Sembra proprio che la Rete stia evolvendo verso un modello ben preciso: quello per il quale di fronte a una notizia -o una voce- che ha dell'incredibile, non ci si sofferma un secondo a chiedersi: «ma sarà mai possibile, questo fatto?» bensì si accetta supinamente l'informazione ed anzi la si diffonde.
Se una donna con seri problemi psichiatrici svacca per frustrazioni sul lavoro, non ci si chiede se per caso non avrebbe bisogno di un po' di vacanza, ma si accettano tutte le cazzate che racconta anche quando le varie versioni della sua realtà cominciano a contraddirsi fra loro.
Se un gruppo di liberisti giavazziani s'inventa di sana pianta un numero astronomico per sostenere il proprio punto di vista in una consultazione referendaria, non si va a leggere l'articolo per cogliere le sue contraddizioni, ma si propala la cazzata che diventa dato incontestabile perfino in TV.
E' così, purtroppo, a tutti i livelli di approfondimento: e mi perdoneranno gli amici che fra gli altri ho linkato, a dimostrazione che questo fenomeno colpisce tutti indistintamente.
Finita la premessa, vediamo lo smontaggio della bufala.
Il Governo ha emanato un D.Lgs. in attuazione della direttiva 2008/63/CE, che all'art. 2 recita:
1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.La notizia viene ripresa da un po' di guru, uno dei quali (Quintarelli) conclude che: «Se vuoi attaccare un oggetto alla rete (non terminale/pc, ma router, switch, ecc), devi essere un installatore iscritto all'albo (per tutto, eccetto ciò che verrà esplicitamente escluso (2.f)) pena sanzione da 15.000 a 150.000 euro».
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:
a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica;
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.
Punto Informatico (che eoni fa si poteva ancora leggere, ma adesso brrr...) riporta la notizia in questi termini: «nel decreto del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010 si legge che se si vuole installare un device e collegarlo alla rete di comunicazione pubblica, occorre chiamare un installatore iscritto all'albo. In altre parole: se sei deve installare un router, uno switch, qualsiasi dispositivo che si colleghi in Rete, occorre chiamare un tecnico iscritto all'albo: prevista, in caso contrario, una sanzione da 15.000 a 150.000 euro.»
Noterete che di passaggio in passaggio è caduta l'eccezione di cui al punto 2.f, che Quintarelli aveva correttamente riportato, pur facendo mordere dal tarlo del dubbio i lettori. Lettori che, a loro volta, sembrano non porsi il problema di quali diavolo potranno essere quelle eccezioni che il D.Lgs. espressamente prevede, dando per scontato che non ve ne saranno, o che comunque non includeranno i modem/router comperati all'Euronics, e questo in forza del Gran Complotto Degli Installatori Professionisti Che Non Vogliono Perdere Occasioni D'Affari.
Stupisce che Giulietto Chiesa non abbia pubblicato una vibrata nota, dato che di certo il GCDIPCNVPODA ha una sua qualche responsabilità anche nel crollo delle Torri. Ma arriverà presto, dato che perfino il Sole 24 Ore riprende la notizia, stavolta facendo cadere i residui condizionali e dandola per certa e definitiva: «Un decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri il 22 ottobre scorso stabilisce che chi collega alla rete pubblica un semplice decoder o un modem esterno al pc, cioè qualsiasi «terminale di telecomunicazione» dovrà in futuro affidarsi a un tecnico di un'impresa abilitata a quest'attività. Pena una pesantissima sanzione da 15mila a 150mila euro.»
Bene: vogliamo vedere come è disciplinata oggi la materia dell'installazone di apparati che si collegano alla rete pubblica? Oggi, e ancora per 12 mesi, è vigente la Legge 28 marzo 1991, n.109, espressamente abrogata dal nuovo D.Lgs. Tale legge all'art. 5 recita:
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, adotta con proprio decreto disposizioni di attuazione concernenti, in particolare:Non è che ci voglia un genio per rilevare che la nuova normativa, per quanto riguarda gli utenti comuni, è semplicemente il copincollamento della precedente, ora vigente.
a) i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle operazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo comma;
b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiatura terminali;
c) il contenuto e le modalità delle certificazioni che le imprese autorizzate debbono rilasciare all'abbonato ed al gestore pubblico, all'atto del collaudo;
d) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato può provvedere direttamente alle operazioni indicate alla lettera b);
e) le modalità per la sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa collegate;
f) le modalità e i tempi per la risoluzione dei rapporti intercorrenti fra gli utenti ed il gestore del servizio pubblico relativamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali.
g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;
h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli utenti.
