lunedì 16 febbraio 2009

Lezioni italoamericane - la cauzione /4

(prosegue da qui)
Avevamo lasciato Carlo I prestare il proprio assenso al Petition of rights, e quasi subito dopo sciogliere il Parlamento e avviare un periodo di quasi undici anni di governo personale. Nel 1649 gli fu tagliata la testa, e nel 1660 il figlio Carlo II riprese la corona.
E proprio Carlo II diede il proprio assenso all'Habeas Corpus Act 1679, un atto del parlamento con il quale si ribadivano ancora una volta le garanzie giudiziarie contro gli arresti arbitrari costituite, anzitutto,  dalla possibilità di emettere il writ of habeas corpus. L'atto del 1679 è così famoso che molti credono erroneamente che sia all'origine del principio stesso dell'Habeas Corpus, che invece come abbiamo visto è assai anteriore.
L'atto -si noti- ribadisce senza innovare, per quanto, considerati i tempi che correvano, lo stesso ribadire era per certi versi rivoluzionario: consideriamo infatti che in pieno periodo di restaurazione dell'assolutismo sovrano il Parlamento richiama le garanzie della Magna Carta, concesse in epoca feudale da un sovrano infinitamente meno potente e costretto quindi al compromesso con la nobiltà. Comunque, per quanto specificamente ci interessa, si statuisce che:
and thereupon within two days after the party shall be brought before them, the said lord chancellor or lord keeper, or such justice or baron before whom the prisoner shall be brought as aforesaid, shall discharge the said prisoner from his imprisonment, taking his or their recognizance, with one or more surety or sureties, in any sum according to their discretions, having regard to the quality of the prisoner and nature of the offence[...]
unless it shall appear... that the party so committed... for such matters or offences for the which by the law the prisoner is not bailable.

In pratica, quindi, l'Habeas Corpus Act 1679 ribadisce, con maggior chiarezza che nel passato, che il prigioniero condotto davanti al giudice in forza di un Writ of Habeas Corpus deve essere rilasciato entro due giorni, previa costituzione di una cauzione di qualunque importo, a discrezione del giudice e tenuto conto della condizione personale del prigioniero, salvo che sia detenuto per causa per le quali la legge esclude il rilascio su cauzione.
Come ricorderete, la legge da ultimo richiamata altro non era che lo Statute of Westminster I 1275, che ad oltre 400 anni di distanza è quindi ancor vivo e vegeto; e il tempo sembra proprio essersi fermato, se consideriamo che, ora come allora, la quantificazione della cauzione è rimessa all'arbitrio del giudice, che può vanificare tale garanzia con l'imposizione di una somma sproporzionata.

Ma se dal 1679 ci spostiamo al 1689, ecco che le cose cambiano moltissimo: vediamo perché.
Nel 1685 Carlo II muore, e la corona viene assunta dal fratello minore Giacomo II, il quale aveva un'enorme quantità di difetti: era anzitutto un fautore dell'assolutismo, anche se i tempi ormai stavano cambiando; ma fin qui non ci sarebbe stato granché di male.
Il problema è che Giacomo, durante l'esilio in Francia al tempo del Protettorato, si era convertito al cattolicesimo. Tuttavia le figlie del primo matrimonio erano state allevate come protestanti, su preciso ordine di Carlo II, e in particolare la maggiore, Mary, aveva sposato Guglielmo d'Orange, pure d'indiscussa fede protestante.
Dopo la morte della prima moglie Giacomo aveva sposato Maria d'Este, ovviamente cattolica anch'essa, ma finché il matrimonio era rimasto privo di discendenza la classe dirigente inglese non aveva sollevato troppi problemi, rassicurata dalla posizione di Mary quale erede al trono.
Tuttavia nel 1688 Giacomo e Maria diedero la luce a un figlio maschio (quindi primo in linea di successione), che sarebbe stato allevato nel cattolicesimo. Di fronte alla prospettiva che la Corona fosse assunta da una dinastia di papisti, i nobili protestanti invitarono Guglielmo d'Orange a sbarcare in Inghilterra e "salvare la religione protestante".
Guglielmo non si fece pregare; molti nobili inglesi si schierarono con lui e Giacomo, malgrado la superiorità numerica e l'appoggio della Francia di Luigi XIV (il cui aiuto aveva tuttavia rifiutato, nel timore di alienarsi ancor di più la nazione ingelse) fuggì.

Fu così che la "gloriosa rivoluzione" (anche se gli storici sono divisi tra considerarla una rivoluzione o un'invasione) si concluse con l'offerta del trono a Guglielmo e Maria (William and Mary), congiuntamente: e ciò per superare le divisioni tra chi riteneva che spettasse a Mary per diritto successorio o a William per conquista e per espressione della "sovranità popolare" (espressione troppo moderna, ma che rende l'idea).
E' chiaro che a questo punto tutte le teorie sull'assolutismo sovrano, la discendenza diretta del potere regale da Dio e la superiorità del Re alla Legge avevano una forza infinitamente inferiore a quanto ipotizzabile solo 10 anni prima, sotto Carlo II. E infatti uno dei primi atti dei due sovrani fu la promulgazione del Bill of Rights, specie di patto tra Corona e Parlamento di cui parleremo nella prossima puntata

(continua)

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Continua, nevvero?

m.fisk ha detto...

In linea di principio sì, ovviamente. Il fatto è che sarebbe necessaria un'altra influenza per trovare il tempo: a differenza delle pinzillacchere economiche, che butto giù come viene viene perché sono puramente didascaliche, questi post storici, pur scritti con tono leggerissimo, mi costano tantissimo tempo in documentazione e riscontri (del resto io di formazione sarei uno storico, di economia non capisco che ben poco).
E il tempo di questi tempi è una risorsa preziosissima :-(

appignanesi ha detto...

Buongionro, ho letto le 4 "puntate" sulla cauzione che o trovato davvero molto interessanti. Peccato non ci sia un seguito ed una conclusione. Tifo per lei e per la possibilità di leggere altri post futuri.
Un grazie per il lavoro svolto finora,
cordiali saluti,
Paolo F. Appignanesi

 

legalese
Il contenuto di questo sito è rilasciato con la seguente licenza:
- ognuno può farne quel che gli pare
- l'eventuale citazione del nome dell'autore e/o del blog è lasciata alla buona educazione di ciascuno