mercoledì 19 gennaio 2011

Note sparse sulle rogne del PresConsMin

Un po' tutti ormai sono in possesso di una copia del PDF contenente l'intera documentazione trasmessa alla Camera dalla Procura di Milano. Al di là del contenuto, a tratti spassoso e a tratti meno interessante dell'elenco del telefono di Latina, questo documento stimola anzitutto una domanda: da dove viene?
Ci sono, a quanto vedo leggendo qua e là, due correnti di pensiero: quella che pretende sia uscito dalla Procura e quella che, al contrario, vorrebbe che la pubblicazione sia un colpo di Ghedini per sputtanare la Procura stessa e invalidare tutto il procedimento.
A favore della prima versione, il fatto che il PDF sarebbe stato prodotto nel 2010 (ma tutti sappiamo che non è certo difficile modificare le proprietà di un file per fargli dire cose non vere); a favore della seconda il fatto che il file sia finito nella mani di Dagospia, che non è un classico canale della magistratura e che, al contrario, è assai più vicino al capo del Governo.
Probabilmente la verità non la sapremo mai, ma vale la pena di fare qualche riflessione, non foss'altro perché la ricerca di una risposta al quesito è l'occasione di sviluppare qualche ragionamento che potrebbe risultare di un qualche interesse.
Come spesso succede nella vita, le risposte semplici sono più attendibili di quelle complicate (non è certo un pensiero nuovo; e oggi mi sono anche fatto la barba): e pertanto proviamo a vedere il cui prodest?, espressione in latinorum che piace tanto ai legulei e che significa, banalmente, «chi se ne avvantaggia?»
Per capirlo, dobbiamo andare un po' a fondo nelle accuse sollevate nei confronti del PCM: vi racconto come la vedo, con la necessaria premessa che si tratta di idee buttate giù così, alla buona. Non è un parere legale che leggerete, insomma, bensì dei pensieri sviluppati in bicicletta.

Parliamo anzitutto del reato p. e p. dall'art. 600-bis c.2 e 81 cpv. (Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164., continuato).
Per affermare la responsabilità penale del PCM bisogna provare tutte quanto segue, vale a dire che:
A) B. abbia fatto sesso (più volte, stante il richiamo all'81 cpv.) con la minorenne Ruby;
B) prima di far sesso, B. fosse consapevole della minore età di questa;
C) Ruby sia stata pagata;
D) prima di far sesso, B. fosse consapevole che Ruby era stata pagata o sarebbe stata pagata;
E) Ruby sia stata pagata per fare sesso.
Già la prima prova non è per nulla facile: è vero che ci sono un fottìo di intercettazioni che parlano di rapporti sessuali tra B. e Ruby, ma si tratta di conversazioni tra terzi, o al limite di Ruby con terzi. Non ci sono, né potranno mai esserci, in quanto inutilizzabili ai fini del procedimento stante la qualità di parlamentare del PCM, intercettazioni intercorse tra B. e Ruby.
Ora, io posso parlare per la categoria dei maschi ultraquarantenni assidui frequentatori di bar, ma credo che quanto vado ad affermare possa essere tranquillamente esteso alla femmine ventenni un po' mignotte, e sostengo che non c'è un solo dei miei amici che almeno una volta non si sia vantato di essersi scopato una che non gliel'ha data (come, del resto, non ce n'è uno solo che non abbia almeno una volta negato di essersi scopato un cesso che, invece, si era ingroppato di gusto). Pertanto quelle intercettazioni lasciano, tutto sommato, il tempo che trovano.
Quanto alla minore età di Ruby, è evidente che B. ne era consapevole a partire dalla notte in questura, ma anche qui è ben difficile raccogliere una prova schiacciante del fatto che lo fosse prima, quando cioè avrebbe fatto sesso.
Probabilmente attraverso ricostruzioni di movimenti bancari e intercettazioni non sarà difficile dimostrare che Ruby abbia ricevuto soldi, e si può anche pensare che sia sufficiente la prova di averli ricevuti da persone dipendenti da B. per affermare che questi li abbiano corrisposti su suo mandato o, perlomeno, che egli non poteva non sapere ma, attenzione, c'è quel maledetto punto E), che non è una ripetizone scappatami nella fretta.
Ruby, infatti, deve essere stata pagata da B. per fare sesso con lui. E dato che dalle intercettazioni risulta chiaramente che B. pagava tutte coloro che si fermavano a cena, e perfino quelle che schifate rimanevano sul divano, ecco dimostrato che quei soldi venivano dati per il tempo speso con lui, non per fare sesso. Ricordate quanto emerse con la storia della D'Addario? Le ragazze arrivavano a Palazzo Grazioli, cantavano con Apicella, vedevano i filmini e ascoltavano le barzellette. E ricevevano la busta. Certo, chi passava la notte riceveva una busta più grossa; ma passava anche più tempo; in ogni caso la condizione per ricevere la busta NON era quella di farsi toccare il culo.
Quand'anche le cose dovessero mettersi male, quindi, la difesa di B. avrà buon gioco nel dimostrare che B. pagava tutte; e quindi non pagava "per compiere atti sessuali". In altre parole: Ruby, di fatto, gliele dava gratis, o per riconoscenza, o per fascino, o per quello che volete voi.

