio un'ipoteca); in tal modo anche se non si è fatto materialmente pagare, comunque passa ingiustamente avanti rispetto agli altri.
Ecco quindi la necessità di un rimedio per prevenire tutti questi casi; e il rimedio si chiama Azione revocatoria

Il concetto dell'azione revocatoria è quello di smontare certe operazioni che vanno contro la par condicio creditorum. Chi ha di fronte un imprenditore che non sa dove sbattere la testa ha delle formidabili armi di ricatto: proprio come uno strozzino; lo scopo delle azioni revocatorie è quello di impedire che una parte possa approfittarsi di questo stato di bisogno.

Esistono quindi tre categorie di atti che possono essere revocati, vale a dire:
  1. Atti così irregolari da essere sempre revocabili ("a prescindere", direbbe Totò);
  2. Atti talmente sospetti che vengono revocati salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore;
  3. Atti che in sé e per sé non destano sospetti, ma per i quali il Curatore può provare che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
Dato che siete persone intelligenti (del resto leggete questo blog!) capirete bene che i concetti di "provare che non conosceva" e "provare che conosceva" si prestano a duemila e una contestazione: e difatti le cause revocatorie sono le più lunghe, complesse e di incerto esito del diritto fallimentare.

Non stiamo preparando un esame e quindi non ci sarebbe bisogno di fare l'elenco dei singoli casi; ma per i più curiosi vediamo lo stesso quali sono i vari tipi di atti revocabili (sempre secondo la legge previgente, in vigore fino al 2006). Chi non si curasse di sentirli, e avesse però voglia d'andare avanti nella storia, salti addirittura al capitolo seguente.

Atti sempre revocabili

  • tutti gli atti a titolo gratuito compiuti fino a due anni prima del fallimento (diciamolo, che regalare un appartamento a una signorina non è proprio una pratica commerciale di tutto rispetto!);
  • tutti i pagamenti anticipati di crediti che sarebbero scaduti a partire dal giorno del fallimento, se compiuti entro due anni prima (in poche parole: avevi un debito da pagare del 2010, l'hai pagato nel 2008 e sei fallito nel 2009; bene, quei soldini devono tornare indietro).
Atti "sospetti", che vengono revocati salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore
  • atti (compiuti nei due anni prima del fallimento) in cui il fallito ha pagato troppo ciò che ha ricevuto o è stato pagato troppo poco per ciò che ha dato (si presume che l'altra parte l'abbia preso per la gola);
  • pagamenti (compiuti nei due anni prima del fallimento) eseguiti con mezzi anomali (se un imprenditore paga con gioielli o con le chiavi della Porsche anziché con assegni o bonifici, è ben difficile che l'altra parte possa dire di non sapere quanto stava messo male);
  • garanzie costituite nei due anni prima del fallimento per crediti non scaduti (se avevi un credito senza garanzie, e non era ancora scaduto, perché mai ti fai dare d'improvviso una garanzia? Vuol dire che sai che le cose vanno male!)
  • garanzie costituite nell'anno prima del fallimento per crediti scaduti (ci può anche stare che se il debitore non riesce a pagare il creditore si faccia rilasciare una garanzia, ma la cosa è comunque molto sospetta)
Atti che di per sé non destano sospetti, ma per i quali il Curatore può provare che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore
  • i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento

(continua)

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