lunedì 4 maggio 2009

Lezioni italo-americane - la bancarotta /6

La prima puntata di questa serie, che contiene una legenda e alcuni riferimenti e link, la trovate qui

Dopo aver visto le tre procedure fallimentari liquidatorie (Fallimento; Liquidazione Coatta Amministrativa e Amministrazione Straordinaria) arriviamo (finalmente! direte voi;-) a parlare di quello che ha dato lo stimolo a questa serie di articoli.

La Bancarotta
Quando abbiamo parlato del Fallimento vero e proprio abbiamo accennato al fatto che esistono nel nostro ordinamento degli strumenti con i quali gli organi della procedura possono far rientrare nel patrimonio del fallito i beni che se ne siano allontanati: le azioni revocatorie.
Ma il fatto che ci siano le revocatorie, non vuol dire che l'imprenditore possa fare tutto quello che vuole: una cosa è vendere un immobile, che può sempre essere fatto tornare indietro; mentre tutt'altro è occultare denaro e mandarli in Isvizzera. E comunque la tutela dei creditori non può essere rimessa solo alla caparbietà e capacità del curatore.

La Legge fallimentare prevede pertanto che il fallito possa essere punito anche dal punto di vista penale.
Badate che il fatto di fallire, in sé, non è un fatto punibile: la prigione per debiti è stata abolita da secoli ed è ormai scontato che fare impresa comporti il rischio di perdere i propri denari, senza che ciò debba comportare la perdita della libertà. Ma vi sono comportamenti gravi, equivalenti per certi versi alla truffa o al furto, e questi meritano una punizione.

E' appena il caso di accennare che nel diritto italiano la responsabilità penale personale: quindi se il fallito è una persona fisica, sarà lui ad essere sottoposto al procedimento; mentre se è una società saranno i suoi amministratori, come specificato dalla Legge Fallimentare.
Per chi non abbia dimestichezza con il diritto penale, è inoltre il caso di dire che l'apertura di una procedura fallimentare è elemento costitutivo del reato di Bancarotta: ciò significa che ci sono dei comportamenti che non sono vietati in assoluto, ma diventano reato se chi li pone in essere fallisce.

Bancarotta Semplice
La Bancarotta Semplice (art. 217 L.F.) è un reato tutto sommato minore, in quanto punito con la reclusione da sei mesi a due anni: ciò significa che in pratica non si andrà in galera e quasi sicuramente il reato si prescriverà prima della condanna definitiva. Vengono puniti per Bancarotta Semplice una serie di comportamenti che potremmo quasi dire "comprensibili". E' infatti responsabile di bancarotta semplice l'imprenditore che:
    1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica (spese pazze);
    2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti (ha giocato in borsa o dilapidato soldi al casinò; o anche rischiato inutilmente in derivati);
    3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento (le sciocchezze fatte spinto dalla forza della disperazione);
    4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa (nascondere la cenere sotto il tappeto);
    5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
Siamo, insomma, di fronte a un incosciente, un irresponsabile o un bambinone, ma non lo definirei un criminale.

Bancarotta Fraudolenta
Ben diverso è il caso della Bancarotta Fraudolenta (art. 216 L.F.), con cui viene punito l'imprenditore che:
    1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
    2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
    La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
Si tratta di fatti ben più gravi: qui non c'è semplicioneria, ma vera e propria intenzione di delinquere: e difatti la pena va da 3 a 10 anni!
Vi è poi, sempre classificata come Bancarotta Fraudolenta, ma considerata meno grave (è punita infatti con la reclusione da 1 a 5 anni), la cosiddetta Bancarotta preferenziale: vale a dire il reato commesso da chi, prima di fallire, distorce la par condicio tra i creditori, pagando taluno di essi preferendolo ad altri che avrebbero avuto gli stessi diritti o simulando cause di prelazione.

In conclusione: la Bancarotta, in Italia, è una cosa grave. Può essere semplicemente seria, come nel caso della Bancarotta semplice, o proprio grave come nel caso della fraudolenta; sta di fatto che si tratta comunque di un reato, anzi per la precisione di un delitto. e' per questo che parlare di "bancarotta pilotata", come fanno i giornali di questi tempi, è fuorviante.
Perché che non sa che cosa sia la bancarotta in Italia può credere, sulla scorta di tali letture, che coloro che ne sono imputati qui (i Tanzi, I Geronzi, i Ricucci...) siano accusati di qualcosa in fondo secondario; e chi lo sa, magari per esserci passato vicino in proprio o per il tramite di qualche parente, non riesce a capire come sia possibile che di là dell'Oceano sia buono ciò che di qua è cattivo, senza sapere che in realtà si tratta solo di omonimia.

La volta prossima, sempre che siate ancora interessati, parleremo dell'ultima procedura italiana, che ho lasciato per ultima perché ci servirà da ponte verso il Chapter 11 americano. Non vi nascondo che mi farebbe piacere qualche commento per capire se ho azzeccato il taglio e se sto diventando troppo prolisso o noioso o semplicemente inutile: il contatore dei caratteri segna ora 6369 solo per questo post, e mi sento un po' come un professore di liceo che stia spiegando il proprio poeta preferito e veda che in classe nessuno fa una mezza domanda: è possibile che lui in quel momento sia così chiaro che nessuno sente il bisogno di approfondire un passaggio difficile; ma è anche possibile (e vorrei dir probabile) che stiano tutti dormendo.
Anche se, come ci insegna un affezionato lettore, talvolta questi studenti silenziosi riservano piacvoli sorprese.

(continua)

5 commenti:

borgognoni ha detto...

Già, uno a volte trova le cose in rete e si dimentica di ringraziare. Sto seguendo le lezioni con molto interesse.

m.fisk ha detto...

Ti ringrazio anzitutto per il ringraziamento.
In effetti non volevo dire proprio quello che ho detto: infatti vado a modificare la conclusione del post.
Sono comunque molto contento dell'interesse suscitato.

Giacomo Cariello ha detto...

Anch'io seguo con interesse, anche se, facendo il mestiere dell'imprenditore, non lo considero proprio un argomento del buonumore di questi tempi ;-)
P.S.: specularmente, fa piacere quando rispondi ai commenti ;-)

Anonimo ha detto...

Chiedo scusissima, ma queste lezioni economiche sono per me importantissime! Mettimi fra i tuoi lettori abituali e fra i tuoi estimatori. Anche se non faccio domande. :-)

ciao
nicola.

Duralex ha detto...

Splendide lezioni, davvero ben fatte. Chiare per il profano ma anche per il professionista, per una rinfrescatina veloce. Ne conosco alcuni che ne avrebbero bisogno, ma che s'offenderebbero se gliele linkassi...

 

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