Veniamo all'altro capo d'indagine, costituito dal 317 e 61 n.2 c.p. (Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. aggravato dalla circostanza di aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato).
Anzitutto, chiariamo che la figura di reato non dipende dal fatto che sussista il precedente reato di cui al 600-bis. Aver agito per occultare un altro reato è infatti un'aggravente, non un elemento costitutivo della concussione, che sussisterebbe anche qualora il rapporto tra B. e Ruby fosse riconosciuto del tutto lecito. Venendo alla figura di reato principale, vero è che la concussione è stata pensata per tutt'altra ipotesi (in poche parole, il pubblico funzionario che pretende la mazzetta per darti la concessione) ma, pur stiracchiando un po' la lettera del codice, il reato ci potrebbe anche stare.
C'è però un ma grande come una casa: il fatto che la concussione è un reato proprio: vale a dire un reato che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale, non da un privato.
La qualità di pubblico ufficiale non è un marchio che uno si porta addosso: vige tempo per tempo. Il finanziere che entra in un negozio in divisa, sfoglia i registri contabili mormorando "uuuuhhh" e poi si porta via una camicia ammiccando certo commette una concussione; ma il notaio che entra e chiede uno sconto dicendo "sa, sono un notaio" certo non commette alcunché di illecito, dato che il commerciante non ha nulla da temere dal notaio.
Orbene, noi sappiamo che B. ha telefonato in questura per far liberare Ruby (l'ha ammesso egli stesso), ma non possediamo le registrazioni delle telefonate. In ogni caso vi sono due possibilità:
* B. ha scoperto che il funzionario di turno era di provata fede rossonera, e ha promesso di comperare un attaccante svedese in cambio del rilascio di Ruby;
* B. non è riuscito a scoprire la fede calcistica del medesimo e, sperando che egli leggesse i giornali e sapesse che lui è il Presidente del Consiglio, ha confidato nel fatto che tale qualità avesse fatto provare all'interlocutore un certo sentimento di soggezione.
Nel primo caso, non staremmo parlando di concussione bensì di corruzione (che però è l'art. 319 cp, non il 316); nel secondo caso, B. ha agito in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma se ha agito quale PCM, la competenza a giudicarlo è del Tribunale dei Ministri (il che, per inciso, risolverebbe il tema della competenza territoriale della Procura, dato che comunque sarebbe quella di Milano quand'anche il reato fosse considerato commesso in Arcore- art. 6 L.Cost. 1/1989) ma, soprattutto, occorrerebbe l'autorizzazione a procedere della Camera.
Già, proprio quell'autorizzazione a procedere che per i parlamentari non esiste più, ma esiste ancora per i Ministri per reati commessi nell'esercizio delle funzioni. Ma tale autorizzazone non è stata neppur chiesta, e ciò va ad inficiare tutto il procedimento, ivi compresa anche la richiesta di perquisizione dello studio del ragionier Spinelli.

Insomma: dal punto di vista strettamente giudiziario, tutta questa vicenda mi sembra destinata a far la fine della bolla di sapone. E sottolineo che parlo dal punto di vista squisitamente giudiziario. Diverso è l'effetto politico di questo disgustoso verminaio, a seguito del quale anche i fedeli di vecchia data hanno, loro malgrado, scoperto che razza d'uomo sia Berlusconi.
Se tutto ciò è vero, mi sentirei di eslcudere che il perfido Ghedini abbia potuto inventarsi di far circolare le carte dell'inchiesta: sarebbe stata una mossa astuta qualora la situazione giudiziaria fosse disperata, e questa fosse l'unica possibilità di scampare la galera, ma abbiam ben visto che non è così, e il danno d'immagine risulta infinitamente superiore al rischio reale di una condanna penale.
Quindi, se non è stato Ghedini o uno dei suoi, non è che restino molte possibilità: bisogna per forza pensare che il famigerato file venga dalla Procura stessa.

21 commenti:

Tooby ha detto...

Sono uscito tre minuti prima di te giungendo alle tue stesse conclusioni. Sono stato meno leguleio, magari. :)

L'unica cosa su cui non sono d'accordo è il fatto che Berlusconi sapesse che Ruby era minorenne: da quanto posso dedurre dalle carte, ma non è immediatamente dimostrabile, non lo ha saputo subito, ma ne è venuto a conoscenza prima che la portassero in questura.