Se poi vi chiedete come mai nessuno sia venuto a bussarvi a casa per irrogarvi sanzioni, sappiate che il D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (quello espressamente previsto dalla legge sopra citata) prevede all'art. 5 che «Gli abbonati possono provvedere direttamente all’installazione, al collaudo, all’allacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacità non superiore a due linee urbane, qualora l’allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.»
Credo di avervi annoiato abbastanza, ma sarebbe il caso di notare ancora due cose: primo, non esiste alcuna ragione di ritenere che il nuovo decreto attuativo muterà la situazione di fatto oggi esistente. Se nel 1992 il legislatore aveva previsto che l'utente potesse attaccarsi da solo il modem, non si vede perché ciò debba venir meno nel 2010: o chi ha rilanciato la notizia ha precise informazioni, in quanto parte del Grande Complotto, o è un Grande cYaltrone.
Secondo, se proprio vogliamo fare i sofisticati, nessuno dei Guru cYaltroni ha notato che secondo la legislazione attualmente vigente, perlomeno interpretata nel senso letterale*, per attaccare un PC (o anche un televisore con interfaccia di rete) al router mediante la scheda wireless, allora sì che sarebbe necessario l'intervento dell'installatore, dal momento che, come ovvio, il collegamento Wi-Fi non può avvenire "inserendo la spina nel relativo punto terminale".
* E' invero possibile anche costruire un'interpretazione logica che porti a conclusioni diverse, per quanto per far ciò sia necessario stirare il significato dei termini del DM siano al punto di rottura del buon senso.
7 commenti:
grazie di esistere!
Caro m.fisk, non mi era sfuggito il punto 2f. Quintarelli citava per intero l'articolo, quindi chi voleva poteva sapere e Tamburrino (punto informatico) lo citava esplicitamente.
Però un mister nessuno (io), un attento osservatore (Quintarelli) e un giornalista (Tamburrino) non hanno nessuna *fiducia* nel legislatore e hanno paura di trovarsi nell'impossibilità (teorica) di attaccarsi da soli il telefono di casa.
Stiamo cedendo alla paranoia? Forse, ma la mia stima nei confronti di questi parlamentari è molto vicina allo zero assoluto.
Ai lettori le dovute riflessioni.
la disistima nei confronti dei parlamentari non esime i commentatori seri dall'obbligo di fornire una rappresentazione corretta dei fatti.
e' un punto che in quest'epoca di talk-show ininterrotti si tende a dimenticare, ma resta molto importante.
complimenti per il post
i considerando 4-6 della direttiva dettano lo spirito della direttiva che è finalizzata all'aumento della circolazione dei dispositivi
nell'art 3.c gli stati hanno la facoltà di richiedere certificazioni, previsione inserita per quei paesi piu' arretrati in materia di liberalizzazione delle TLC (da noi da 17 anni, altri paesi da un paio)
ovvero apertura e facoltà di chiedere certificazioni
il ns recepimento dice che e' installabile autonomamente solo ciò che verrà definito
a me sembra contrarion allo spirito.
il fatto che poi le certificazioni si ereditino, rafforza il mio convincimento.
cfr sul mio blog i requisiti per un cablaggio infibra, non mi pare sensato.
il recepimento della direttiva era una occasione per liberalizzare e questo era lo spirito e l'attesa, invece sono state
- meno specificate le liberta' (prima si sapeva cosa si poteva installare e cosa si)
- aumentate di due ordini di grandezza le sanzioni
io ho una idea di liberta' che dice che si puo' fare tutto cio' che non e' vietato, per qualche ragione.
non che si puo' fare solo cio' che ti verra' detto.
@m.fisk: di la verità che ci godi quando ti servono questi post su un piatto d'argento :-)
Bene, sono contenta che alla fine il mio post (che a onor del vero voleva essere una richiesta di lumi da parte di una donzella in difficoltà alla rete tutta, ma ha avuto, mi rendo conto, l'effetto di perpetuare la spirale della disinformazione) abbia sortito se non altro l'effetto che qualcuno (mi) rispondesse compiutamente. Grazie!
Parti dal presupposto che per impianti non semplicissimi sia ragionevole che si imponga per legge l'obbligo di servirsi di installatori riconosciuti dallo Stato. Perchè mai? Non bastano le prescrizioni tecniche che ogni provider può scegliere di formulare come leglio crede?
Qui si va a formare un'altra piccola casta, un nuovo Albo corporativo!!!
Tra l'altro se io sono un'azienda col cavolo che faccio mettere mano ai miei impianti ad installatori terzi, voglio i miei tecnici.
Vi immaginate un tipico installatore di un provider a metter mano a firewall con routing ipsec multitunnel, magari con QoS?
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