giovedì 8 ottobre 2009

Bella tòpica

Stamane, pedalando con inconsueta lentezza a causa delle abbondanti libagioni di ieri sera, pensavo a cosa avrei scritto per commentare la toppata di ieri, che non è stata la prima e certo non sarà l'ultima.
togliamo di mezzo ogni equivoco e diciamo subito che la Corte ha ragione e io avevo torto. Altri dicono che si tratta di un verdetto politico e non giuridico, che i giudici sono tutti comunisti (o a maggioranza comunisti), o ancora che hanno francamente sbagliato.
Non è così: a parte il fatto che per definizione le sentenze della Corte Costituzionale sono vangelo, in tema di interpretazione della Costituzione, va anche detto che la Corte si è sempre caratterizzata per un'eccezionale qualità della sua produzione giuridica, persino nei tempi bui in cui era presieduta da personaggi discutibilissimi quale Antonio Baldassare, che aveva cercato, senza successo, di politicizzarla.
Ciò detto, e cosparso il capo di cenere, ho acceso il PC e ho trovato, in coda al post di ieri, un commento di .mau. che dice in una dozzina di parole quello che io avrei scritto in una dozzina di capoversi:
Certo che mettere insieme l'articolo 3 e il 138 significa buttare i carichi, per la serie "non provateci una terza volta"!
Bisognerà leggere attentamente le motivazioni, quando saranno depositate, ma sembra proprio che questa volta la Corte ci sia andata giù durissima: il richiamo all'art. 3, cioè al principio di uguaglianza, dimostra che in effetti Alfano e i suoi scudieri erano riusciti a risolvere tutti i nodi che la precedente sentenza 24/2004 aveva evidenziato: rimane quindi solo la violazione del principio di uguaglianza di fronte alla legge, che è una coperta che si può stendere un po' su tutto, ma che proprio per questo non è spesso utilizzato da solo, quale motivo per statuire l'incostituzionalità di una norma; specie quando la violazione è tutt'altro che evidente come nel caso specifico.
Il riferimento all'art. 138, poi, appare molto curioso. L'art. 138 è quello che stabilisce qual è il procedimento per l'emanazione di leggi di rango costituzionale, ma è evidente che il fatto che una legge sia di rango ordinario anziché di rango costituzionale non è, per sé, un motivo valido per cassarla. La Corte deve statuire se una legge ordinaria è contraria a norme costituzionali: il fatto che tale legge sia ordinaria e non costituzionale è un presupposto per la pronuncia, non certo un motivo.
L'unica spiegazione che mi viene in mente è che con il riferimento all'art. 138 i giudici abbiano voluto dare un messaggio di moderazione: secondo la Corte stessa infatti esistono principi fondamentali del nostro ordinamento che non sono suscettibili di revisione costituzionale neppure con il procedimento aggravato previsto dall'art.138: non solo la forma repubblicana dello Stato, ma anche altri principi contenuti nella prima parte della Costituzione quali, chessò, il diritto alla difesa, il diritto alla salute, l'uguaglianza tra sessi e così via. Una legge, pur di rango costituzionale, che stabilisse che le donne non hanno diritto di voto e che i loro beni devono essere amministrati dai mariti sarebbe inesorabilmente cassata, anche se approvata all'unanimità dal Parlamento nelle forme dell'art.138.
E' possibile quindi che con quel richiamo i giudici abbiano voluto esprimere fin d'ora il fatto che sì, la violazione del principio di uguaglianza vi è stata, ma non di portata tale da rientrare nel novero delle violazioni di principi inderogabili.

Si apre, in ogni caso, una stagione molto interessante: la Corte si è esposta andando a scavare nella Costituzione materiale, ed ha espresso con chiarezza il fatto che leggi ineccepibili dal punto di vista formale, che tuttavia vanno di fatto a toccare i meccanismi sostanziali del funzionamento delle istituzioni, sono comunque contrarie alla Costituzione. si tratta, credo, di un nuovo orientamento molto più interventista che in passato: rammentiamo che non molto tempo fa la medesima Corte aveva lasciato passare il referendum che avrebbe potuto trasformare -sostanzialmente- il Paese in una repubblica bipartitice e perciò necessariamente di fatto (anche se non di diritto) semipresidenziale: credo che oggi tale referendum non sarebbe passato; e credo che alla luce di questa sentenza anche altre schifezze, quali la legge sul testamento biologico, per dirne una, siano destinate ad avere vita travagliata.
Speriamolo, almeno!

3 commenti:

.mau. ha detto...

comunque finché non abbiamo il dispositivo completo della sentenza è difficile capire esattamente che cosa la Corte abbia esattamente voluto dirci.

m.fisk ha detto...

Certo, sono anticipazioni tanto per farmi poi smentire nuovamente ;-)
Comunque credo proprio che il richiamo all'art. 138 non possa essere letto in molti altri modi.
Un tempo avevo una fidanzata con un camino: era molto più comodo!

Unknown ha detto...

Credo che sia la giusta interpretazione considerando che un'eccezione all'art 3 viene proprio dalla Costituzione all'art 90, sulla non responsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Il richiamo all'art. 138 forse è dovuto proprio al fatto che hanno creato una norma di rango costituzionale con legge ordinaria. E tuttavia l'art. 90 ha un senso poichè modellato sulle vecchie prerogative reali, inoltre è limitata agli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni . Il lodo Afano invece ricomprende qualunque reaato pur se la portata è moderata (parzialmente) dalla validità temporale limitata alla durata in carica. Solo la sentenza chiarirà.

 

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