Diego ha detto...

Due obiezioni: esiste anche una fattispecie di concussione identificata dalla giurisprudenza come "concussione per induzione", in cui non c'è minaccia ma utilizzo "da parte del soggetto attivo di mezzi suggestivi idonei a generare nell’animo della vittima il convincimento che è essa stessa ad offrire l’illecita utilità e non lui ad imporla". Quindi sarebbero i "mezzi suggestivi" a perfezionare la concussione. Il PDC che insinua "è la nipote di Mubarak, lasciatela andare, altrimenti sono rogne diplomatiche", potrebbe ricadere nella fattispecie. Altra obiezione più terra terra: nella telefonata Roma/Milano, siamo sicuri che la condotta abbia luogo a Milano? Secondo me il PDC chiama da Roma, quindi la condotta (l'attività idonea a realizzare la concussione) ha luogo a Roma e non a Milano.

Anonimo ha detto...

c'è una terza possibilità: che sia stato un membro della giunta per le autorizzazioni

Anonimo ha detto...

e pensandoci bene pure una quarta: qualcuno negli uffici della presidenza della camera (che hanno materialmente ricevuto il plico)

m.fisk ha detto...

@marco - se, come è stato detto, la consultazione del plico ha avuto luogo in una stanza dalla quale era materialmente impossibile asportare il documento o trarre fotocipie, la cosa non reggerebbe. Bisognerebbe poi capire se il plico sia stato aperto prima di essere consegnato a Castagnetti.

Anonimo ha detto...

Io ho una domanda: se la legge non ammette l'ignoranza, com'è che basta affermare (e dimostrare) di non sapere che una ragazza è minorenne per farla franca?

m.fisk ha detto...

@diego - mi sembra che una delle eccezioni sollevate da Ghedini sia sul fatto che la Procura competente sia Manza, in quanto B. si sarebbe trovato ad Arcore. Qualora quindi il procedimento fosse incardinato presso il Tribunale dei ministri, la competenza sarebbe di Milano

m.fisk ha detto...

@anonimo - che la legge non ammetta ignoranza è una di quelle massime che vengono spesso (forse sempre) citate a sproposito: e non sto certo prendendomela con te, bada bene. In realtà l'art. 5 c.p. afferma che l'ignoranza della legge penale non scusa, il che è tutt'altra cosa.
Secondo l'art. 47 c.p., infatti, l'errore sul fatto esclude la punibilità.

Anonimo ha detto...

a giudicare dagli errori nel pdf secondo me è stata scansionata la versione cartacea. come per la data non prova nulla, ma è una prova (indiziaria) a discolpa della procura, della procura, non degli Uffici

m.fisk ha detto...

@marco - che sia stata scansionata una stampa è certo, ma non capisco bene perché secondo te questo provi qualcosa.

Lele ha detto...

Ipotizziamo che sia vera la data di creazione del file (17 gennaio ore 21.32). Chi aveva a disposizione il fascicolo in quel momento?

Certo, se ipotizziamo l'opposto possiamo solo affidarci a congetture.

Bisognerebbe avere qualche elemento in più, per esempio, sapere in che forma "materiale" i documenti sono usciti dalla procura (vedi per esempio pagina 42, che sembra il risultato di un OCR su una scansione effettuata da una fotocopia mal fatta).

unit ha detto...

Ciao, è possibile che in questo documento ci siano solo alcune prove e i pm si stiano tenendo da parte altre informazioni per delle fasi successive?

Anonimo ha detto...

vorrei un chiarimento riguardante l'error aetatis..è vero che esiste l'art.47, ma è anche vero che non è ammesso provare l'ignoranza del fatto che la ragazza con cui si è avuto rapporti sessuali è infraquattordicenne.Ora, con riguardo al delitto di cui all'art.600bis, esiste qualche attenuante nel caso di ignoranza incolpevole? o è come dici tu, cioè che l'ignoranza incolpevole sulla minore età della prostituta non permette la consumazione del reato?

Patrick

m.fisk ha detto...

@patrick - ti riferisci certo all'art. 609-sexies cp, secondo cui Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Come vedi, tale norma si applica solo in alcuni casi particolari, e non alla fattispecie di cui all'art. 600-bis cp

m.fisk ha detto...

@unit - la rischiesta di autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla perquisizione presso lo studio del rag. Spinelli, pertanto è possibile in astratto che la Procura non abbia tirato fuori tutto quanto a sua disposizione (intendo tutto quanto tirabile fuori, ovviamente).
Tuttavia, se il mondo gira come credo che stia girando, mi sentirei di escluderlo: uno degli scopi della Procura credo sia proprio quello di sollevare polverone (e su tal punto credo che B. non abbia torto anche se io, a differenza sua, sono felice che ciò accada), e quindi credo che, di fatto, tutta la merda sia stata fatta venire a galla.

m.fisk ha detto...

