venerdì 30 ottobre 2009

Piccole lezioni di diritto ad uso di chi non ha una laurea in Giurisprudenza

Giuseppe D'Avanzo in un articolo su Repubblica impapocchia, come spesso fa, un po' di carte.
Non alla Travaglio, che dice "bianco" quando dovrebbe dire "nero", ma comunque in maniera suggestiva, facendo ipotizzare che Berlusconi ritenesse che un "video del Presidente" fosse un video a lui riconducibile.
Per l'effetto (per l'effetto per D'Avanzo, dato che c'è un buco logico non piccolo da colmare) l'articolo chiude ponendo all'attenzione dei lettori la possibilità che Berlusconi si sia reso colpevole del reato di ricettazione, in quanto «È indubbio che Silvio Berlusconi si sia intromesso per far acquistare, prima, e occultare, poi, quella "cosa proveniente da un delitto"»
L'articolo è talmente fumoso che persino nell'ambiente dei blogger, notoriamente infestato da comunisti (e per davvero, mica come in magistratura!) la cosa è stata solo blandissimamente ripresa.
Luca Sofri, per dirne uno, cita l'articolo facendo notare che la versione di D'Avanzo è "piuttosto ardita": e quel "piuttosto" è un bell'eufemismo.

E difatti, vediamo un po' cosa dice il Codice Penale:
Art. 648. - Ricettazione.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

Notate quel «al fine di procurare a sé o ad altri un profitto»? Non è lì per caso, come vezzo stilistico. In diritto si chiama "dolo specifico", e sta a significare che perché il reato esista, il reo deve avere quella specifica finalità: di trarre profitto dalla propria azione o di far sì che altri ne tragga profitto. Se il fine è quello di aiutare un'altra persona il reato non sussiste, e ciò nonostante il fatto che, con la sua condotta, il soggetto faccia sì che altri traggano profitto: perché non vi era, appunto, quel "dolo specifico": quella finalità.
Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 23/02/1982 Ud. (dep. 30/07/1982 ) Rv. 154841
Quando la cooperazione delittuosa con gli altri imputati è intesa al conseguimento di un fine di lucro, di un'utilità concreta e materiale mediante l'ottenuto possesso delle cose di provenienza furtiva o mediante l'intromissione per far acquistare ad altri l'ingiusto profitto, ricorre il delitto di ricettazione e non quello di favoreggiamento reale, che consiste invece nella condotta di chi presta l'aiuto richiesto, per assicurare ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo del reato, disinteressatamente e senza fine di locupletazione. (NdR: locupletazione è un modo un po' brutto di dire arricchimento)

Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 11712 del 02/05/1980 Ud. (dep. 08/11/1980 ) Rv. 146538
Il delitto di ricettazione si differenzia da quello di favoreggiamento reale in relazione al fine specifico che nella ricettazione e costituito dall'intento di procurare a se o ad altri un profitto, mentre nel favoreggiamento consiste nell'aiuto apprestato dall'agente ad altri per assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato

Certo, si potrebbe anche dire che in effetti Berlusconi intendeva trarre profitto dalla propria opera di intermediazione, in quanto l'avvisare Marrazzo era un avvertimento in stile mafioso, o che comunque intendesse poi ottenerne favori: ma è una cosa che, per quanto uno possa voler male a Silvio Berlusconi, non ha uno straccio di prova e, ad essere franchi, mi pare anche un po' sciocca.
Non posso certo dire di conoscere Silvio Berlusconi, ma mi sembra che rientri pienamente nella psicologia del personaggio l'aiutare la persona (anche se avversario politico) che si trova in difficoltà per motivi di pantalone.

Ed è un peccato che D'Avanzo, preso dalla foga censoria, si sia inventato un'inesistente ricettazione alla quale ben pochi hanno mostrato di credere. E' un peccato perché, se avete letto bene il testo delle massime che vi ho trascritto, c'è un reato che si attaglia, questo sì perfettamente, alla condotta del PresConsMin:
Art. 379. Favoreggiamento reale.
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.

E' indubbio (dato che egli stesso l'ha affermato) che Silvio Berlusconi abbia in prima persona offerto a Marrazzo i riferimenti dell'agenzia che stava mettendo sul mercato il video: e con tale comportamento, sebbene non posto in essere a fine di trarne o farne trarre profitto, ha certo aiutato coloro che stavano tentando di piazzare la merce.
E notate che in questo caso non si configura neppure il tentativo, bensì il delitto consumato. Infatti l'aiuto è stato fornito, e il fatto che l'estorsione non sia andata a buon fine non rileva, come insegna
Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 778 del 08/10/1998 Ud. (dep. 21/01/1999 ) Rv. 212286
Per integrare la condotta materiale del reato di favoreggiamento reale, previsto dall'art. 379 cod. pen., è sufficiente il semplice aiuto all'autore di un reato finalizzato da parte di costui al conseguimento dell'utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il favoreggiato riesca effettivamente a conseguire il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. (La Corte, nella specie, ha ritenuto che ricorresse l'ipotesi del reato di favoreggiamento reale, consumato e non tentato, nella condotta di un soggetto che aveva aiutato altra persona ad assicurarsi il parziale provento della vendita di refurtiva facendole accendere depositi vincolati a nome di un terzo ignaro, e così cercando di impedire l'assoggettamento delle somme a sequestro)


In conclusione, sembrerebbe proprio che il Presidente del Consiglio, nell'avvisare Marrazzo di quanto stava accadento e nell'aiutarlo a cercare di salvare il salvabile ricomprando il video si sie reso colpevole di un delitto contro l'amministrazione della giustizia (titolo III del libro II del Codice Penale).

5 commenti:

Giacomo Cariello ha detto...

Professò, permette una domanda? Il reato di ricettazione parla di "cose provenienti da un qualsiasi delitto". Mi chiedo se questa definizione sia atta a sopravvivere al mondo digitale, in cui un video è un'informazione duplicabile indefinitamente, senza il concetto di "originale".
Ciò da cui i giornali traggono profitto non è una "cosa", ma la garanzia di avere l'esclusiva su una determinata informazione.

m.fisk ha detto...

La cosa, nello specifico, è il video, indipendentemente dal supporto che lo contiene. Possono essere oggetto di ricettazione opere fonografiche o conematografiche (Cass. Pen. 26/11/1990) e anche brevetti.

dago ha detto...

...devo essere veramente malato; leggo un post così e mi rilasso, mi diverto... e Zelig mi fa incazzare. Sono malato.
:-D

Giacomo Cariello ha detto...

Ma il "delitto" in questione sarebbe l'aver catturato le immagini senza il consenso degli interessati, come sostengono i verbali del fermo dei carabinieri, o il fatto che siano stati l'oggetto di un ricatto?
Se il delitto da cui provengono le cose (il video) è quello punito dal 615 c.p., allora desumo che qualunque testata giornalistica che "riceve" da Youtube un filmato in cui si compie un delitto e lo pubblica per trarne profitto, sia passibile di denuncia per ricettazione? Per non parlare di Youtube, che lucra sui context ads dei video pubblicati.

m.fisk ha detto...

@giacomo: anzitutto vi è l'art. 629 (estorsione), che mi sembra più che sufficiente, in questo caso. Il 615-bis (Interferenze illecite nella vita privata) può entrare nella fattispecie, essendo anch'esso un delitto: e difatti il Ghedini ha minacciato di denunciare per ricettazione qualunque periodico avesse pubblicato le foto di Villa Certosa. In ogni caso qui l'estorsione c'è, bella grossa.

 

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