Un po' tutti ormai sono in possesso di una copia del PDF contenente l'intera documentazione trasmessa alla Camera dalla Procura di Milano. Al di là del contenuto, a tratti spassoso e a tratti meno interessante dell'elenco del telefono di Latina, questo documento stimola anzitutto una domanda: da dove viene?
Ci sono, a quanto vedo leggendo qua e là, due correnti di pensiero: quella che pretende sia uscito dalla Procura e quella che, al contrario, vorrebbe che la pubblicazione sia un colpo di Ghedini per sputtanare la Procura stessa e invalidare tutto il procedimento.
A favore della prima versione, il fatto che il PDF sarebbe stato prodotto nel 2010 (ma tutti sappiamo che non è certo difficile modificare le proprietà di un file per fargli dire cose non vere); a favore della seconda il fatto che il file sia finito nella mani di Dagospia, che non è un classico canale della magistratura e che, al contrario, è assai più vicino al capo del Governo.
Probabilmente la verità non la sapremo mai, ma vale la pena di fare qualche riflessione, non foss'altro perché la ricerca di una risposta al quesito è l'occasione di sviluppare qualche ragionamento che potrebbe risultare di un qualche interesse.
Come spesso succede nella vita, le risposte semplici sono più attendibili di quelle complicate (non è certo un pensiero nuovo; e oggi mi sono anche fatto la barba): e pertanto proviamo a vedere il
cui prodest?, espressione in
latinorum che piace tanto ai legulei e che significa, banalmente, «chi se ne avvantaggia?»
Per capirlo, dobbiamo andare un po' a fondo nelle accuse sollevate nei confronti del PCM: vi racconto come la vedo, con la necessaria premessa che si tratta di idee buttate giù così, alla buona. Non è un parere legale che leggerete, insomma, bensì dei pensieri sviluppati in bicicletta.
Parliamo anzitutto del reato p. e p. dall'art. 600-bis c.2 e 81 cpv. (
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164., continuato).
Per affermare la responsabilità penale del PCM bisogna provare
tutte quanto segue, vale a dire che:
A) B. abbia fatto sesso (più volte, stante il richiamo all'81 cpv.) con la minorenne Ruby;
B) prima di far sesso, B. fosse consapevole della minore età di questa;
C) Ruby sia stata pagata;
D) prima di far sesso, B. fosse consapevole che Ruby era stata pagata o sarebbe stata pagata;
E) Ruby sia stata pagata per fare sesso.
Già la prima prova non è per nulla facile: è vero che ci sono un fottìo di intercettazioni che parlano di rapporti sessuali tra B. e Ruby, ma si tratta di conversazioni tra terzi, o al limite di Ruby con terzi. Non ci sono, né potranno mai esserci, in quanto inutilizzabili ai fini del procedimento stante la qualità di parlamentare del PCM, intercettazioni intercorse tra B. e Ruby.
Ora, io posso parlare per la categoria dei maschi ultraquarantenni assidui frequentatori di bar, ma credo che quanto vado ad affermare possa essere tranquillamente esteso alla femmine ventenni un po' mignotte, e sostengo che non c'è un solo dei miei amici che almeno una volta non si sia vantato di essersi scopato una che non gliel'ha data (come, del resto, non ce n'è uno solo che non abbia almeno una volta negato di essersi scopato un cesso che, invece, si era ingroppato di gusto). Pertanto quelle intercettazioni lasciano, tutto sommato, il tempo che trovano.
Quanto alla minore età di Ruby, è evidente che B. ne era consapevole a partire dalla notte in questura, ma anche qui è ben difficile raccogliere una prova schiacciante del fatto che lo fosse prima, quando cioè avrebbe fatto sesso.
Probabilmente attraverso ricostruzioni di movimenti bancari e intercettazioni non sarà difficile dimostrare che Ruby abbia ricevuto soldi, e si può anche pensare che sia sufficiente la prova di averli ricevuti da persone dipendenti da B. per affermare che questi li abbiano corrisposti su suo mandato o, perlomeno, che egli
non poteva non sapere ma, attenzione, c'è quel maledetto punto E), che non è una ripetizone scappatami nella fretta.
Ruby, infatti, deve essere stata pagata da B.
per fare sesso con lui. E dato che dalle intercettazioni risulta chiaramente che B. pagava tutte coloro che si fermavano a cena,
e perfino quelle che schifate rimanevano sul divano, ecco dimostrato che quei soldi venivano dati per il tempo speso con lui, non
per fare sesso. Ricordate quanto emerse con la storia della D'Addario? Le ragazze arrivavano a Palazzo Grazioli, cantavano con Apicella, vedevano i filmini e ascoltavano le barzellette. E ricevevano la busta. Certo, chi passava la notte riceveva una busta più grossa; ma passava anche più tempo; in ogni caso la condizione per ricevere la busta NON era quella di farsi toccare il culo.