@lele - a quanto ho letto (non ho qui disponibile il file originale e quindi non posso verificare) i tag interni del file danno una data di creazione risalente allo scorso novembre.

Lele ha detto...

@m.fisk

Ah sì?

Ma... scusa... Il documento riporta a pagina 4 "entrambe [sic] i reati iscritti in data 21 dicembre 2010", e alla fine è datato 13 gennaio 2011.

Che vorrà dire?

m.fisk ha detto...

@lele - mi ripeto: a quanto ho letto da qualche parte che non ritrovo. Quanto scrivi mi fa ritenere (anzi, esser certo) che quanto ho letto sia stata una cappellata, però dato che qui non dispongo del file originale non posso verificare. In ogni caso è possibile che il documento sia stato redatto anche quanche giorno prima della data ufficiale, ma sicuramente non è possibile che la scansione sia antecedente all'iscrizione nel registro degli indagati.

Lopo ha detto...

Riguardo alla competenza del Tribunale dei Ministri, su Rep.it oggi dicono:


La concussione è un abuso. E' di "potere" se chi lo pratica fa leva sulle "potestà funzionali per uno scopo diverso da quello per il quale sia stato investito" (Cassazione). Per capire, sarebbe stata una concussione di potere se a telefonare in questura a Milano "consigliando" la liberazione di Ruby fosse stato il ministro dell'Interno. L'abuso può essere anche di "qualità". In questo caso "postula una condotta che, indipendentemente dalla competenze del soggetto (il concussore), si manifesta come una strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta". E' il caso di Berlusconi. Abuso di potere o abuso di qualità presuppongono due competenze diverse. L'abuso di potere di un ministro impone la competenza del tribunale dei ministri. L'abuso di qualità prescrive la competenza territoriale: dove è stato commesso il reato? Il capo di governo lo sa che questa è la domanda che decide e prova a truccare le carte. Dice: è competente Monza perché qui abita il capo di gabinetto della questura che riceve la mia telefonata. Errore. La concussione è un reato d'"evento" e non di "condotta" e dunque la competenza si radica dove si materializza "il vantaggio". E' fuor di dubbio che il vantaggio (Ruby affidata alla Minetti e sottratta alla tutela dello Stato) diventa concreto a Milano.


Da profano, devo dire che altre spiegazioni (come quella di Tinti sul Fatto Quotidiano) non mi convincevano affatto, questa un po' di più. Che ne dici?

m.fisk ha detto...

che ti devo dire? D'Avanzo è sicuro di sé. Lo era anche quando, insieme a Colaprico, scriveva che de B. fosse stato condannato per il 600-bis c.2 non avrebbe potuto godere dei benefici di legge: il che non è vero, dato che, come poche righe sopra essi stessi riportavano virgolettato, la concessione dei benefici è eslcusa solo per il 600-bis c.1.
Sulla questione della distinzione tra qualità, poteri e funzione vi sono almeno tre diverse correnti giurisprudenziali, in materia di elemento oggettivo del reato, le quali tuttavia hanno poi un'influenza solo indiretta sulla questione della competenza dell'organo collegiale: e su questo tema di giurisprudenza, per quanto ne ho potuto vedere, ce n'è ben poca.
E quella poca non va certo nella direzione pretesa dal D'Avanzo: se prendiamo ad esempio Cass.U n.14 20/7/1994, vediamo che «Ai fini della qualificazione di un reato come "ministeriale" e della sua inquadrabilità, quindi, nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 96 Cost. non occorre che il reato stesso o il suo movente abbiano carattere "politico", ne' che vi sia la presenza di un interesse pubblico collegato alla funzione esercitata dal ministro. Il carattere politico del reato, il movente che ha determinato il soggetto a delinquere nonché il rapporto che può sussistere tra il reato commesso e l'interesse pubblico della funzione esercitata, proprio in conseguenza di quanto disposto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 (modificatrice, tra l'altro, del citato art. 96 Cost.), sono infatti criteri idonei a giustificare la concessione o la negazione dell'autorizzazione a procedere da parte della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, ma non sono certamente qualificabili come condizioni per la configurabilità dei reati ministeriali.»

Lopo ha detto...

Capito, grazie.

 

legalese
Il contenuto di questo sito è rilasciato con la seguente licenza:
- ognuno può farne quel che gli pare
- l'eventuale citazione del nome dell'autore e/o del blog è lasciata alla buona educazione di ciascuno