Quand'anche le cose dovessero mettersi male, quindi, la difesa di B. avrà buon gioco nel dimostrare che B. pagava tutte; e quindi non pagava "per compiere atti sessuali". In altre parole: Ruby, di fatto, gliele dava gratis, o per riconoscenza, o per fascino, o per quello che volete voi.
Veniamo all'altro capo d'indagine, costituito dal 317 e 61 n.2 c.p. (
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. aggravato dalla circostanza di
aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato).
Anzitutto, chiariamo che la figura di reato non dipende dal fatto che sussista il precedente reato di cui al 600-bis. Aver agito per occultare un altro reato è infatti un'aggravente, non un elemento costitutivo della concussione, che sussisterebbe anche qualora il rapporto tra B. e Ruby fosse riconosciuto del tutto lecito. Venendo alla figura di reato principale, vero è che la concussione è stata pensata per tutt'altra ipotesi (in poche parole, il pubblico funzionario che pretende la mazzetta per darti la concessione) ma, pur stiracchiando un po' la lettera del codice, il reato ci potrebbe anche stare.
C'è però un
ma grande come una casa: il fatto che la concussione è un
reato proprio: vale a dire un reato che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale, non da un privato.
La qualità di pubblico ufficiale non è un marchio che uno si porta addosso: vige tempo per tempo. Il finanziere che entra in un negozio in divisa, sfoglia i registri contabili mormorando "uuuuhhh" e poi si porta via una camicia ammiccando certo commette una concussione; ma il notaio che entra e chiede uno sconto dicendo "sa, sono un notaio" certo non commette alcunché di illecito, dato che il commerciante non ha nulla da temere dal notaio.
Orbene, noi sappiamo che B. ha telefonato in questura per far liberare Ruby (l'ha ammesso egli stesso), ma non possediamo le registrazioni delle telefonate. In ogni caso vi sono due possibilità:
* B. ha scoperto che il funzionario di turno era di provata fede rossonera, e ha promesso di comperare un attaccante svedese in cambio del rilascio di Ruby;
* B. non è riuscito a scoprire la fede calcistica del medesimo e, sperando che egli leggesse i giornali e sapesse che lui è il Presidente del Consiglio, ha confidato nel fatto che tale qualità avesse fatto provare all'interlocutore un certo sentimento di soggezione.
Nel primo caso, non staremmo parlando di concussione bensì di corruzione (che però è l'art. 319 cp, non il 316); nel secondo caso, B. ha agito
in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma se ha agito quale PCM, la competenza a giudicarlo è del Tribunale dei Ministri (il che, per inciso, risolverebbe il tema della competenza territoriale della Procura, dato che comunque sarebbe quella di Milano quand'anche il reato fosse considerato commesso in Arcore- art. 6 L.Cost. 1/1989) ma, soprattutto,
occorrerebbe l'autorizzazione a procedere della Camera.
Già, proprio quell'autorizzazione a procedere che per i parlamentari non esiste più, ma esiste ancora per i Ministri per reati commessi nell'esercizio delle funzioni. Ma tale autorizzazone non è stata neppur chiesta, e ciò va ad inficiare tutto il procedimento, ivi compresa anche la richiesta di perquisizione dello studio del ragionier Spinelli.
Insomma: dal punto di vista strettamente giudiziario, tutta questa vicenda mi sembra destinata a far la fine della bolla di sapone. E sottolineo che parlo dal punto di vista squisitamente giudiziario. Diverso è l'effetto politico di questo disgustoso verminaio, a seguito del quale anche i fedeli di vecchia data hanno, loro malgrado, scoperto che razza d'uomo sia Berlusconi.
Se tutto ciò è vero, mi sentirei di eslcudere che il perfido Ghedini abbia potuto inventarsi di far circolare le carte dell'inchiesta: sarebbe stata una mossa astuta qualora la situazione giudiziaria fosse disperata, e questa fosse l'unica possibilità di scampare la galera, ma abbiam ben visto che non è così, e il danno d'immagine risulta infinitamente superiore al rischio reale di una condanna penale.
Quindi, se non è stato Ghedini o uno dei suoi, non è che restino molte possibilità: bisogna per forza pensare che il famigerato file venga dalla Procura stessa.